Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22180 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 3.6.2009 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.i.p del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere resa in data 25.9.2008, rideterminava la pena inflitta all’imputato C.L.. La Corte territoriale, dato atto della rinunzia ai motivi di appello eccetto quelli relativi alla entità della pena, riconosceva la prevalenza sulla recidiva dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, argomentando sulla base della facoltatività della recidiva.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, osservando che la Corte territoriale è incorsa nella erronea applicazione della legge penale, dichiarando la prevalenza della attenuante di cui al comma 5, rispetto alla contestata recidiva; ciò in quanto l’esito del giudizio comparativo ex art. 69 c.p. è legalmente limitato all’equivalenza, nei confronti di soggetto recidivo reiterato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Questa Suprema Corte ha, invero, chiarito che la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), ( art. 99 c.p., comma 5); che, allorquando il giudice ritenga – con adeguata e congrua motivazione – di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando quest’ultima come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non risulta operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal citato art. 99 c.p., comma 4; e che, in tale ipotesi, è pertanto possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilanciamento, con prevalenza anche dell’attenuante speciale ex D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, (Cass., Sez. 4, sentenza n. 16750 in data 11.04.2007, dep. 3.05.2007, Rv. 236412).

3.1 Nel caso di specie la Corte territoriale non ha escluso la recidiva, come pure avrebbe potuto, per le ragioni ora evidenziate;

non di meno, ha proceduto ad effettuare un non consentito giudizio di prevalenza dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 rispetto alla contestata e ritenuta recidiva reiterata, in violazione del disposto di cui all’art. 69 c.p., u.c., che pone il divieto di prevalenza della circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, nei casi previsti dall’art. 99 c.p., comma 4. 4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla effettuata statuizione relativa alla pena, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla pena e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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