T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-06-2011, n. 468 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 2.11.2009, tempestivamente depositato, la sig.ra M.P.S. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Responsabile del Settore III° del Comune di Piedimonte San Germano ha ingiunto alla medesima, previa sospensione dei lavori, la demolizione delle opere allegatamente realizzate in difformità dalla concessione edilizia n. 1765/2001.

Allega in punto di fatto la deducente di aver presentato al Comune intimato domanda di concessione in sanatoria per la demolizione e ricostruzione di fabbricati di civile abitazione e rimesse agricole, insistenti nel territorio del comune di Piedimonte San Germano, alla via Selvidieri e riportati in catasto al foglio 8 mappali nn. 1254, 455 e 302; che con concessione n. 1765/01, l’ente comunale assentiva l’esecuzione delle opere, dettagliatamente descritte nel progetto presentato a corredo della istanza.

Soggiunge l’interessata che a seguito di segnalazione del Comando della Stazione dei Carabinieri di Piedimonte San Germano, l’Autorità comunale intimava alla deducente la sospensione dei lavori di costruzione dei suindicati fabbricati, sul rilievo che "le opere sarebbero state eseguite in totale difformità e con variazioni essenziali alla concessione edilizia sopra richiamata".

A sostegno del presente ricorso la deducente svolge i seguenti motivi: violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, non ricorrendo alcuna ipotesi di variazione essenziale nelle opere eseguite.

Il Comune di Piedimonte San Germano non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 17.12.2009 il collegio accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione.

All’udienza del 21.4.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto la ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità dell’ordinanza in questa sede impugnata sia con riferimento all’allegato difetto d" istruttoria, avendo l’Amministrazione ritenuto in maniera alquanto generica la sussistenza di ipotesi di variazione essenziale relativamente alle opere contestate, sia all’irragionevolezza di una scelta sanzionatoria intempestiva, intervenuta a distanza di alcuni anni dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 1765/01

Il ricorso è infondato.

Osserva, anzitutto, il collegio che il concetto di "variazione essenziale" è delineato dalla L.R. Lazio 1182008, n. 15, là dove all’art. 17 viene espressamente previsto che:

"1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;

b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della L.R. n. 36/1987, il permesso di costruire;

c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;

d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;

e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;

f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;

g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;

h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.

2. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti.

3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali".

Ad avviso della ricorrente nessuna delle trasformazioni operate sarebbero riconducibili alle surriferite ipotesi di variazione essenziale, tenuto conto che – con specifico riferimento al punto 1 dell’impugnata ordinanza ("inversione di posizionamento dei fabbricati denominati in progetto A e B – variazione ubicativa dei fabbricati A, B, C"…) – il 2° comma della suestesa disposizione esclude, in ogni caso, l’ipotesi di variazione essenziale quando:….."rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti"

Detto ordine di idee non può essere condiviso.

Osserva, al riguardo, il collegio che per il fabbricato "A", la ricorrente ha – incontestabilmente -ampliato di 105 mq il piano interrato (cfr punto 2 ord. N. 41/09) e, ciò, è sufficiente ad escludere l’applicabilità dell’invocato 2° comma dell’art. 17 della citata L.r. 15/08 che, invece, postula che rimangano invariate, tra l’altro, "le superfici ed il volume della costruzione".

D’altro canto, come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare, ed oggi il principio è confermato dal nuovo codice del processo amministrativo (cfr artt. 63 ss): nel processo amministrativo vigono contemporaneamente due principi diversi, applicabili ciascuno a determinati fatti da provare: per i fatti che sono nella disponibilità del ricorrente grava su questi l’ onere della prova piena e concludente; per i fatti che sono viceversa nella disponibilità dell’amministrazione vige la regola del "principio di prova " da parte del ricorrente, suscettibile peraltro di dare impulso – se necessario – ai poteri istruttori del giudice amministrativo (Consiglio Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3381).

Analogamente: nel processo amministrativo vige, infatti, il principio generale dell’onere della prova stabilito dall’ art. 64 c.p.a., secondo cui:

"1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite…"

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, non avendo la parte ricorrente adeguatamente dimostrato (ad es. corredando la documentazione prodotta di rilievi grafici e fotografici) che le opere realizzate, in realtà, non costituivano variazione essenziale

Nulla spese, non essendosi costituito in giudizio il comune intimato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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