T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 5003 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato ed è stato, quindi, convocato per l’accertamento dei prescritti requisiti psico fisici in giorno 05.8.2009: data sotto la quale, di seguito al prelievo delle urine del candidato, la Commissione medica, competente ad esprimere il giudizio di idoneità psico fisica, o meno, all’impiego, ha sospeso il relativo giudizio riconvocando l’interessato per il giorno 23.9.2009;

Considerato che in quest’ultima data è stato notificato al ricorrente il giudizio di esclusione dalla selezione di cui trattasi a causa dell’accertato (di seguito a specifici esami di laboratorio condotti in data 28.8.2009) "uso di sostanze psicoattive (cannabinoidi)";

Considerato che con il ricorso in epigrafe (notificato alla sola amministrazione dell’Interno il 20.11.2009 e depositato il successivo 17.12.2009) il sig. C. si è gravato avverso detto provvedimento di esclusione, deducendo:

– l’incompatibilità di tale giudizio con le risultanze delle analisi cui si è volontariamente sottoposto, presso Laboratorio privato, sia il 14.7.2009 (e dunque anteriormente alla data di convocazione del 5.8.2009 innanzi alla Commissione medica della P.S.) che il 07.10.2009 (e dunque successivamente alla notifica del giudizio di esclusione della Commissione medica della P.S.);

– l’esclusione di ogni sua cosciente volontarietà all’uso delle dette sostanze, sostenendosi in gravame che "non appare peregrino ipotizzare" che l’assunzione de qua sia stata "inconsapevole" e cioè egli sia stato "ingannevolmente invitato a fumare" (anche negli spogliatoi della squadra di calcio di cui è allenatore "per iniziative di terze persone dedite all’uso di spinelli… e che spesso fanno uso della sostanza per migliorare le prestazioni); ovvero che detta assunzione sia da correlarsi "alla lunga permanenza in una carrozza del treno che da Lamezia Terme lo ha condotto a Roma il giorno prima delle prove cliniche…";

Considerato che la resistente amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia del verbale medico racchiudente il giudizio di esclusione e comprensivo degli specifici e mirati esami di laboratorio effettuati sul campione raccolto dall’interessato: esami eseguiti in data 28.8.2009 e rispetto ai quali le analisi cui il ricorrente (che peraltro si dichiara, in gravame, a conoscenza dei tempi di smaltimento dell’hascish e della marjuana ivi quantificati in 5 giorni in caso di consumo acuto ed in 36 giorni in caso di consumo cronico) risulta essersi sottoposto (sia il 14.7.09 e dunque 21 giorni prima del 05.8.2009: data quest’ultima in cui è stato eseguito in sede concorsuale il prelievo delle urine; che il 07.10.2009 e, dunque, circa 40 giorni dopo la data del 28.8.2009 sotto la quale, in sede concorsuale, è stata rilevata, di seguito ad esame specifico di laboratorio, la presenza di cannabinoidi nelle urine), non possono spendere alcuna incidenza; e tanto non solo perché sono le Commissioni mediche concorsuali gli Organi abilitati a compiere gli accertamenti in argomento quanto perché detti accertamenti si svolgono su un quadro clinico che, come parte ricorrente ha dimostrato di conoscere, non è fisso ma muta nel tempo, con accessiva irrilevanza di indagini effettuate (con metodi non specifici o mirati e) in tempi non immediatamente ravvicinati;

Considerato, altresì, che le circostanze addotte dal ricorrente a possibile giustificazione dei valori riscontrati in sede concorsuale non appaiono, per ragioni che appaiono ovvie e sulle quali ci si può esentare dal dilungarsi, persuasive;

Considerato che, per le ragioni in precedenza rassegnate, il ricorso di cui trattasi è manifestamente infondato, il che ne consente la definizione, ex art.74 del C.p.a., con sentenza in forma semplificata;

Considerato che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.74 del c.p.a. dichiara, per le ragioni rassegnate in parte motiva, infondato e, quindi, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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