T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-06-2011, n. 935 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. I ricorrenti premettono che il P.R.G. del Comune di Conegliano, adottato nel 2000 e approvato nel 2003, prevedeva una modifica del tracciato della S.P. n. 38 " F. Fabbri" che congiunge la statale n. 53 "Pontebbana" con Pieve di Soligo, attraversando il territorio dei Comuni di Susegana, di San Pietro di Feletto e di Conegliano, al fine di evitare il passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato della frazione di Paré: comprendeva l’allargamento del primo tratto della detta strada provinciale, denominato via Ortigara, e la successiva deviazione del tracciato verso ovest, con conseguente realizzazione di una bretella a raso e necessità di costruire solo un manufatto per l’attraversamento del torrente Valbona.

B. L’opera non venne realizzata; invece, il 4.10.2005 il Comune di Conegliano comunicava l’avvio del procedimento di adozione di una nuova variante al P.R.G. per la realizzazione della S.P. n. 38 alla sig.ra S. D., la quale presentava le proprie osservazioni, incentrate sull’opportunità di mantenere il tracciato individuato dal P.R.G. adottato nel 2000 al fine di utilizzare l’esistente tratto di strada provinciale, denominato via Ortigara, adattandolo alle mutate esigenze.

C. Il 23.5.2006 i ricorrenti ricevevano, quindi, un’ulteriore comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione della variante al P.R.G. nella quale si faceva riferimento a un nuovo progetto preliminare per la S.P. n. 38 predisposto dalla Provincia di Treviso, variante che il Comune di Conegliano adottava con deliberazione n. 84 del 19.6.2006.

D. Con nota del 17.7.2006 la Soprintendenza per i Beni architettonici e il Paesaggio del Veneto Orientale invitava la Provincia di Treviso e il Comune di Conegliano a mantenere l’asse stradale, in prossimità del costruito, equidistante dalle abitazioni che incontra sulla destra e sulla sinistra, nonché a ridurre quanto più possibile la sezione stradale e a prevedere misure compensative dei valori paesaggistici compromessi nelle aree adiacenti rimaste libere. Tale orientamento veniva ribadito con la nota prot. n. 18487 del 5.9.2006.

E. Alla luce dei rilievi mossi dalla Soprintendenza, la Provincia di Treviso convocava una riunione il 27.3.2007 alla quale prendeva parte anche il tecnico di fiducia della ricorrente S. D..

Quindi il 9.11.2007 i ricorrenti ricevevano comunicazione con nota prot. 100942 dell’avvio del procedimento espropriativo e della delibera della Giunta Provinciale n. 283 del 22.5.2006 di approvazione di un nuovo progetto preliminare per la variante della S.P. n. 38.

F. Il 14.11.2007 i ricorrenti ricevevano anche la comunicazione di avvio del procedimento di variante urbanistica, ai sensi della L.R. n. 27/2003, nella quale si dava atto che la Provincia aveva trasmesso, con nota prot. n. 97205 del 30.10.2007, il progetto definitivo dei lavori per realizzazione della variante della S.P. "F. Fabbri". Contestualmente il Comune di Conegliano, con nota prot. n. 58826 del 14.11.2007, comunicava ai ricorrenti l’archiviazione del procedimento di adozione della variante urbanistica avviato nel 2006.

G. A seguito di rituale istanza di accesso ai documenti i ricorrenti hanno avuto conoscenza del verbale e della determinazione conclusiva della seconda Conferenza di servizi del 31.8.2007, nonché della determina dirigenziale del 9.10.2007 di approvazione del progetto definitivo.

H. Nel ricorso principale i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto molteplici profili:

1) per eccesso di potere per illogicità, difetto d’istruttoria e di motivazione sia in relazione al progetto preliminare, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 283 del 22.5.2006 (impugnato sub 1 a), sia in relazione al progetto definitivo approvato con decreto dirigenziale del 9.10.2007 (impugnato sub 1 b) in quanto in entrambi i provvedimenti non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali si è scelto il progetto più oneroso tra i quattro proposti, discostandosi dalla soluzione prescelta dal P.R.G. del Comune di Conegliano, adottato nel 2000 e approvato nel 2003.

Peraltro, dai verbali della seduta consiliare all’esito della quale è stata assunta la delibera n. 84 del 19.6.2006 (sopra Par. c) emerge il dissenso di molti consiglieri rispetto alla scelta di abbandonare il tracciato di cui al P.R.G. approvato nel 2003, trattandosi di opzione più onerosa sotto il profilo economico, tecnico e ambientale;

2) per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 giacché in palese violazione del principio del contraddittorio la Provincia ha dato comunicazione ai ricorrenti dell’avvio del procedimento espropriativo diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera solo il 9.11.2007, vale a dire un mese dopo l’intervenuta approvazione con decreto dirigenziale del progetto definitivo (9.10.2007). Né, ad avviso dei ricorrenti, vale a escludere la lamentata illegittimità la partecipazione del tecnico di fiducia della ricorrente S. alla riunione del 27.3.2007 giacché in tale occasione non vennero esaminati né il progetto preliminare, né quello definitivo;

3) per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 poiché la Conferenza di servizi è stata indetta in periodo feriale senza che sussistesse alcuna ragione di urgenza e alla stessa non hanno partecipato né la Regione, né la Soprintendenza della quale ultima non può neanche essere presunto il tacito assenso al progetto definitivo, in presenza del parere non favorevole espresso con la nota del 5.9.2006;

4) per violazione dell’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché i ricorrenti Lidia Poles, Michela Zanella e G.Z. hanno evidenziato, con apposite osservazioni, l’erroneità dell’indicazione di soli 5 mq. quale area da espropriare a causa dell’omissione del mappale 303, mentre la ricorrente A.S. ha rilevato l’omessa indicazione tra le aree da espropriare del mappale 1675.

