Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 01-06-2011, n. 21852 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale di Nicosia, quale Giudice dell’Esecuzione, ha disposto la revoca del sequestro preventivo della discarica sita in c.da (OMISSIS) e la sua restituzione al Comune di Nicosia (invece che alla soc. Nicosiambiente).

Tale provvedimento sopraggiunge all’esito di un articolato percorso giudiziario che va necessariamente ricordato nelle sue linee essenziali.

Nel corso delle indagini preliminari per un procedimento a carico di vari imputati – tra i quali il responsabile dell’U.T. del Comune di Nicosia, T.C.A. – era stato disposto (in data 14.11.06) il sequestro preventivo della discarica in questione, di proprietà del Comune di Nicosia ma detenuta dalla soc. Nicosiambiente. Una delle accuse, riguardante in particolare il T., era di non avere impedito, avendo l’obbligo giuridico di farlo, il deposito di percolato formatosi nella discarica comunale con conseguente deposito dello stesso nell’area adibita alla raccolta delle acque meteoriche e conseguente straripamento.

All’esito del processo di primo grado, il Tribunale ha condannato tutti gli imputati ad eccezione del T. ed, in conseguenza di tale assoluzione, ha disposto il dissequestro della discarica e la sua restituzione all’avente diritto il quale ultimo – con ordinanza successiva – era stato individuato nella soc. Nicosiambiente (che aveva gestito tale discarica fino al suo sequestro).

Tale società, però, si era rivolta al Tribunale rifiutando di ricevere il bene in restituzione ed asserendo che l’avente diritto avrebbe dovuto identificarsi nel Comune di Nicosia. I giudici aditi, ritenendo la ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 263 c.p.p. (controversia civilistica circa la titolarità della discarica) avevano ripristinato il sequestro preventivo.

Il Procuratore della Repubblica – sottolineando il pericolo che la situazione venutasi a creare ed il conseguente stallo potesse avere effetti di ricaduta sul piano della sicurezza pubblica avuto riguardo alla necessità di attivare interventi di sanatoria – ha adito il Tribunale che, come anticipato inizialmente, ha accolto il ricorso, revocato il nuovo sequestro ed ordinato la restituzione della discarica, non più alla soc. Nicosiambiente, bensì, al Comune di Nicosia.

Alla base di tale decisione vi è stata l’adesione alla tesi secondo cui, nella specie, non fosse applicabile l’art. 263 c.p.p. che ricorre solo quando "sussiste una controversia sul legittimo proprietario di un determinato bene posto sotto sequestro e, conseguentemente, nell’ipotesi in cui due parti rivendichino di avere i titoli per ottenere la restituzione del bene". Nel presente caso, invece, il Giudice per l’Esecuzione ha ritenuto che la proprietà della discarica fosse pacificamente da ricondurre al Comune di Nicosia e che la controversia fosse da individuare solo in ordine al soggetto titolato a riprendere in carica il bene una volta dissequestratolo.

Avverso tale decisione, il Comune di Nicosia ha proposto ricorso, tramite i propri legali, deducendo che si è in presenza di una violazione di legge ( art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all’art. 263 c.p.p. e dell’art. 85 disp. att. c.p.p.) ed invocando l’annullamento del provvedimento impugnato nonchè – in via subordinata – una corretta applicazione della norma ( art. 85 disp. att. c.p.p.) e che, quindi, venga anche imposta una cauzione a carico della Nicosiambiente per un importo di due milioni di euro a garanzia delle somme impiegate dal Comune per la messa in sicurezza del sito, il cui degrado è imputabile sono alla soc. Nicosiambiente.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ricorda le vicissitudini giudiziarie – sopra già riportate – che hanno caratterizzato il caso e sostenendo che la discarica avrebbe dovuto essere resa alla società che l’aveva in gestione al momento del sequestro.

Il ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

La società Nicosiambiente S.r.i, in vista dell’udienza ha, tramite il difensore, presentato una memoria di replica nella quale si contrastano le ragioni del ricorrente ribadendo la validità della decisione impugnata (che si riporta alle stesse richieste del P.M.) e concludendo per la inammissibilità di entrambe le richieste del Comune di Nicosia. Ugualmente, si chiede il rigetto del parere del P.G..

