Cass. pen., sez. VI 30-10-2008 (01-10-2008), n. 40609 Mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto – Sufficienza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. C.M., ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, avverso l’ordinanza datata 18 marzo 2008, con cui il giudice per le indagini preliminari distrettuale di Bari gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per sei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, taluni con l’aggravante di cui all’art. 80, (capi 1, 3, 6, 11 e 20 della rubrica, tutti contestati con riferimento a giorni diversi del giugno 2005).
2. Il difensore deduce, tra l’altro, la nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione, per essersi il giudice limitato ad una mera trascrizione del contenuto delle conversazioni intercettate, senza valutazione degli elementi di prova raccolti. Più specificamente, con riferimento alla contestazione sub 1), osserva che dalla conversazione trascritta "non è dato comprendere quali siano i passi dei colloqui su cui si possa fondare il presunto acquisto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente"; per i capi 3, 6 e 11 rileva che "non sono state neppure riportate le conversazioni ritenute indizianti dal p.m.", ossia la conversazione (OMISSIS); infine, per il capo 20, "viene riportata la conversazione n. (OMISSIS), ma non si comprende quale sia la portata indiziante di una tale conversazione, nè il Gip al riguardo ha indicato la valenza della conversazione a sostegno dell’accusa".
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolta la richiesta del Procuratore generale.
L’art. 292 cod. proc. pen. – in attuazione dell’obbligo costituzionale previsto per tutti i provvedimenti giurisdizionale (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1) – prescrive, quale contenuto essenziale dell’ordinanza del giudice, "l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza".
Per quanto concerne i gravi indizi di colpevolezza, tale obbligo non è assolto con la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto e, in particolare, con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, apoditticamente definite come "autoevidenti", "manifeste", "chiare", "inconfutabili", "non abbisognevoli d’interpretazione" e analoghe espressioni.
La riproduzione della documentazione acquisita in sede d’indagini preliminari, trasfusa nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, senza la valutazione critica e argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati, costituisce motivazione apparente, che elude lo scopo principale della motivazione, che è quello di fornire, alle parti ed al giudice dell’impugnazione, una sintesi logica e valutativa degli elementi probatori posti alla base dell’apprezzamento di gravità del quadro indiziario (v. Cass. n. 30257/2002 ced. 222750; n. 15733/2003 ced.
225440; n. 35823/2007, ced. 237841; n. 13129/08).
Nell’ordinanza impugnata – dopo una trentina di pagine in cui sono trascritti i capi di contestazione relativi a C.M., già latitante, e ad altri 29 indagati – si osserva che dal monitoraggio delle utenze telefoniche in uso al ricercato C. e a sua nipote fu "possibile accertare anche l’esistenza di una florida attività di spaccio di stupefacenti praticata da molti degli odierni indagati sia autonomamente sia a volte in concorso con lo stesso C., soprattutto in occasione dell’immissione sul mercato (OMISSIS) di un considerevole quantitativo di droga acquistato direttamente dal latitante" (pp. 32- 33).
Nel paragrafo relativo alle acquisizioni documentali, a proposito del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate, si rileva che "dalla loro valutazione complessiva… scaturisce un quadro accusatorio assolutamente univoco ed affidabile in relazione alla loro chiara e manifesta riferibilità al traffico di stupefacenti ed all’attività volta a favorire la latitanza di C.M.".
Nel paragrafo intitolato "il traffico di stupefacenti e l’acquisto di un cospicui quantitativo di droga", si annota che "le numerose conversazioni intercorse tra molti degli odierni indagati, tra i quali C.M…. permisero alla P.G. di accertare l’esistenza di un gruppo di persone stabilmente dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operante nel territorio di (OMISSIS), evidenziando numerose e inconfutabili condotte criminose riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti…. Le conversazioni consentirono, inoltre, di stabilire disponibilità immediata in ogni ora del giorno di quantità non esigue di sostanze stupefacenti, già confezionate, da parte dei partecipi del delitto in esame, che si prodigavano per soddisfare la quotidiana necessità del C.M. di assumere sostanze stupefacenti e la successiva cessione di una partita di droga" (pp. 36-37). Segue (pp. 37-63) la trascrizione di conversazioni che fanno "riferimento ai contatti telefonici intercorsi tra C. M. ed altre persone, ritenute utili per dimostrare l’acquisto e la successiva cessione di una partita di droga".
Nell’introduzione delle "Singole condotte riguardanti la cessione di sostanze stupefacente (p. 63) si annota che "molti degli indagati, al fine si soddisfare le continue richieste di droga effettuate dal C., si resero responsabili di numerose cessioni di stupefacenti, cedute nei luoghi dove di volta in volta si nascondeva.
Le condotte, desunte dalle conversazioni intercettate sull’utenza telefonica del ricercato, sono chiare e scevre da interpretazioni".
Segue (pp. 63-81) la trascrizione di "alcuni tratti delle conversazioni di interesse ritenute utili per dimostrare le responsabilità di costoro per la cessione di droga al C.".
Rileva il Collegio che, al là delle apodittiche affermazioni variamente aggettivate sulla valenza indiziante delle conversazioni intercettate, manca ogni concreto riferimento a elementi e circostanze di fatto desunte dalle conversazioni intercettate che consenta di cogliere il motivo per cui il giudice ritiene indiziante una certa conversazione. E in mancanza di tali elementi, non assume alcun rilievo il riscontro individuato in dichiarazioni accusatorie rese di un collaboratore (pag. 188).
Nè la ricerca del valore indiziante delle conversazioni può essere compiuta in sede di legittimità, tramite lettura delle trascrizioni delle conversazioni, che equivarrebbe all’audizione delle bobine di registrazione, giacchè la Corte di cassazione, soprattutto quando le parti si avvalgono del ricorso diretto ex art. 311 c.p.p., si troverebbe inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli elementi di fatto, con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di esclusiva competenza del giudice di merito.
A prescindere, pertanto, dall’ulteriore vizio di motivazione dedotto dal ricorrente (incomprensibilità della valenza indiziante di talune conversazioni, pur indicate come particolarmente significative), va ribadito, com’è stato già ben affermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 13129/2008), che "la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, che per avventura sia superfluamente riprodotto nel documento impugnato".
Ciò che conta per la verifica in cassazione non è la qualità o la quantità delle aggettivazioni utilizzate per qualificare gli elementi che si assumono come indizianti (nella specie il contenuto delle conversazioni telefoniche). E’ l’argomentazione critica del giudice di merito, "fondata sulle fonti indiziarie, contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva". 4. L’ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al Tribunale di Bari, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 ter disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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