I. Con i primi motivi aggiunti, depositati il 21.10.2008, i ricorrenti, a seguito delle controdeduzioni alle loro osservazioni da parte del Comune di Conegliano con deliberazione n. 23 – 127 del 12.6.2008, hanno gravato quest’ultima e, con essa, la deliberazione 20.12.2007 n. 13 – 74, di adozione della variante urbanistica, ritenendola illegittima, oltre che per i vizi derivati dagli atti presupposti impugnati con il ricorso principale, anche in via autonoma:

1) per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione giacché il Consiglio comunale non ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotto a modificare la previsione del P.R.G., adottato con delibera n. 57 – 249 del 12.6.2000 e approvato con D.G.R.V. n. 1578 del 23.5.2003, e a discostarsi dalle precedenti varianti urbanistiche di cui alle delibere n. 77 del 20.12.2005 e n. 84 del 19.6.2006. Né è stato spiegato perché sia stato scelto tra i quattro progetti predisposti non solo quello più oneroso dal punto di vista economico, ma anche quello maggiormente impattante dal punto di vista paesaggistico, implicando la realizzazione di una strada sopraelevata caratterizzata dalla creazione di ponti e sottopassaggi;

2) per violazione dell’art. 42 della L.R. n. 61/1985, degli artt. 14 e 18 della L.R. n. 11/2004 in quanto applicabili, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché il Comune di Conegliano ha omesso di controdedurre alle osservazioni presentate dai ricorrenti con riferimento alla delibera consiliare di adozione della variante urbanistica n. 13 – 74/2007, nonostante l’obbligatorietà di tale adempimento. Inoltre il Consiglio comunale non ha in alcun modo espresso il proprio avviso sulle ragioni per le quali è stato totalmente pretermesso il P.R.G. vigente;

3) per violazione dell’art. 48, comma 1, della L.R. n. 11/2004, nonché dell’art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/1985 giacché il Comune di Conegliano, pur avendo riconosciuto la necessità di rispettare la procedura ex art. 50 della L.R. n. 61/1985, ha poi seguito la procedura prevista dall’art. 24 della L.R. n. 27/2003, abrogata per effetto dell’entrata della L.R. n. 11/2004.

L. Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 12.1.2010, i ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta provinciale n. 347 del 10.11.2009, nonché gli ulteriori atti connessi finalizzati alla realizzazione della S.P. n. 38 e, segnatamente, la convenzione stipulata tra la Provincia di Treviso e la Snam Gas dell’11.2.2009 e la convenzione tra la Provincia di Treviso e il Comune di Conegliano per la determinazione delle indennità di esproprio.

I ricorrenti deducono l’illegittimità dei predetti provvedimenti, oltre che per invalidità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, con i primi motivi aggiunti e con il ricorso recante il numero R.G. n. 965/2009, anche per vizi autonomi:

1) per eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e sviamento poiché con la delibera n. 347/2009 la Giunta provinciale ha nuovamente approvato il progetto definitivo, già approvato nella Conferenza di Servizi del 31.8.2007 e recepito nel provvedimento del dirigente del 9.10.2007, al solo fine di sanare ex post l’illegittimità di tali ultimi provvedimenti;

2) per violazione degli artt. 20 e ss. e 32 e ss. del d.P.R. n. 327/2001, nonché per eccesso di potere per sviamento giacché la Provincia di Treviso e il Comune di Conegliano hanno determinato, con apposita convenzione, i criteri di indennizzo per le procedure espropriative nell’ambito della realizzazione della variante alla S.P. n. 38 al di fuori delle regole stabilite dal T.U. Espropriazioni. In particolare i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’equiparazione a zona agricola delle aree ricadenti in ZTO F, della predeterminazione dell’indennità di esproprio in ragione di euro 11,20 al mq. per le aree C 2.2 e della qualificazione come inedificabili delle aree ubicate in fascia di rispetto stradale;

3) per eccesso di potere per illogicità e per difetto di motivazione poiché la delibera della Giunta provinciale n. 347/2009 non ha tenuto conto degli obblighi assunti dalla Provincia di Treviso nei confronti della Snam Gas sia per quanto concerne l’acquisizione delle aree per lo spostamento delle condutture, sia per quanto riguarda l’ordine di esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le interferenze tra il nuovo tracciato della S.P. n. 38 e il metanodotto Salgareda – Longarone DN 300;

4) per violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001, nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti e per sviamento giacché viene preannunciato il ricorso alla procedura espropriativa accelerata, pur non sussistendone i presupposti.

M. Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 19.1.2010, i ricorrenti hanno impugnato i decreti di esproprio emessi nei loro confronti, deducendone l’illegittimità per vizi derivati da tutti i provvedimenti già impugnati sia con il ricorso principale che con i successivi motivi aggiunti, nonché:

1) per violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001 ed eccesso di potere per illogicità e sviamento non sussistendo i presupposti richiesti dalla legge per ricorrere alla procedura espropriativa accelerata;

2) per violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 327/2001 in relazione agli artt. 3 e 31 delle N.T.A. vigenti, nonché per eccesso di potere per illogicità, sviamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria poiché, pur appartenendo la giurisdizione in tema di indennità di espropriazione alla Corte d’Appello, i decreti di esproprio sono illegittimi nella parte in cui considerano in parte qua non edificabili le aree espropriate, nonostante la diversa previsione del P.R.G. vigente;

3) per violazione degli artt. 3 e 16, comma 11, del d.P.R. n. 327/2001, nonché per eccesso di potere per illogicità e per difetto di istruttoria giacché la Provincia di Treviso ha ricompreso nell’esproprio i mappali 182 e 183, ma non anche il mappale 325 che è rimasto intercluso.