2. Motivi della decisione – Il ricorso non merita accoglimento.

La questione posta dal ricorrente, infatti, affonda le proprie radici in un equivoco di fondo tra le tematiche penali e quelle civilistiche che concernono la presente vicenda.

Fermo restando che risulta incomprensibile il motivo per il quale l’assoluzione del solo imputato T. abbia determinato il dissequestro e la restituzione di un’area per la cui discutibile gestione risultava esservi ancora in piedi un procedimento penale a carico di altri imputati (v. in proposito sez. 3^, 14.12.07, Oriente, Rv. 239289), è comunque certo che, lo status quo ante al momento della apprensione del bene era (ab initio) che esso risultava di proprietà del Comune ma veniva gestito – in forza di una apposita convenzione – dalla Nicosiambiente S.r.l..

Chiaro, però, che di norma, sebbene sia configurabile una legittimazione ad impugnare e richiedere la restituzione del bene anche da parte di terzi che vi abbiano un interesse (da apprezzare) (v., ad esempio, Sez. 3^, 22.4.10, Vicidomini, Rv. 247693) l’apprensione del bene mediante una misura cautelare reale, viene, in primo luogo, a comprimere il diritto del proprietario (salve le conseguenze per eventuali rapporti civilistici esistenti tra lo stesso e terzi che possono subire conseguenze dirette dal sequestro) e non è neanche un caso che – come nella specie – sia il proprietario che, di norma, viene anche nominato custode.

A prescindere, quindi, da ogni considerazione ulteriore – che qui non compete – sul differente provvedimento adottato inizialmente (dissequestro a favore della società che aveva in gestione la discarica) e, quindi, sulla giustezza o meno della successiva impugnazione del P.M. che ha riportato il bene nella disponibilità del Comune proprietario, è un fatto che – allo stato – risulta del tutto conforme al sistema che la discarica, di proprietà del Comune, una volta dissequestrata, sia stata resa allo stesso che, in tal modo, vede riespandersi nella sua pienezza quel diritto di proprietà che, a seguito della misura cautelare reale, era rimasto compresso.

Eventuali rapporti civilistici esistenti con riferimento al bene non possono e non devono interessare il giudice penale.

Starà al Comune, una volta riacquisita la piena disponibilità del bene, ripristinare il rapporto di affidamento per gestione della discarica alla società Nicosiambiente ovvero chiederne la risoluzione per inadempimento, con eventuale risarcimento, ovvero anche, agire per una esecuzione forzata in forma specifica. Di converso, è solo una questione squisitamente civilistica, e quindi da far valere in detta sede, la eventuale pretesa della società cui la discarica è stata data in gestione eccepire la impossibilità di adempiere a causa del sequestro, ovvero agire per riavere in gestione il bene, ovvero ancora avanzare pretese per ipotetici danni.

Non può trovare accoglimento l’argomento del Comune ricorrente secondo cui la restituzione del bene a suo favore determina il trasferimento "a carico del Comune di Nicosia dell’onere economico necessario per rimediare ad una situazione di degrado ambientale cagionata da Nicosiambiente".

Il fatto che, astrattamente, questa possa essere una conseguenza indiretta del provvedimento di dissequestro non giustifica, infatti, una decisione diversa da parte di questa S.C. perchè, semmai, questa è materia per un’azione civile di adempimento forzoso, o di risarcimento, da parte del Comune, nei confronti della società Nicosiambiente (a detta del Comune, inadempiente e responsabile del degrado).

Con il proprio ricorso, infatti, il Comune auspica da parte di questa S.C. una decisione – non prevista e non consentita – del giudice penale che conduca la Nicosiambiente S.r.l. ad assumersi le proprie responsabilità. Al contrario, se – come l’assoluzione del T. sembra indurre a ritenere – non è addebitarle al Comune il travaso del percolato nella vasca di raccolta delle acque meteoriche, a maggior ragione, esso potrà agire nei confronti della società inadempiente, nei propri doveri gestionali del bene in forza della convenzione esistente.

Ma tutto ciò è di esclusiva competenza del giudice civile.

A fortiori, del tutto fuori luogo è la pretesa di ottenere, in questa sede, l’imposizione di una cauzione a carico della società che dovrebbe gestire la discarica a garanzia delle somme impiegate dal Comune per la messa in sicurezza del sito. Tale richiesta non è altro che un corollario della impropria pretesa insita nelle ragioni del ricorrente.

Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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