T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 5009 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009,a 1078 posti): concorso riservato ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo;

– con atto in data 09.12.2009, notificatogli il 12.12.2010, è stata applicata nei suoi confronti la previsione dell’art.2 quarto comma del bando di concorso (che così recita: "I candidati nello stesso anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, pena l’esclusione dal concorso") e, dunque, è stata esclusa dal concorso in quanto "risulta aver presentato, nell’anno 2008, domanda di partecipazione al concorso pubblico nell’Arma dei Carabinieri";

– si è gravata col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio sia avverso il predetto provvedimento che esclusione che avverso il d.m. 11.12.2009 con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso di cui trattasi e dichiarati vincitori i candidati collocati ai primi 1078 posti, nella parte in cui detto d.m. non ricomprende il suo nominativo nella medesima ed approvata graduatoria;

Considerato che parte ricorrente ha omesso di notificare il ricorso ad almeno un contraddittore necessario: circostanza questa eccepita dalla resistente amministrazione in propria nota controdeduttiva depositata il 09.3.2010 ed, altresì, valutata dalla Sezione che, con propria Ordinanza nr. 1223/2010 del 12.3.2010, ha respinto l’istanza, acclusa al gravame, di sospensione interinale degli effetti derivanti dagli avversati provvedimenti proprio sulla base del presupposto "che è stata approvata la graduatoria finale del concorso e che il ricorso non è stato notificato ad alcun contro interessato";

Considerato che, successivamente a detta decisione cautelare, il ricorrente ha impugnato (recte: reimpugnato) la citata graduatoria con ricorso straordinario al Capo dello Stato (copia del quale, unitamente alla Relazione dell’Amministrazione dell’Interno (che rileva l’inammissibilità di tale rimedio in quanto azionato successivamente a quello giurisdizionale), è stata versata in atti) ed ha avanzato alla Sezione istanza di differimento dell’odierna udienza ritenendo "opportuno attendere l’esito del suindicato ricorso straordinario";

Considerato che, nel caso di specie:

– è incontestabile che la produzione del rimedio straordinario citato sia seguita alla notificazione ed al deposito del ricorso giurisdizionale avverso lo stesso atto (d.m. di approvazione della graduatoria finale degli idonei del concorso);

– ai sensi dell’art.8 del d.P.R. n.1199 del 1971 "quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato";

– che il costante orientamento giurisprudenziale individua nella sola proposizione del ricorso al T.A.R., secondo le modalità suindicate, la situazione che preclude l’impugnazione davanti al Capo dello Stato (cfr. C.d.S., sez. V, 10 novembre 2008, n. 5583; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 29 gennaio 2008, n. 74; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 agosto 2006, n. 6807; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 21 febbraio 2006, n. 1313; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 02 novembre 2006, n. 1448);

Considerato, pertanto, che l’istanza di differimento ad altra pubblica udienza della trattazione e definizione del gravame in epigrafe non può trovare accoglimento;

Considerato che l’eccepito difetto di notificazione del gravame ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’approvata graduatoria ex art. 41 del C.p.a., rende il ricorso stesso manifestamente inammissibile e ne consente la definizione, ex art.74 del C.p.a., con sentenza in forma semplificata;

Considerato equo, alla luce della sostanziale condivisibilità dei profili di merito prospettati in gravame, disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.74 del c.p.a. dichiara, per le ragioni rassegnate in parte motiva, inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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