N. Infine, con autonomo ricorso recante il numero R.G. 965/2009, i ricorrenti hanno impugnato la D.G.R.V. n. 43 del 20.1.2009, con la quale è stata approvata la variante al P.R.G. di Conegliano in conformità al progetto definitivo della variante alla strada provinciale "F. Fabbri", nonché la delibera del Consiglio comunale di Conegliano n. 13 – 74 del 20.12.2007, già oggetto dei primi motivi aggiunti.

O. I ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, oltre che per invalidità derivata dagli atti emessi dalla Provincia di Treviso e dal Comune di Conegliano e impugnati con il ricorso recante il numero R.G. n. 73/2008, anche per vizi autonomi e, segnatamente:

1) per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione giacché il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo predisposto dalla Provincia di Treviso senza addurre alcuna motivazione in ordine all’abbandono della scelta compiuta con il P.R.G., approvato nel 2003, e senza revocare la delibera n. 84/2006;

2) per violazione dell’art. 42 della L.R. n. 61/1985 e degli artt. 14 e 18 della L.R. n. 11/2004, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché il Comune ha ignorato le osservazioni presentate dai ricorrenti il 28.2.2008 con riferimento alla delibera consiliare di adozione della variante urbanistica n. 13 – 74/2007;

3) per violazione dell’art. 48, comma 1, L.R. n. 11/2004, nonché dell’art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/1985, giacché il Comune, pur avendo dichiarato di voler applicare la procedura ex art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/1985, ha poi applicato la diversa procedura di cui all’art. 24 della L.R. n. 27/2003, abrogata dalla L.R. n. 11/2004;

4) per violazione dell’art. 48, comma 1, della L.R. n. 11/2004, dell’art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/1985, per falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 327/2001, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della perplessità giacché la Giunta regionale non ha inteso applicare la procedura di cui al citato art. 19 del T.U. Espropriazioni, avendo approvato espressamente la variante;

5) per violazione dell’art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/1985, dell’art. 44 e ss. della medesima legge regionale, nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto l’avere pretermesso le osservazioni presentate dai ricorrenti integra un palese difetto di istruttoria, reso ancora più evidente dall’omissione di qualsiasi considerazione sul punto da parte della Giunta regionale;

6) per eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento giacché la bretella nel Comune di Conegliano segue un tracciato del tutto nuovo senza utilizzare le sedi stradali già esistenti, come erroneamente affermato dalla Provincia.

P. Il Comune di Conegliano, ritualmente costituito in entrambi i giudizi, ha concluso per la reiezione dei ricorsi in quanto infondati evidenziando che nella cartografia del P.R.G., approvato nel 2003, vi era esclusivamente l’indicazione di un sedime stradale all’interno di una più ampia fascia di territorio riservata alla possibile strada provinciale e che un tracciato della S.P. n. 38 non è mai esistito né a livello progettuale, né ai fini della previsione di spesa.

L’Amministrazione comunale ha, inoltre, evidenziato come spetti alla discrezionalità pianificatoria ogni scelta relativa all’ubicazione del tracciato della S.P. n. 38 e come tale scelta sia censurabile solo per manifesta illogicità e irrazionalità, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.

Né, infine, ad avviso dell’Amministrazione comunale, vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che i ricorrenti hanno partecipato sin dal 2005 a tutte le fasi relative al complesso iter che ha condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati.

Q. La Provincia di Treviso, ritualmente costituita in entrambi i giudizi, ha concluso per la reiezione dei ricorsi in quanto infondati.

L’Amministrazione provinciale ha, in particolare, evidenziato che la delibera della Giunta n. 283/2006 si limita a riapprovare il progetto preliminare, già approvato con le delibere non impugnate del 21.2.2005 e del 27.6.2005, dopo le modifiche apportate a seguito delle richieste formulate dalla Soprintendenza, nè può essere attribuita valenza di provvedimento finale al decreto dirigenziale del 9.10.2007 ai fini dell’approvazione del progetto definitivo, spettando quest’ultima alla competenza della Giunta.

Ne discende, dunque, che la delibera della Giunta n. 347/2009 ha approvato il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 16 del T.U. Espropriazioni, con conseguente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

La Provincia ha, infine, dedotto la carenza di interesse dei ricorrenti all’impugnazione delle convenzioni stipulate con il Comune di Conegliano e con la Snam per mancanza di lesività delle stesse in relazione alle posizioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio. Tale carenza è ancora più evidente per l’atto relativo alle modalità di spostamento del gasdotto, attualmente in fase di revisione.

R. L’A.N.A.S. e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ritualmente costituiti solo nel giudizio recante il numero R.G. n. 73/2008, hanno concluso per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto infondati.

S. La Regione Veneto, ritualmente costituita in giudizio nel ricorso recante il numero R.G. n. 965/2009, ha concluso per la reiezione del ricorso affermando l’amplissima discrezionalità che connota le scelte delle amministrazioni procedenti e il conseguente carattere eccezionale delle disposizioni che impongono nella materia urbanistica un particolare onere di motivazione. Peraltro, nel caso di specie la Regione ha inteso esprimere manifestamente il proprio assenso alla realizzazione di un’opera pubblica strategica la cui procedura ben avrebbe potuto concludersi per effetto del mero decorso del termine, in assenza di un dissenso.

