T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-06-2011, n. 466

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, con specifico riguardo alla materia dei permessi di soggiorno per motivi di famiglia, l’art. 30, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con una formula ampia e tendenzialmente onnicomprensiva, dispone che "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".

Da ciò discende che, tenuto conto dell’ampiezza della formulazione impiegata dalla norma, tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a ricongiungimento familiare, come al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario (ex multis TAR VenetoVenezia, Sez. III, 14 maggio 2009, n. 1470; T.A.R. LazioRoma, Sez. II, 10 novembre 2008, n. 9982).

Il giudice ordinario può essere adìto, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del T.U. n. 286/1998 non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti.

In definitiva, ai fini della individuazione del giudice competente in questa materia, non rileva il fatto che si discuta della legittimità di un provvedimento amministrativo oppure di un comportamento omissivo quale è il silenzio, che costituisce un "non atto" relativo, comunque, a una materia demandata alla cognizione del giudice ordinario.

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con il quale il Questore di Frosinone ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e, conseguentemente, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione dato che la contestazione cade su questione che concerne il diritto alla unità familiare.

A differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall’art. 5 del d. lgs. n. 286/1998 – che è connotato da ampi spazi di discrezionalità da parte della P.A., ai quali si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo – il permesso di soggiorno per motivi familiari, in presenza del possesso dei requisiti tassativamente elencati, risulta essere atto dovuto e, dunque, forma oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della materia al giudice ordinario (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2007, n. 1940 e Tar Veneto, sez. III, sent. n. 3455 del 2008), attenendo le relative controversie "alla denunciata lesione di veri e propri diritti".

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre le spese processuali, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

Il giudizio deve, peraltro, proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riproposto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 11 del C.P.A.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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