T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 5004 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009,a 1078 posti): concorso riservato ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo e dal quale essa parte è stata esclusa in quanto ritenuta "non idonea, per accertato difetto dei requisiti attitudinali", come notificatogli in data 02.10.2009;

– si è gravata, col ricorso in epigrafe, avverso detto giudizio di inidoneità deducendone la totale inadeguatezza del relativo apparato motivazionale (e l’impossibilità di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione attitudinale per pervenire alla determina di esclusione impugnata) nonché il rapporto di confliggenza con l’analoga valutazione attitudinale effettuata dalle FF.AA. ai fini dell’ammissione di esso ricorrente alla rafferma annuale (quale VFP1);

– si è espressamente riservata la produzione di mm.aa. di gravame in esito all’accesso agli atti relativi all’accertamento attitudinale cui è stato sottoposto: accesso già richiesto alla resistente Amministrazione ma da quest’ultima (alla data di deposito del gravame) non ancora accordato;

Considerato che, in data 12.1.2010, l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha depositato, motu proprio, copia degli atti relativi al procedimento in questione; e fra tali atti, oltre al verbale di notifica del giudizio di inidoneità (trattasi del medesimo, ed unico, documento allegato dal ricorrente al gravame), la Scheda di profilo individuale del candidato (contenente il punteggio riportato nei vari test somministrati, la valutazione del profilo di personalità in relazione a ciascuna delle voci previste dalla vigente normativa, la media attitudinale conseguita, ed il conclusivo giudizio di inidoneità), i decreti di nomina della Commissione attitudinale, il decreto di approvazione dei test somministrati;

Considerato che, in data 28.1.2010, parte ricorrente ha depositato memoria in cui – oltre a contestare che la citata Scheda individuale non riporta l’esito del test "immagine speculare" con accessiva inattendibilità del giudizio finale di inidoneità – muove altre specifiche e nuove doglianze avverso il medesimo giudizio;

Vista l’Ordinanza nr.483/2010 del 29.1.2010 con cui la Sezione ha respinto l’istanza, acclusa in seno al gravame, di sospensione interinale del provvedimento avversato;

Considerato, quanto alle censure delineate nella memoria depositata il 28.1.2010, che le stesse sono state irritualmente proposte in memoria e con con atto di mm.aa. di gravame debitamente notificato alla resistente amministrazione e ad eventuali contro interessati, con accessiva inammissibilità delle medesime doglianze;

Considerato, con riguardo alle censure prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio:

– che la censura che fa leva sul difetto di motivazione non è centrata in quanto, di fatto, implementata sulla base della nota del 02.10.2009 la quale documenta la notificazione all’interessato dell’avvenuta adozione del giudizio di inidoneità dei cui contenuti ed articolazioni, ovviamente, non offre contezza;

– che la residua censura (con cui si assume la positiva valutazione attitudinale effettuata presso le FF.AA. ai fini della rafferma annuale quale VFP1) si rivela (a prescindere dalla circostanza che non è indicata alcuna norma o prescrizione che subordina la rafferma annuale a nuova valutazione attitudinale), anch’essa non centrata attesa la diversità delle mansioni tra VFP1 e agente della P.S. e dunque il differente profilo di personalità e attitudinale richiesto per l’accesso ai relativi impieghi;

Considerato, conclusivamente, che il ricorso è infondato;

Considerato che le spese di lite possono, in adesione ad apposita istanza del ricorrente, essere compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *