Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22230 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di E.R.S. ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato dallo stesso presentata.

In realtà, come del resto osservato anche dal PG presso questa Corte, avverso il provvedimento impugnato, di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ( D.P.R. n. 115 del 2002, art. 97), l’interessato poteva e doveva proporre ricorso ex articolo 99 dello stesso D.P.R., "davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto", non essendo normativamente previsto il ricorso per saltum in cassazione.

Il ricorso,in ossequio al disposto dell’art. 568 c.p.p., comma 5, va trasmesso, per competenza al presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, perchè provveda D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99.
P.Q.M.

qualificato il ricorso proposto come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 dispone la trasmissione degli atti al Presidente del tribunale ordinario di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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