T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-06-2011, n. 465 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30.3.2006, tempestivamente depositato, la sig.ra M.L. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe a mezzo del quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistica e Manutenzione del Comune di San Giovanni Incarico ha opposto il diniego alla denunzia d’inizio attività dalla stessa presentata in data 25.1.2006, prot. 402/65/38.

In punto di fatto premette la deducente che: in data 24 maggio 2002 le veniva rilasciata la concessione edilizia n. 23/02 per la realizzazione di un manufatto da destinare a civile abitazione nel territorio del predetto Comune; che successivamente la Polizia Municipale accertava che le opere realizzate sarebbero state eseguite in difformità alla vista concessione edilizia.

Soggiunge la ricorrente che al fine di rendere maggiormente stabile il piano di posa, si rendeva necessaria la realizzazione di un locale interrato, senza che quest’ultimo incidesse peraltro sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d’uso, né sulla sagoma dell’edificio assentito.

A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessata ha dedotto: 1) violazione di legge per omessa e/o carente motivazione, poiché non si evincerebbero dal diniego impugnato i criteri in base ai quali la variazione denunziata sarebbe da considerarsi essenziale; 2) violazione dell’art. 22, 2 comma, del T.U. 6.6.2001, n. 380.

Il Comune di S. Giovanni Incarico si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del prodotto ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.

Con ordinanza n. 441, emessa nella camera di consiglio del 9.6.2006, il collegio respingeva la domanda incidentale di sospensione.

Alla udienza del 21.4.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio deve farsi carico dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, avendo la ricorrente omesso d’impugnare i provvedimenti successivi aventi effetti analoghi ed incidenti sulla medesima pretesa.

E’ stato, al riguardo, rilevato che successivamente all’atto impugnato, relativamente alle opere edilizie in questione, vi sarebbero stati un successivo provvedimento di diniego di d.i.a. (provvedimento 21.3.2006, n. 1500) ed un’ordinanza di sospensione lavori e di demolizione (ord. 22.3.2006, n. 12).

Detta eccezione è fondata.

Osserva, al riguardo, il Collegio che l’interessata non potrebbe trarre alcun reale giovamento dall’annullamento del primo diniego di accoglimento di d.i.a. (n. 498/06), in quanto non risulta – a sua volta – esser stata da lei impugnata il successivo provvedimento di diniego a cui ha fatto seguito l’ordinanza di sospensione e di demolizione.

Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, l’omessa impugnazione di provvedimenti successivi a quello impugnato ed incidenti sulla medesima pretesa del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr., ad es., Cons. St., sez. V, 6 marzo 1991, n. 210; id., 3 settembre 1985, n. 276).

Che è, appunto, quello che è accaduto nella specie, in cui la ricorrente ha omesso d’impugnare i successivi atti, aventi effetti analoghi e ancora maggiormente lesivi ed incidenti sulla medesima pretesa.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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