Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20041 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Amministrazione della Difesa propose ricorso avverso avviso di accertamento i.c.i. per l’anno 2004 notificato dal Comune di Fontana Liri in relazione ad immobili di sua proprietà.

A fondamento del ricorso, l’Amministrazione deduceva che gli immobili erano esenti dal tributo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, in quanto destinati a propri fini istituzionali e, segnatamente, ad alloggio di servizio per il proprio personale.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Ministero, dalla commissione regionale.

I giudici di appello osservarono che l’esenzione di cui del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, non si applica ad alloggi, quali quelli oggetto della controversia, di proprietà degli enti indicati dalla norma e concessi in locazione o in comodato ai dipendenti per esclusivo uso personale loro e delle relative famiglie, giacchè tale uso non può considerarsi rientrare stricto sensu nei fini istituzionali degli enti medesimi; non trascurarono, inoltre, di rilevare come molti degli alloggi oggetto della controversia risultavano concessi in godimento a soggetti in pensione o addirittura privi di qualsiasi collegamento funzionale con l’Amministrazione medesima.

Avverso la decisione di appello, l’Amministrazione della Difesa ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione della Difesa – deducendo violazione della L. n. 497 del 1978, artt. 1, 5 e 6 – censura la decisione impugnata per non aver considerato che, per la peculiarità delle funzioni istituzionali, del Ministero della Difesa, il relativo intero patrimonio alloggiativo concorre al soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione – deducendo violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, – censura la decisione impugnata per non aver considerato che la destinazione dell’immobile ad alloggio di servizio integra il presupposto dell’esenzione invocata.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Amministrazione denunzia, infine, vizio di motivazione in merito alla ritenuta mancanza di prova sulla ricorrenza della destinazione degli immobili a fini istituzionali.

Le censure sono infondate.

Occorre, invero, osservare che questa Corte ha già reiteratamente affermato (cfr. Cass. 20850/10, 14094/10, 20577/05) che l’esenzione dall’i.c.i., prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati, "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente e che, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.

Di tale criterio – la cui correttezza trova riscontro anche nel rilievo che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (cfr., tra le altre, Cass. 6925/11 381/06) – il giudice a quo ha fatto coerente applicazione, riscontrando, peraltro, che, mentre molti degli alloggi oggetto della controversia apparivano concessi in godimento a soggetti privi di collegamento funzionale con l’Amministrazione, quest’ultima non aveva assolto l’onere della prova, su di lei incombente, in merito alla ricorrenza del presupposto oggettivo dell’evocata esenzione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, l’Amministrazione della Difesa va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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