Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, su istanza presentata da F.A. ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere allo stesso la somma di Euro 24.000 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari per giorni 79 nell’ambito di un procedimento in cui gli era stata contestato il delitto di cui all’art. 609 quater cod. pen., da cui era stato assolto con formula piena.

Avverso l’ordinanza il F. propone personalmente ricorso per cassazione sul rilievo che il giudice della riparazione non aveva tenuto conto delle gravi conseguenze personali e familiari derivanti dalla custodia cautelare patita.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè risulta sottoscritto personalmente dalla parte. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cassazione, e non può essere iscritto personalmente dall’interessato, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore iscritto nel predetto albo (v., da ultimo, Sez. 4^, 22 febbraio 2008, Cuomo ed altro, rv. 239602).

Nè è possibile ricondurre la paternità del ricorso al difensore attraverso la procura speciale rilasciata allo stesso in calce al ricorso ma priva della firma di autentica del difensore.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 300,00 (trecento), in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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