T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 5013 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009,a 1078 posti): concorso superato dal medesimo ricorrente che nella relativa graduatoria, approvata con d.m. in data 11.12.2009, figura al 669° posto;

– con atto in data 09.12.2009, notificatogli il 24.2.2010, è stata applicata nei suoi confronti la previsione dell’art.2 quarto comma del bando di concorso (che così recita: "I candidati nello stesso anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, pena l’esclusione dal concorso") e, dunque, è stata esclusa dal concorso in quanto "risulta aver presentato, nell’anno 2008, domanda di partecipazione al concorso pubblico nell’Arma dei Carabinieri";

– si è gravata avverso detto provvedimento di esclusione col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio che è stato notificato alla sola resistente amministrazione; e tanto in base alla considerazione (esternata alla pag. 4 del ricorso) che esso ricorrente "…ha come contraddittore- contro interessato solo il Ministero dell’Interno e non i candidati utilmente inseriti nella predetta graduatoria atteso che il ricorso non investe tematica del mancato inserimento nella graduatoria definitiva né si contesta la mancata attribuzione di un punteggio che, per ovvie ragioni di scorrimento della graduatoria, potrebbe ledere posizioni acquisite di altri candidati. La graduatoria è quella definitiva e si impugna il solo decreto di esclusione notificato il 24.2.2010";

Considerato che la tesi rassegnata dal ricorrente non è condivisibile essendo pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale, qualora l’esclusione da un concorso sia disposta dopo la chiusura del procedimento per la nomina dei vincitori (come nel caso di specie), rivestono la posizione di controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l’escluso, i quali acquisiscono dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l’alto nella graduatoria stessa ed hanno, pertanto, interesse alla conservazione dell’atto (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 agosto 2006, n. 4428 e 1 ottobre 2003, n. 5702; sez. V, 13 maggio 2002, n. 2581. Più recentemente, cfr. Consiglio Stato, sez. V, nr. 1674/08 che, testualmente, ha affermato "Tuttavia, se al momento della proposizione del ricorso sono noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura, per essere intervenuto il provvedimento di aggiudicazione della gara o l’approvazione della graduatoria del concorso, occorre notificarlo almeno ad un controinteressato, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 21 l. 1034/71. Cfr., anche, Tar Lazio, I^ bis, n. 4035 del 2006, confermata in appello dal Cons.St. n.4428 del 2006, sopra citata, che, in fattispecie del tutto analoga a quella in trattazione, ha chiarito che il ricorso va notificato non solo "a coloro che seguono il ricorrente nella graduatoria delle persone da ammettere all’impiego" ma anche "al primo dei concorrenti non vincitore ma idoneo che pure acquista una posizione di vantaggio dall’esclusione del ricorrente dal concorso";

Rilevato, per quanto sopra, che il gravame, non essendo stato notificato ad almeno un contraddittore necessario è inammissibile, imponendosi una declaratoria in conformità;

Considerato che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) Dichiara, come da motivazione, inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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