T. Alla pubblica udienza del 26.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva.

2. Oggetto del ricorso recante il numero R.G. 73/2008 sono gli atti delle procedure urbanistiche e di esproprio conseguenti all’approvazione del progetto preliminare della variante alla S.P. n. 38 "F. Fabbri" (delibera di Giunta Provinciale n. 283 del 22.5.2006), vale a dire l’adozione della variante urbanistica del Comune di Conegliano (delibera consiliare n. 13 – 74 del 20.12.2007), le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai ricorrenti (delibera consiliare n. 23 – 127 del 12.6.2008), l’approvazione del progetto definitivo (delibera di Giunta Provinciale n. 327 del 10.11.2009), le convenzioni stipulate tra la Provincia di Treviso e rispettivamente il Comune di Conegliano e la S.R.G. s.p.a., i decreti di esproprio (poi revocati in autotutela). Con successivo e autonomo ricorso recante il numero R.G. 965/2009 i ricorrenti hanno impugnato anche le delibere della Regione Veneto di approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Conegliano.

3. Con il primo motivo di ricorso, poi riproposto anche nei motivi aggiunti successivi, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del progetto preliminare, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 283 del 22.5.2006, nonché del progetto definitivo, asseritamente approvato sin dal decreto dirigenziale del 9.10.2007, per difetto di istruttoria e di motivazione giacché in entrambi i provvedimenti, come in tutti gli altri atti connessi oggetto di impugnazione, non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali si è scelto il progetto più impattante sotto il profilo ambientale e più oneroso sotto quello economico tra i quattro possibili, discostandosi dalla soluzione prescelta dal P.R.G. del Comune di Conegliano, adottato nel 2000 e approvato nel 2003.

3.1. La censura è infondata e va disattesa per le seguenti ragioni.

3.2. Giova, innanzitutto, premettere che si verte in una materia per la quale, tradizionalmente, si ritiene che il legislatore abbia enunciato il fine pubblico che l’Amministrazione è chiamata a perseguire: la collocazione dell’opera pubblica è il frutto di una tipica discrezionalità amministrativa, coinvolgente la comparazione e ponderazione dell’interesse pubblico fondamentale con gli altri interessi, pubblici o privati, in gioco.

3.2.1. Di qui la forma di sindacato consentita al giudice, definita " sindacato debole", nel senso che questo, dopo aver accertato in modo pieno i fatti e aver verificato il processo logico – valutativo svolto dalla P.A. in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacate, se ritiene le valutazioni dell’Amministrazione corrette, ragionevoli, proporzionate e attendibili, non deve spingersi oltre fino ad esprimere proprie autonome scelte, perché, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità del potere.

Il giudice non può, cioè, sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione complessiva operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato (cfr. in termini Consiglio Stato, sez. IV, 5.3.2010, n. 1274; Consiglio Stato, sez. VI, 2.3.2004, n. 926).

3.2.2. Segnatamente in materia urbanistica, per costante giurisprudenza amministrativa, l’Amministrazione ha facoltà ampiamente discrezionale di modificare le previsioni urbanistiche in vigore senza obbligo di motivazione specifica per le zone innovate, purché le scelte siano coerenti con criteri d’ordine tecnico urbanistico; né, infine, le scelte amministrative in materia urbanistica devono essere "necessitate", ben potendo corrispondere a criteri di mera opportunità e di discrezionalità dell’ Amministrazione competente (cfr. Tar Emilia Romagna, Parma, 23.8.2010, n. 432).

3.3. Tanto premesso occorre, allora, evidenziare che dalla documentazione allegata si evince che nel P.R.G. del Comune di Conegliano, adottato nel 2000 e approvato nel 2003, vi era solo la previsione indicativa di un tracciato con individuazione di un’ampia fascia territoriale destinata a strada, senza però la predisposizione di alcun progetto stradale.

Ne discende, quindi, che, a differenza di quanto affermato da parte ricorrente, non è mai esistita una concreta e delineata ipotesi progettuale avente ad oggetto la variante alla "S.P. Fabbri" prima di quella individuata nel progetto preliminare e nella variante impugnati, tale da poter costituire un elemento di comparazione puntuale, rispetto al quale le Amministrazioni coinvolte sarebbero state tenute a motivare la scelta di una soluzione differente.

3.3.1. Tale affermazione trova conferma anche nella comparazione che è stata effettuata in sede di adozione della variante tra il progetto del 2006, adottato ma mai portato in approvazione, e quello attuale, evidenziando le modifiche apportate a seguito della Conferenza di servizi e determinate da interventi di mitigazione e di compensazione ambientale, sulla scorta delle indicazioni provenienti in particolare dalla competente Soprintendenza.

3.4. Con riguardo alla censura di difetto di motivazione va evidenziato che, in sede di delibera di adozione della variante, è specificato che, sebbene la strada incida su una parte del territorio di Conegliano, in realtà si tratta di un’opera strategica per la viabilità dell’intera Provincia di Treviso con la quale si mira ad incentivare e a valorizzare l’asse portante che va da Conegliano a Feltre e, quindi l’intera area del feltrino.

Inoltre, come già più sopra osservato, le scelte effettuate dall’Amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell’adozione del piano regolatore generale o di variante al medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità; sicché, nella formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione delle singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali e discrezionali seguiti nell’impostazione del piano (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12.3.2009, n. 1431).

3.5. Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la censura nella parte relativa alla dedotta lievitazione dei costi per l’intervento oggetto della variante giacché i ricorrenti non sono titolari di alcuna posizione differenziata rispetto alle modalità di finanziamento dell’opera pubblica e di acquisizione delle relative risorse, non potendosi configurare nella materia oggetto di controversia alcuna ipotesi di azione popolare.

4. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 poiché la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo è stata data solo con nota prot. n. 100492 del 9.11.2007, cioè un mese dopo l’approvazione del progetto definitivo, intervenuta con determina dirigenziale del 9.10.2007.

Né, ad avviso di parte ricorrente, vale a sanare la predetta illegittimità la successiva riapprovazione del progetto definitivo con la delibera della Giunta Provinciale n. 347 del 10.11.2009, impugnata con i motivi aggiunti depositati il 12.1.2010, censurata per sviamento, avendo inteso la Provincia resistente in tale modo sanare la mancata partecipazione di parte ricorrente al procedimento de quo e l’omessa pronuncia sulle osservazioni presentate dagli interessati.

I ricorrenti deducono, in particolar modo, di non aver potuto esercitare il proprio diritto di partecipazione, giacché la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e del sub procedimento di variante urbanistica è stata successiva all’approvazione del progetto definitivo rendendo solo formale l’apporto collaborativo degli interessati.

4.1. La censura non è fondata e va disattesa per le seguenti considerazioni.

4.2. Appare opportuno, in primis, sgombrare il campo dall’equivoco nel quale sembrano cadute le difese delle Amministrazioni resistenti secondo le quali parte ricorrente si lamenterebbe per non avere preso parte alla conferenza di servizi.

In realtà i ricorrenti muovono dall’assunto secondo il quale la determina dirigenziale del 9.10.2007 costituisce l’atto di approvazione del progetto definitivo e, quindi, qualsiasi apporto collaborativo avrebbe dovuto essere sollecitato e consentito anteriormente a tale data e non successivamente alla stessa.

4.3. Il Collegio non ritiene di poter condividere la predetta prospettazione.

4.3.1. La Conferenza di servizi che ha preceduto la determina del 9.10.2007 e che ha chiuso i propri lavori il 31.8.2007 è stata convocata per conseguire gli assensi da parte delle amministrazioni resistenti e degli enti interessati per la valutazione del progetto preliminare e per la redazione del progetto definitivo. Come chiarito dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze 16.2.1993 n. 62 e 19.3.1996 n. 79) e dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 8.5.2007 n. 2107 e Consiglio Stato, sez. IV, 11.1.2007 n. 1644) la Conferenza di servizi (istruttoria e decisoria) non costituisce un organo collegiale, ma solo un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti.

L’istituto di carattere generale, disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 (artt. 14 segg.), è, infatti, precipuamente finalizzato all’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 7.7.2000 n. 3830).

4.3.2. Con il provvedimento del 9.10.2007 il Presidente della Conferenza di servizi ha dato atto della determinazione conclusiva favorevole adottata all’unanimità sui "lavori variante S.P. F.Fabbri nei Comuni di Susegana, San Pietro di Feletto e Conegliano – località Paré", sulla scorta dei pareri resi dai soggetti partecipanti, ma non ha provveduto né all’imposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, né tanto meno all’approvazione del progetto definitivo con conseguente dichiarazione di pubblica utilità. Né il predetto organo avrebbe potuto operare in tal senso poiché lo strumento della Conferenza di servizi non comporta la modificazione o la sottrazione delle competenze, né la modificazione della natura o tipo d’espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi" o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti "vari interessi pubblici".

4.3.3. E, infine, dalla mera lettura della determina dirigenziale del 9.10.2007 si evince chiaramente che questa sancisce la chiusura dei lavori della Conferenza di servizi e costituisce, tutt’al più, il presupposto per l’avvio, da un lato, del procedimento per l’imposizione del vincolo urbanistico e, dall’altro, di quello volto all’approvazione del progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 12 del d.P.R. n. 327/2001, ma non si sostituisce a nessuno dei predetti atti. Né la dichiarazione di pubblica utilità può ontologicamente essere ricompresa tra le "autorizzazioni, concessioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati", sostituiti a tutti gli effetti dal provvedimento del 9.10.2007.

4.3.4. L’approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità è, quindi, avvenuta solo con la delibera della Giunta Provinciale n. 347 del 10.11.2009, all’esito del procedimento che ha visto la partecipazione dei soggetti interessati.

A tale ultimo proposito merita di essere evidenziato che, dalla copiosa documentazione allegata dalle parti, emerge che i ricorrenti non solo hanno partecipato sia al procedimento concernente la variante urbanistica che a quello di approvazione del progetto definitivo presentando osservazioni e fornendo il loro apporto collaborativo, ma che gli stessi hanno, altresì, preso parte anche alle fasi antecedenti alla Conferenza di servizi, come dimostra il coinvolgimento del tecnico della ricorrente S. D. in molteplici incontri.

4.4. Alla luce delle suesposte argomentazioni deve, pertanto, essere respinta anche la censura di illegittimità per sviamento dedotta con riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 347 del 10.11.2009 giacché quest’ultima non risponde alla finalità di sanare e convalidare una precedente approvazione del progetto definitivo, mai intervenuta.

5. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 giacché la Conferenza di servizi è stata convocata in periodo feriale e, soprattutto, non sono state in alcun modo esplicitate le ragioni per le quali è stato superato il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza con la nota del 17.7.2006.

5.1. Anche tale censura è infondata e deve essere disattesa.

5.2. Occorre, innanzitutto, rilevare che non vi è alcuna disposizione di legge che preveda la sospensione feriale dei termini per i procedimenti amministrativi, così come è, invece, stabilita per i procedimenti giurisdizionali dalla legge n. 742/1969, con la conseguenza dell’assoluta irrilevanza della data di convocazione della Conferenza di servizi per il 31 agosto.

5.3. Appare, altresì, infondata anche la parte della censura con la quale i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione del parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza in relazione al progetto esaminato in sede di Conferenza.

