T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 5005 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che l’actio ad exhibendum introdotta col ricorso in epigrafe si collega a preesistente contenzioso già pendente, in sede civile, tra il dott. B. e la Ditta individuale odierna controinteressata: contenzioso originato dalla mancata corresponsione al B. del compenso professionale da costui preteso per l’esecuzione di un incarico conferitogli dalla citata Ditta individuale (Nella specie detto incarico aveva ad oggetto la redazione degli elaborati progettuali necessari per consentire alla Ditta stessa di partecipare alla selezione, indetta dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013, per l’accesso agli aiuti (attraverso un contributo pari al 40% dell’investimento eseguito) a favore delle imprese realizzatrici di investimenti nel settore agricolo forestale);

Letta l’istanza in data 10.1.2011 (unita sub allegato nr. 3 al ricorso in epigrafe) con cui il B., facendo riferimento al sopra citato contenzioso civile, ha chiesto alla competente Area regionale l’accesso a tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, ed eventualmente istruttoria, relativa alla richiesta di contributo presentata dalla Ditta contro interessata; e preso atto:

– che l’amministrazione regionale ha partecipato tale richiesta (nota del 19.1.2011) alla Ditta controinteressata che si è opposta (missiva del 2.2.2011) alla sua ostensione;

– che l’amministrazione regionale, con nota del 4.2.2011, ha consentito l’accesso a tutti gli elaborati progettuali redatti dal B.; mentre, con riferimento all’ulteriore documentazione (istruttoria, amministrativa, nessuna esclusa), ha chiesto all’istante di integrare la domanda di accesso e di specificare l’interesse concreto ed attuale all’ostensione della documentazione diversa da quella progettuale presente nella pratica;

– che il B. ha replicato (nota del 18.2.2011) affermando che tale documentazione gli necessita per curare e difendere i propri interessi giuridici atteso che, nel giudizio civile che lo vede antagonista della Ditta individuale, "è in contestazione l’esatto adempimento della prestazione professionale";

– che, di seguito, l’amministrazione (nota del 21.2.2011) ha consentito l’accesso a tutta la documentazione presente nella pratica con l’eccezione dei soli documenti finanziari della Ditta contro interessata (ossia il Business Plan e la dichiarazione dei redditi);

Considerato che col ricorso in epigrafe (notificato il 28.3.2011) il B. ha chiesto:

– l’annullamento del predetto provvedimento regionale del 21.2.2011 nella parte in cui interdice l’accesso ai predetti documenti finanziari nonché nella parte in cui, implicitamente, nega l’ostensione a tutta la "documentazione tecnica e/o progettuale eventualmente redatta da soggetti diversi dal dott. B. e ad altra documentazione eventualmente presente pur di natura non tecnica e/o progettuale";

– la conseguente condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti;

Considerato che l’amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato copia della nota in data 13.4.2011 dell’Area che ha trattato l’istanza di accesso del dott. B.: nota nella quale:

– si ribadisce che l’accesso è stato consentito con riguardo a tutta la documentazione amministrativa, istruttoria e progettuale (con la sola eccezione del Business Plan e della dichiarazione dei redditi), presente nella pratica di finanziamento presentata dalla Ditta individuale contro interessata;

– si specifica che in data 08.4.2011 (e dunque dopo il deposito del ricorso in epigrafe) l’istante ha preso visione e copia di tutta la documentazione ritenuta di interesse ed ha avuta contezza che nella pratica non è presente non è presente altra documentazione progettuale redatta da altri tecnici);

– si chiarisce, quanto ai documenti finanziari più volte citati, peraltro direttamente prodotti dalla Ditta controinteressata, che l’interdizione al loro accesso trova giustificazione nel diritto alla riservatezza dell’impresa (con particolare riferimento all’interesse professionale, finanziario, industriale e commerciale di cu la stessa è portatrice) nonché nella carenza di un interesse concreto ed attuale correlato alla questione (rilevante in sede processuale civile) dell’esatto adempimento della prestazione del B., trattandosi di atti che, a differenza degli altri elaborati, sono firmati dalla Ditta individuale controinteressata;

