Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.V. ricorre contro la sentenza della corte d’appello di Roma del 25 settembre 2006 che ha respinto l’opposizione alla sua dichiarazione di fallimento in data 9 febbraio 2000, in riforma della sentenza del tribunale di Roma in data 17 settembre 2003 che invece l’aveva accolta, affermando che lo stesso doveva essere qualificato imprenditore commerciale e non piccolo imprenditore in quanto gestiva un bar in zona centrale di Roma dal quale traeva notevoli incassi giornalieri.

Tale affermazione è censurata sotto il profilo della inadeguatezza del giudizio di fatto e della logicità della motivazione.

Nella specie deve applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata successivamente al 2 marzo 2006.

Il ricorso non si conclude con l’indicazione del quesito di diritto e pertanto è inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Il collegio ha deliberato che la motivazione debba essere redatta in forma semplicificata.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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