5.3.1. Pur a volere prescindere dal fatto che i ricorrenti pretendono di intervenire sulla valutazione relativa al raggio di curvatura della strada, ovverosia su una valutazione connotata da un’ampia discrezionalità, dalla documentazione allegata si evince che la Conferenza di servizi ha tenuto conto delle osservazioni al progetto proposte dall’Amministrazione per i Beni e le Attività culturali recependole (segnatamente quelle relative all’abbassamento del sedime e alla previsione di aree verdi mediante mitigazione ambientale e rispetto delle equidistanze dalle abitazioni), tanto è vero che la Soprintendenza non ha reiterato il parere sfavorevole precedentemente espresso, come suffragato anche dalla richiesta di reiezione del presente ricorso.

5.3.2. A tale proposito il Collegio rammenta che si considera "acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata" (art. 14 ter, VII comma della legge n. 241/90 cit.): ciò vuol dire non solo che è assenziente ogni amministrazione che non abbia espresso la propria conforme volontà o non abbia manifestato il proprio dissenso, ma anche, evidentemente, che il consenso può intervenire in forma tacita e in modo non contestuale, giacché la conferenza si propone come luogo di "raccolta" dell’assenso di tutte le amministrazioni interessate ad un particolare procedimento.

6. Con la quarta censura i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 327/2001, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria a causa dell’erronea indicazione dei mappali da espropriare.

6.1. Anche tale censura deve essere disattesa in considerazione delle argomentazioni già svolte in relazione al secondo motivo di ricorso, in particolare con riferimento all’intervenuta approvazione del progetto definitivo solo con la delibera della Giunta Provinciale n. 347 del 10.11.2009 e all’infondatezza delle doglianze concernenti la presunta riapprovazione a sanatoria del detto progetto. Ad avviso del Collegio la determina dirigenziale del 9.10.2007 chiude i lavori della Conferenza di servizi, ma non ha valore di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per la procedura espropriativa e, quindi, non risulta in alcun modo leso il diritto dei ricorrenti alla partecipazione a tale ultimo procedimento.

7. Per le suesposte ragioni deve, pertanto, essere rigettato il ricorso principale.

8. Occorre, ora, passare all’esame della prima serie di motivi aggiunti proposti nel ricorso recante il numero R.G. 73/2008, depositati il 21.10.2008, con i quali i ricorrenti, a seguito delle controdeduzioni alle loro osservazioni da parte del Comune di Conegliano con deliberazione n. 23 – 127 del 12.6.2008, hanno inteso censurare la variante urbanistica ancora in corso di approvazione, ritenendola illegittima, oltre che per i vizi derivati dagli atti presupposti impugnati con il ricorso principale, anche in via autonoma.

9. La prima censura per illegittimità derivata e la seconda relativa all’asserito difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale a discostarsi dal tracciato della S.P. F. Fabbri, indicato nel P.R.G. adottato nel 2000 e approvato nel 2003, nonché ad optare per il progetto più impattante sotto il profilo ambientale e più dispendioso sotto quello economico, devono essere disattese per le motivazioni già esposte con riguardo al primo motivo del ricorso principale.

10. Con la terza censura i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 42 della L.R. n. 61/1985, nonché degli artt. 14 e 18 della L.R. n. 11/2004 in quanto applicabili, e il difetto di istruttoria giacché il Comune di Conegliano avrebbe omesso di controdedurre alle loro osservazioni alla delibera consiliare di adozione della variante urbanistica n. 13 – 74/2007, nonostante l’obbligatorietà di tale adempimento.

10.1. Anche tale doglianza è destituita di fondamento.

10.2. Occorre, innanzitutto, rilevare che la fase delle controdeduzioni del Comune alle osservazioni dei privati è meramente interna al procedimento di adozione dello strumento urbanistico e priva di effetti immediati, con la conseguenza che l’impugnativa di atti di questa fase risulta inammissibile, dovendo eventuali doglianze essere fatte valere solo nei confronti della delibera di approvazione del piano regolatore generale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 12.5. 2009, n. 820; T.A.R. Piemonte, sez. I, 25.9.2008, n. 2074).

La predetta censura è, pertanto, in primis, inammissibile perché rivolta contro un atto endoprocedimentale: sarebbe comunque infondata, in quanto l’Amministrazione comunale ha esaminato le osservazioni presentate da parte ricorrente ritenendole non accoglibili nel merito.

11. Deve essere disattesa anche la quarta censura della prima serie di motivi aggiunti, con la quale i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 48, comma 1, della L.R. n. 11/2004, nonché dell’art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/1985, giacché il Comune di Conegliano, pur avendo riconosciuto la necessità di rispettare la procedura ex art. 50 della L.R. n. 61/1985, ha poi seguito la procedura prevista dall’art. 24 della L.R. n. 27/2003, asseritamente abrogata per effetto dell’entrata in vigore della L.R. n. 11/2004.

11.1. A prescindere da ogni valutazione in ordine alla tempestività della predetta censura, il Collegio ne rileva l’infondatezza perché nel preambolo della delibera n. 13 – 74 del 20.12.2007 sono richiamate la L.R. n. 61/1985 per quanto applicabile, la L.R. n. 27/2003 e la L.R. n. 11/2004 e, comunque, non è dato comprendere dalla doglianza dei ricorrenti quale sia la lesione che hanno subito a causa anche del richiamo al’art. 24 della L.R. n. 27/2003.

11.1.1. A tale riguardo il Collegio rileva che la disposizione da ultimo citata prevede che l’approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisca adozione della variante dello strumento urbanistico stesso; quando, invece, l’opera pubblica non è di competenza del comune, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell’autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

Anche alla luce di tale ultima norma non è revocabile in dubbio che legittimamente il Comune di Conegliano abbia dapprima adottato, depositato e assoggettato alle osservazioni dei privati la variante impugnata e che, dopo avere controdedotto alle osservazioni con apposita delibera, l’abbia inoltrata alla Regione per l’approvazione di competenza.