Considerato che il giudizio in materia di accesso, indipendentemente dalla qualificazione della posizione soggettiva fatta valere:

a) si atteggia come giudizio a struttura impugnatoria; il che consente di assicurare quell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (cfr., in tal senso, Ad.Pl. n.7 del 2006);

b) è, con riferimento ai poteri istruttori e decisori del Giudice, sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione; e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificare il diniego (cfr., in tal senso, Cons.St., V^, n.2966 del 2004; VI^, n.2542 del 2002);

Considerato che, in applicazione dei suddetti principi, questo Giudice rimane tenuto:

a) in primo luogo, ad appurare – in rito – se l’invocata ostensione lede l’interesse alla riservatezza di terzi che hanno diritto a vedersi notificatari del gravame per far valere nella sede processuale le ragioni ad essi pertinenti;

b) in secondo luogo, ad accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali che, nel caso soggetto al suo scrutinio, legittimano l’accesso;

Considerato, quanto al precedente punto a), che, nel caso di specie il ricorso è stato notificato alla Ditta controinteressata che non si è costituita in giudizio;

Considerato, ai fini dell’indagine inerente la detenzione dei requisiti sostanziali legittimanti l’accesso, che occorre tenere conto delle innovazioni apportate alla legge n.241 del 1990 dalla legge n.15 del 2005; novella quest’ultima:

1) che non ritiene più sufficiente (come nel vecchio Ordinamento) la titolarità di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art.1 d.P.R. n.352 del 1992), da "specificare ed, ove occorra, comprovare" (art.3 cit.d.P.R.) da parte dell’interessato all’accesso, prescrivendo, quale ulteriore qualificazione dell’interesse in argomento, la sua attualità (oltre che la sua corrispondenza ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso);

2) in forza della quale non appare più consentito che il titolo legittimante all’esercizio del diritto strumentale di accesso consista anche in posizioni di interesse non attuali (o almeno non rilevabili con immediatezza) ma che possono concretizzarsi e specificarsi proprio a seguito ed in forza degli elementi di conoscenza acquisibili attraverso l’iter procedimentale previsto dal Legislatore;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, la domanda di accesso ai documenti amministrativi non può essere palesemente sproporzionata rispetto all’effettivo interesse conoscitivo del soggetto, che deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto e rendere percettibile l’interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento de quo (Cons. St., sez. V, 4 agosto 2010, n. 5226, e 25 maggio 2010, n. 3309, e sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173);

Considerato che nel sistema giuridico vigente la tutela dell’accesso ai documenti amministrativi prevale anche sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione (e non è il caso di specie) dati sensibili o sensibilissimi (cfr., Cons. St. n. 6953 del 2010);

Considerato che il sopra sintetizzato postulato, se priva di pregio la prima delle due componenti motive presenti nell’atto avversato a giustificazione del parziale diniego opposto, non incide, per converso, sulla distinta ed autonoma motivazione che fa leva sulla carenza dell’interesse rivendicato dal ricorrente a fondamento della richiesta di ostensione dei documenti finanziari della Ditta individuale contro interessata;

Considerato difatti che l’esigenza di difendere propri interessi giuridici, individuati nell’interesse a dare prova dell’esatto adempimento della (propria:ndr) prestazione professionale" in un procedimento ove la stessa è contestata, non attesta, a causa della sua genericità, alcuna corrispondenza ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, posto che è incontestata – come evincesi dagli atti del processo civile pendente fra le parti ed esibito in giudizio – la circostanza che il Business Plan (che è lo studio della fattibilità economica e finanziaria del progetto che si chiede di ammettere a contributo) sia stato "redatto e sottoscritto direttamente dalla ditta contro interessata; e pertanto ogni problematica ad esso inerente non riguarda il tecnico progettista" (così, a pag.10 della Comparsa di costituzione e risposta del dott. B., unita in atti);

Considerato, pertanto, che l’invocata ostensione sia della dichiarazione dei redditi che del Business Plan si rivela estranea alla cura e difesa degli interessi giuridici di cui il ricorrente ha documentato di essere portatore e che la necessità di curare detti interessi non può obbligare all’ostensione di documenti ultronei e sproporzionati all’effettivo interesse conoscitivo dell’istante;

Considerato, conclusivamente, che il ricorso non merita accoglimento e che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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