Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22177 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello dell’Aquila propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte D’Appello dell’Aquila del 24 febbraio 2010 che ha, per quanto rileva in questa sede, dichiarato inammissibile l’appello proposto dal P.M. avverso la sentenza in data 19 giugno 2008 del Tribunale di Chieti pronunciata nei confronti di M.M. e P.N. e con la quale è stato dichiarato non doversi procedere a carico di costoro per carenza delle condizioni di procedibilità in ordine al reato di lesioni colpose. La Corte territoriale ha motivato detta sentenza rilevando che non era stato ottemperato all’onere dell’indicazione specifica dei motivi di ricorso che non può essere assolto con il mero rinvio per relationem alle doglianze formulate in un distinto atto proposto da altro soggetto.

Il Procuratore Generale ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla illegittimità della motivazione per relationem che sarebbe stata erroneamente ritenuta nel caso in esame ove, invece, il Procuratore della Repubblica non si era limitato a richiamare l’atto di appello proposto dalla persona offesa, ma aveva allegato integralmente il testo completo di tale atto adempiendo, in tal modo, al suddetto onere previsto dalla legge.

Con distinte memorie ex art. 121 c.p.p., imputati P. e M. hanno chiesto il rigetto del ricorso proposto e la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile l’appello del pubblico ministero.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

L’atto del P.M. relativo all’impugnazione della sentenza di primo grado non può nemmeno qualificarsi atto di appello in quanto, oltre a non contenere alcun motivo di doglianza, si limita a confermare e ad aderire l’appello proposto dalla parte civile e di cui allega il relativo atto. Certamente non costituisce, quindi, un autonomo atto di impugnazione, per cui correttamente è stato dichiarato inammissibile quale appello, dalla Corte d’appello territoriale.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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