Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22181 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.F. e L.R. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di primo grado (resa in esito a giudizio abbreviato), che li ha riconosciuti colpevoli delle plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ad essi contestate: il L., quale soggetto che, in diverse occasioni, aveva ceduto a tale FA.EN. (separatamente giudicato) quantitativi di droga del tipo cocaina; il F.; quale soggetto che, in concorso con il FA., aveva cooperato negli acquisti e nelle successive cessioni a terzi.

Il F. articola due diversi motivi, connessi, perchè volti a contestare il giudizio di responsabilità.

In sintesi, si sostiene che il giudice avrebbe travisato gli elementi di prova: in particolare, si sostiene che sia il primo che il secondo giudice avrebbero affermato, in occasione dell’arresto, che la droga era custodita a bordo dell’autovettura ove si trovavano il FA. e il F., nascosta sotto il sedile di quest’ultimo, mentre, si sostiene, la droga era sotto il sedile anteriore di guida, quindi quello occupato dal FA..

Si sostiene ancora che non sarebbe stato tenuto in debito conto che le perquisizioni eseguite nell’abitazione del F. non aveva portato al sequestro nè di droga, nè dello strumentario tipico dello spacciatore.

Le intercettazioni dovevano ritenersi non concludenti.

Non sarebbe stato dimostrato il ruolo concorsuale tenuto dal F. nei confronti del FA..

La pena sarebbe stata eccessiva rapportata a quella inflitta al correo FA., da ritenere artefice principale del reato.

Il L. con unico motivo, censura parimenti il giudizio di responsabilità.

Si contesta l’interpretazione data alle intercettazioni.

Ci si duole del diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità, argomentato dalla gravità del fatto (le intercettazioni avevano consentito al giudice di desumere una dimensione importante della droga oggetto della condotta dalla somma del "debito del FA. nei confronti del L.) e dalla personalità del reo (poi arrestato per più grave fatto di droga).

Ci si lamenta del diniego delle generiche, pure spiegato per le medesime ragioni.

Si insta per l’esclusione della continuazione, sostenendosi la ravvisabilità solo dell’episodio per cui il FA. era stato arrestato.
Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati, risolvendosi, per lo più, in generiche doglianze sull’apprezzamento del compendio probatorio (dichiarazioni del correo FA., intercettazioni, arresto, servizi di osservazione della p.g.) sviluppato convergentemente in primo e secondo grado; doglianze, peraltro, anche assertive ed opinabili.

Certamente, non può qui fondatamente prospettarsi, con la difesa F., un preteso travisamento della prova. Basta considerare, con rilevanza assorbente, che, in tema di ricorso per cassazione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, è ora sindacabile il vizio di "travisamento della prova", che si ha quando nella motivazione si fa uso di un dato di conoscenza considerato determinante, ma non desumibile dagli atti del processo, o quando si omette la valutazione di un elemento di prova decisivo sullo specifico tema o punto in trattazione. Tale vizio, peraltro, può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, ma non nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato l’anteriore decisione (cosiddetta "doppia conforme"), posto in questo caso il limite posto dal principio devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio, se non nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato -per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado- atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (Sezione 6, 10 maggio 2007, Contrada).

E ciò tacendo da rilievo che, nell’economia complessiva della decisione, non è neppure stato dedotto quale rilevanza decisiva avrebbe l’allocazione della droga sotto il sedile del guidatore ovvero del passeggero.

Rispetto al quadro probatorio sviluppato nelle sentenze conformi, non può certamente prospettarsi una censura (peraltro generica) che miri a contestare la lettura delle intercettazioni, ove si consideri il principio in forza del quale il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione; mentre la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa, nel senso che le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando applichino scorrettamente tali criteri (Sezione 4, 11 marzo 2009, Biliardi). E ciò è tanto più vero ove si consideri che le doglianze articolate dalla difese sono meramente assertive e generiche.

In definitiva, le censure sull’apprezzamento del quadro probatorio carico sconfinano nel merito, e non possono trovare accoglimento a fronte di convergenti decisioni, satisfattivamente motivate.

Satisfattivamente motivato è, ancora, a fronte della ricostruzione operata in sentenza, il ruolo concorsuale svolto dal F., nei confronti della condotta ascritta al FA., del quale F. anzi si è apprezzato anche il rapporto diretto avuto con il L., oltre che il contributo fattivo (non solo nella custodia del provento dell’attività) in favore del FA..

Non possono essere accolte le doglianze sul trattamento dosimetrico, a fronte della spiegazione offerta dal giudicante sia relativamente alla posizione del L., valorizzando negativamente sia la gravità del fatto che la personalità del prevenuto (coinvolto in altro grave episodio), vuoi ai fini del diniego dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità vuoi ai fini del diniego delle generiche; sia relativamente alla posizione del F., valorizzando negativamente sia la gravità del fatto che la personalità (recidiva specifica) ai fini della determinazione della pena (con argomenti qui non rivalutabili, evocando semplicisticamente il trattamento sanzionatorio irrogato al correo separatamente giudicato).

Anche la doglianza del L. sulla continuazione è inammissibile, a fronte del ravvisato compendio probatorio a carico per i diversi episodi in contestazione.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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