Ne discende, dunque, che l’iter seguito dalla variante de qua non appare inficiato da illegittimità, né tale può essere considerato un eventuale incongruo riferimento normativo.

12. Alla luce delle suesposte considerazioni devono, pertanto, essere rigettati i motivi aggiunti, depositati il 21.10.2008.

13. Occorre, quindi, esaminare la seconda serie di motivi aggiunti, depositati il 12.1.2010, con i quali ricorrenti impugnano la delibera della Giunta provinciale n. 347 del 10.11.2009, nonché gli ulteriori atti connessi finalizzati alla realizzazione della S.P. n. 38 e, segnatamente, la convenzione stipulata tra la Provincia di Treviso e la S.R.G. s.p.a. e la convenzione tra la Provincia di Treviso e il Comune di Conegliano per la determinazione delle indennità di esproprio.

13.1. I ricorrenti deducono l’illegittimità dei predetti provvedimenti, oltre che per invalidità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, con i primi motivi aggiunti e con il ricorso autonomo recante il numero R.G. n. 965/2009, anche per vizi propri.

13.2. Le censure di illegittimità derivata, nonché il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’illegittimità della delibera della Giunta Provinciale n. 347/2009 per difetto di motivazione e per eccesso di potere per sviamento, devono essere disattese per tutte le ragioni già esposte con riguardo al ricorso principale e alla prima serie di motivi aggiunti.

14. Con la seconda censura i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 20 e ss. e 32 e ss. del d.P.R. n. 327/2001 poiché la Provincia di Treviso e il Comune di Conegliano hanno determinato, con apposita convenzione, i criteri di indennizzo per le procedure espropriative nell’ambito della realizzazione della variante alla S.P. n. 38 al di fuori delle regole stabilite dal T.U. Espropriazioni.

In particolare, i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’equiparazione a zona agricola delle aree ricadenti in ZTO F, della predeterminazione dell’indennità di esproprio in ragione di euro 11,20 al mq. per le aree C 2.2 e della qualificazione come inedificabili delle aree ubicate in fascia di rispetto stradale.

14.1. Anche tale censura deve essere disattesa per le seguenti ragioni.

14.2. Dalla lettura della convenzione impugnata si evince che la Provincia di Treviso e il Comune di Conegliano concordano sulla capacità edificatoria delle aree interessate dai lavori, classificate in zona C2.2 e C2.4, e segnatamente sulla congruità del valore unitario di euro 11,20 al mq. per la limitata capacità edificatoria di 0,06 mc/mq delle aree C2.2; ed, altresì, che l’Amministrazione provinciale provvederà ad acquisire le aree necessarie alla realizzazione dell’opera e al pagamento delle relative indennità, mentre il Comune si impegna a farsi carico dei maggiori oneri espropriativi che si dovessero verificare a seguito di provvedimenti di organi giudiziari o di accordi bonari con i privati.

14.3. Alla luce del rammentato contenuto della convenzione impugnata, il Collegio ritiene che la stessa disciplini esclusivamente i rapporti tra le due Amministrazioni in relazione alla procedura espropriativa necessaria per acquisire le aree ove realizzare l’opera di interesse pubblico e, segnatamente, la ripartizione tra i detti enti dei relativi oneri finanziari: per cui la stessa non è idonea ad incidere in modo negativo sulla sfera giuridica dei ricorrenti i quali, comunque, potrebbero essere danneggiati non dalla previsione astratta, ma dalla concreta quantificazione di un’indennità, calcolata in base alla prima, e sempre che riuscissero a dimostrare che l’importo liquidato è inferiore a quello dovuto.

In altri termini, non si può ritenere che una lesione derivi dalla ritenuta congruità del valore unitario di euro 11,20 al mq. per la limitata capacità edificatoria di 0,06 mc/mq delle aree C2.2, giacché, qualora le parti intendessero contestare i criteri stabiliti per la quantificazione degli oneri dell’esproprio, la competenza funzionale a conoscere della predetta controversia spetterebbe su singoli provvedimenti alla Corte d’Appello e non al T.A.R..

15. Va rigettata anche la terza censura con la quale i ricorrenti deducono l’illegittimità per eccesso di potere per illogicità e per difetto di motivazione della delibera della Giunta provinciale n. 347/2009 laddove non ha tenuto conto degli obblighi assunti dalla Provincia di Treviso nei confronti della S.R.G. s.p.a., sia per quanto concerne l’acquisizione delle aree per lo spostamento delle condutture, sia per quanto riguarda l’ordine di esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le interferenze tra il nuovo tracciato della S.P. n. 38 e il metanodotto Salgareda – Longarone DN 300.

15.1. Anche in tale caso, come già enunciato per il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti impugnano una convenzione intercorsa tra la Provincia di Treviso e la S.R.G. s.p.a. che non è idonea a ledere la loro sfera giuridica soggettiva con conseguente inammissibilità della censura per carenza di interesse.

16. Deve, infine, essere disattesa anche la quarta e ultima censura con la quale viene dedotta la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001, nonché l’eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione in quanto viene preannunciato il ricorso alla procedura espropriativa accelerata, pur non sussistendone i presupposti.

16.1. La censura, infatti, si riferisce all’intenzione di dare seguito alla procedura espropriativa accelerata prevista dall’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001, manifestata in calce alla nota prot. n.122602 del 3.12.2009 di comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo, e come tale priva di qualsiasi lesività per i ricorrenti.

