T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-06-2011, n. 464 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il difensore della società ricorrente ha depositato presso la Segreteria della Sezione in data 9.6.2010, prot. 3288, nota con cui riferiva che successivamente alla proposizione del presente ricorso il Comune di S. Felice Circeo ha rilasciato il permesso di costruire n. 1089 del 14.12.2005, nonché concessione demaniale marittima n. 124 dell’8.5.2007, successivamente rinnovata con la concessione demaniale marittima n. 158 del 7.4.2008 in corso di validità

che, perciò, è cessata fra le parti la materia del contendere.

che le spese sono poste a carico del Comune di S. Felice Circeo e possono essere liquidate – in assenza di produzione della nota spese – in complessivi Euro 700,00;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di S. Felice Circeo a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di Euro 700,00;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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