Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 01-06-2011, n. 21845

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata, il Giudice di Pace ha assolto l’imputato D.B. dall’accusa di avere violato l’art. 726 c.p. per il fatto di avere urinato nella pubblica via.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.G. denunciando erronea applicazione della norma penale. In particolare si censura il fatto che il giudice abbia escluso la sussistenza di qualsivoglia offesa al comune sentimento della decenza in una condotta che – anche per precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità – deve, invece, ritenersi sicuramente offensiva di quel concetto-limite di "pubblica decenza" di cui alla norma evocata che vieta, appunto, comportamenti che suscitino riprovazione nella collettività; ed infatti, l’agente, urinando in luogo pubblico, espone alla vista dei potenziali passanti una condotta normalmente compiuta in modo riservato e che, comunque, produce effluvi "maleodoranti ed idonei ad imbrattare chi li calpesti".

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

L’apparente "modestia" del fatto incriminato non deve, comunque, far perdere di vista la sua incisiva sgradevolezza sul piano sociale e questa stessa sezione ha già avuto occasione di sottolineare il fatto che, nella nozione di pubblica decenza (alla cui tutela è stato predisposto l’art. 726 c.p.), rientrano anche gli atti che, "prescindendo dalla sessualità, provocano nei consociati un senso di disgusto, disagio, disdegno o disapprovazione" (Sez. 3^, 25.3.10, Tassinari, Rv. 246972).

A tale stregua costituisce apprezzamento del tutto irrilevante che l’atto incriminato non sia stato "w’sto da alcuno" (sul punto, v. anche sez. 5^, 13.1.86, Redaeiii, Rv. 172533) specie quando – come è la fattispecie concreta che qui occupa – il gesto lascia tracce evidenti che in sè (come giustamente ricorda il ricorrente) produce, sui luoghi in cui transitano altri individui, effluvi maleodoranti ed idonei ad imbrattare chi li calpesti.

La decisione impugnata deve, quindi, essere annullata, con invio degli atti al Giudice di Pace di Teramo per nuovo esame alla luce dei rilievi appena svolti.
P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.;

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Teramo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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