A prescindere dall’intervenuta improcedibilità della doglianza a seguito della revoca in autotutela da parte dell’Amministrazione dei decreti di esproprio, il Collegio rileva che, in assenza dell’emissione degli atti relativi alla procedura espropriativa accelerata di cui al citato art. 22, la mera dichiarazione della P.A. di volervi fare ricorso non è idonea di per sé sola ad incidere la sfera giuridica dei ricorrenti, in quanto priva di qualsiasi valore provvedimentale.

17. Per tali ragioni deve, quindi, essere rigettata anche la seconda serie di motivi aggiunti, depositati il 12.1.2010.

18. Deve, infine, essere dato atto dell’improcedibilità dei motivi aggiunti depositati il 19.1.2010, a seguito della revoca in via di autotutela da parte della Provincia dei decreti di esproprio impugnati, avvenuta il 29.1.2010 e motivata dalla necessità di correggere taluni errori materiali relativi all’individuazione degli immobili.

19. Occorre, ora, passare ad esaminare il ricorso recante il numero R.G. 965/2009 con il quale i ricorrenti impugnano la D.G.R.V. n. 43 del 20.1.2009 di approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Conegliano in conformità al progetto definitivo della variante alla strada provinciale "F. Fabbri", nonché la delibera del Consiglio comunale di Conegliano n. 13 – 74 del 20.12.2007, deducendone l’illegittimità, oltre che per invalidità derivata dagli atti emessi dalla Provincia di Treviso e dal Comune di Conegliano e impugnati con il ricorso recante il numero R.G. n. 73/2008 e con i motivi aggiunti, anche per vizi autonomi.

20. Le prime tre censure con le quali i ricorrenti lamentano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione in relazione all’abbandono della scelta compiuta con il P.R.G., adottato nel 2000 e approvato nel 2003, per omessa considerazione delle osservazioni presentate con riferimento alla delibera consiliare di adozione della variante urbanistica n. 13 – 74/2007, nonché per l’applicazione della procedura di cui all’art. 24 della L.R. n. 27/2003, abrogata dalla L.R. n. 11/2004, anziché di quella di cui all’art. 50 della L.R. n. 61/1985, vanno disattese per le ragioni già esposte in sede di esame del ricorso recante il numero R.G. 73/2008.

21. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 48, comma 1, della L.R. n. 11/2004, dell’art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/1985, e la falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 327/2001, giacché la Giunta regionale non ha inteso applicare la procedura di cui al citato art. 19 del T.U. Espropriazioni.

21.1. La censura è infondata e va disattesa.

21.2. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 "nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia.".

Orbene, la circostanza che sia qui intervenuta un’approvazione espressa della variante impugnata da parte della Regione, anziché mediante silenzio – assenso, come previsto dalla legge citata, appare al Collegio affatto irrilevante ai fini della legittimità della delibera regionale, potendo questa ritenersi superflua ma non per questo soltanto caduca bile.

In altri termini, la doglianza è volta a censurare una discrasia procedurale di natura squisitamente formale, ma non spiega quale sarebbe la lesione, derivante ai ricorrenti dall’approvazione della variante in forma espressa, anziché a seguito del decorso del termine di 90 giorni, in assenza di un dissenso espresso dalla Regione.

22. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/1985, dell’art. 44 e ss. della medesima legge regionale, nonché il difetto di motivazione in quanto aver pretermesso le osservazioni presentate dai ricorrenti integra un palese difetto di istruttoria, reso ancora più evidente dall’omissione di qualsiasi considerazione sul punto da parte della Giunta regionale.

22.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, le osservazioni dei privati al piano regolatore generale adottato dal Comune costituiscono meri apporti collaborativi alla formazione dello strumento urbanistico e non danno luogo a peculiari aspettative, per cui la loro reiezione, ovvero un loro accoglimento parziale, non richiede una specifica motivazione, e ciò quand’anche esse siano state accettate con deliberazione del Consiglio comunale (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 25.9.2008, n. 2080; Consiglio Stato, sez. IV, 11.10.2007, n. 5357): tale principio trova applicazione a maggior ragione nel caso di specie, laddove già il Consiglio comunale aveva respinto le osservazioni dei ricorrenti ritenendole non accoglibili nel merito.

23. Anche la sesta e ultima censura, avente ad oggetto il difetto d’istruttoria e il travisamento dei fatti, in quanto la bretella nel Comune di Conegliano segue un tracciato del tutto nuovo rispetto alle sedi stradali già esistenti, va respinta per tutte le ragioni già evidenziate in relazione al ricorso recante il numero R.G. 73/2008.

Merita, infine, di essere evidenziato che la coincidenza con le sedi stradali esistenti è limitata a un determinato tratto del nuovo progetto, anche perché, laddove fosse stata integrale non ci sarebbe stato bisogno dell’adozione di una variante al P.R.G..

24. Per le suesposte considerazioni deve, quindi, essere respinto anche il ricorso recante il numero R.G. 965/2009.

25. Appaiono sussistere giustificati motivi – in considerazione della complessità delle questioni trattate, nonché dell’intervenuta revoca in autotutela dei decreti di esproprio – per compensare le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in ragione di 1/3 tra le parti, mentre i restanti 2/3 seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti, depositati il 19.1.2010, respinge per il resto.

Liquida le spese di lite in euro 12.000,00 (dodicimila/00) in favore del Comune di Conegliano, in euro 12.000,00 (dodicimila/00) in favore della Provincia di Treviso, in euro 12.000,00 (dodicimila/00) in favore della Regione Veneto, in euro 4.000,00 (quattromila) in favore della Soprintendenza e dell’A., oltre IVA e CPA come per legge; le compensa in ragione di 1/3 tra le parti e i restanti 2/3 sono posti a carico dei ricorrenti in solido tra di loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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