Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, con la sentenza della Sezione 3, 21 maggio 2008 – 16 settembre 2008 n. 35396, l’ha riconosciuta colpevole della contravvenzione di cui all’art. 731 c.p., per avere la medesima omesso, senza giustificato motivo, di far impartire la prescritta istruzione obbligatoria alla figlia minore B. J.; mentre, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al medesimo addebito, con riferimento alla posizione dell’altra figlia minore B.A..

Nella sentenza di annullamento, questa Corte, affermava il principio di diritto, in forza del quale integra il reato previsto dall’art. 731 c.p. la condotta di chi, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l’obbligo scolastico in violazione delle disposizioni contenute nella L. 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8.

Il giudice di merito, facendo applicazione di detto principio, ha apprezzato, con riguardo alle due minori, l’inosservanza all’obbligo scolastico e, considerata, per ciascuna, l’epoca fino alla quale l’inadempienza si era protratta ha pronunciato sentenza di condanna solo con riferimento alla posizione della minore B. J..

Con il ricorso, articolato su tre distinti motivi, si insta per l’annullamento della decisione sostenendosi che il giudice di merito si sarebbe limitato a recepire acriticamente gli argomenti sviluppati nella sentenza di annullamento della Corte di legittimità, che si contesta, pur senza spiegarne le ragioni, evocando a conforto altra decisione della Corte di cassazione.

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse della ricorrente con la quale si reiterano le ragioni posta a fondamento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso, per vero generico, perchè non contiene alcuna specifica doglianza, realmente argomentata, è inammissibile, a fronte di una decisione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla S.C. in sede di annullamento con rinvio.

Nè potrebbe valere in questa sede richiamare pretese diverse interpretazioni giurisprudenziali, ove si consideri che, nell’ipotesi di annullamento con rinvio, la regola di giudizio cui deve ispirarsi il giudice del rinvio è rappresentata dal principio di diritto espresso dalla sentenza della Corte di cassazione, in ossequio all’inequivoco disposto dell’art. 627 c.p.p., comma 3.

Tale norma, nel fissare le regole che disciplinano il giudizio di rinvio dopo l’annullamento, stabilisce che il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. E tale obbligo sussisterebbe anche se, successivamente alla pronuncia della Corte di cassazione e prima di quella del giudice di rinvio, fosse – in ipotesi- intervenuto un mutamento di giurisprudenza sulle norme oggetto di giudizio. Il vincolo che sorge dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, invece, non opererebbe solo quando la norma interpretata dal giudice di legittimità, nelle more, fosse stata dichiarata incostituzionale ovvero modificata o sostituita da ius superveniens (situazione che qui non ricorre) (cfr.

Sezione 4, 12 luglio 2005, Bianchi ed altro).

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuto alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ( v., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, ric. De Luca).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 (trecento) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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