T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 5007 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto (n. 6637/2007) la Ditta Fratelli M. s.a.s., con sede in Valleranno, ha adito questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti regionali dispositivi sia della revoca dell’atto di concessione n. 10 del 25.10.2004, adottato in suo favore, per la realizzazione del progetto AGEA, denominato "Interventi per il completamento tecnologico e strutturale di un impianto di trasformazione delle castagne", sia della decadenza dal relativo contributo già assentito di euro 587.675,89, nonché degli ulteriori e prodromici atti, in epigrafe indicati.

Parte ricorrente espone di aver presentato in data 23.12.2002, per il tramite di uno studio associato consulenza, istanza di concessione di un finanziamento per il completamento tecnologico di un impianto di trasformazione delle castagne nell’ambito degli interventi strutturali di cui all’avviso pubblico indetto dalla Regione Lazio – Assessorato per le politiche dell’agricoltura per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in attuazione di misure relative allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Espone, altresì, di aver presentato apposito progetto per il quale la Regione Lazio – Area decentrata agricoltura di Viterbo ha proceduto alla concessione di un contributo di euro 587.675,89, pari alla percentuale del 40% dell’investimento complessivo ammesso a finanziamento.

Riferisce di aver proceduto alla realizzazione delle opere previste in progetto e che la commissione incaricata di procedere al relativo collaudo non ha potuto svolgere la propria attività per mancata disponibilità della relativa documentazione, in quanto oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, nell’ambito di un’indagine conclusasi con il rinvio a giudizio dei professionisti afferenti al succitato studio associato di consulenza per allegazione di false attestazioni e di documentazione irregolare alle istanze di concessione dei predetti benefici economici ad opera dei soggetti interessati.

Afferma che, in ragione degli esiti di tale indagine penale, l’Amministrazione regionale ha disposto nei suoi confronti l’avvio del procedimento di decadenza dal beneficio finanziario a causa della contestata allegazione alla domanda di concessione del contributo di documentazione concernente alcuni preventivi di spesa risultati falsi.

Espone, infine, che con determinazione in data 29.3.2007 è stata disposta la decadenza totale dal contributo precedentemente assentito in suo favore, in considerazione degli esiti relativi ai suesposti accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza in merito all’attività di consulenza svolta in sede di presentazione dell’istanza di concessione dei benefici finanziari anche in favore della ricorrente medesima, ad opera del succitato studio professionale di consulenza e che con nota del 7 maggio 2007 la Regione Lazio ha comunicato di aver proceduto alla revoca dell’atto di concessione n. 10 del 2004.

Avverso detti provvedimenti la Società ha dedotto le seguenti censure:

a)Violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26, 27 e 28 del Regolamento CE n. 1257/99 e degli artt. 59, 60, 63, 64 del Regolamento CE n. 445/2002, nonché dell’art. 12 dell’avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1084/2002; eccesso di potere sotto differenti profili e violazione della legge n. 898/1986; illegittimità derivata.

b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26, 27 e 28 del Regolamento CE n. 1257/99 e degli artt. 59, 60, 63, 64 del Regolamento CE n. 445/2002, nonché dell’art. 12 dell’avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1084/2002; eccesso di potere sotto differenti profili e violazione dell’art. 6 dell’atto di concessione n. 10/2004.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del proposto gravame per difetto di giurisdizione, nonché, nel merito, chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi di doglianza.
Motivi della decisione

Con presente gravame la Società ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti regionali con i quali è stata disposta la revoca dell’atto di concessione n. 10 del 2004 e la susseguente decadenza dal contributo già precedentemente assentito in suo favore per la realizzazione del progetto del progetto AGEA, denominato "Interventi per il completamento tecnologico e strutturale di un impianto di trasformazione delle castagne"

La Regione Lazio eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Collegio ritiene doversi pronunziare, in via preliminare, su tale eccezione di rito.

L’eccezione è suscettibile di positiva definizione.

Giova rilevare che la controversia de qua attiene all’impugnativa della determinazione con cui l’Amministrazione regionale ha disposto la decadenza dal contributo già assentito in favore della parte ricorrente, nonché del provvedimento di revoca dell’atto regionale di concessione n. 10 del 2004, adottato in favore della Ditta M. per la realizzazione del progetto anzidetto.

Entrambi i provvedimenti sono stati adottati a seguito degli esiti degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Viterbo da cui è emerso che la domanda di ammissione ai benefici comunitari presentata dalla ricorrente risulta corredata da documentazione ed attestazioni false.

Si deve osservare, a tale proposito, che il punto 3 (Procedimento per le pronunzia della decadenza dal contributo) dell’avviso pubblico relativo al piano di sviluppo rurale della Regione Lazio per gli anni 20002006, espressamente prevede la decadenza dell’aiuto e la relativa revoca e restituzione del contributo nelle ipotesi di accertamenti che comprovino la mancanza dei requisiti o delle condizioni previste per l’erogazione del contributo, e precisamente nei casi in cui la domanda sia corredata da false documentazioni ed attestazioni.

I provvedimenti di decadenza dal beneficio e di revoca dell’atto di concessione n. 10/2004 per la realizzazione del progetto sopra indicato, risultano adottati in quanto la Ditta ricorrente avrebbe corredato la propria domanda con preventivi risultati falsi ed artatamente modificati; trattasi, di violazione di obblighi previsti, a pena di decadenza dal beneficio, a norma delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico per l’accesso alle misure agroambientali. Ciò posto, il Collegio, ai fini del decidere, non può che rinviare ad un costante orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale, con riferimento alla fattispecie in giudizio, non intende discostarsi, secondo cui il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell’autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità, o di revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere) nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo (C. Stato, sez. V, 08 ottobre 2008, n. 1815), e che, pertanto, è il giudice ordinario competente a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti ovvero per contrastare la Pubblica amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione (non in sede di autotutela ma) sulla scorta di fatti sopravvenuti incidenti sulla prosecuzione del rapporto, quale un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo(ex multis, C. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465; T.A.R. Lazio, Sez. III, 19.1.2010, n. 457).

Orbene, nel caso in esame, la disposta revoca risulta essere stata adottata in una fase procedimentale successiva alla erogazione del contributo per violazione degli obblighi assunti dalla parte ricorrente in sede di concessione del beneficio e, segnatamente, in virtù di accertata allegazione alla domanda di ammissione al finanziamento di falsa documentazione, con la conseguenza che, vertendosi in materia di diritti soggettivi perfetti, deve ritenersi esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Ne consegue, per le considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinandola a favore del giudice ordinario territorialmente competente.

Dispone a cura del ricorrente la trasmissione al giudice che verrà individuato come competente per la prosecuzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *