Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Luigi Viola Componente
Ettore Manca Componente – relatore
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2407/93 presentato da:
– Cannoletta Ubaldo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pantaleo Cannoletta e Luigi Lomonaco ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dei difensori;
contro
– il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
per l’annullamento
– dell’Ordinanza del Sindaco di Lecce n. 177 del 23.4.93;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Designato alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 il relatore Dr. Ettore Manca.
Osservato quanto segue:
fatto e diritto
1.- Nel ricorso si espone che:
1.1 il sig. Cannoletta è proprietario, lungo la via Lecce – San Cataldo, di un’azienda agricola, al cui interno insiste un fabbricato rurale costruito nel 1960 circa.
1.2 In data 25.11.92 il Comando Stazione Forestale di Lecce rilevava nei suoi confronti, con comunicazione di reato n. 588, l’abusiva realizzazione all’interno della predetta azienda di alcune stalle.
1.3 Il Cannoletta, quindi, presentava istanza di concessione edilizia in sanatoria -n. 43662 del 30.12.92.
1.4 Successivamente, peraltro, i VV.UU. di Lecce riscontravano l’abusività anche del preesistente fabbricato rurale, del quale poi, con ordinanza n. 177 del 23.4.93, il Sindaco ordinava la demolizione.
2.- L’ordinanza appena citata veniva dunque impugnata con il ricorso in esame, per i seguenti motivi:
A) Violazione di generali principi in tema di concessione edilizia. Falsa applicazione e violazione delle norme di legge sull’abusivismo edilizio e, in particolare, dell’art. 31 l. 47/85.
B) Eccesso di potere per erroneità e falsità del presupposto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
3.- Alla camera di consiglio del 9.11.95 questo T.a.r., con ordinanza n. 912, accoglieva la formulata istanza cautelare.
4.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.
4.1 Deve sottolinearsi, in specie, che:
– il fabbricato risaliva, secondo quanto sostenuto dal ricorrente e non smentito dal Comune, al 1960, ed era ubicato, come emerge dagli atti della causa, al di fuori dal centro abitato (e com’è noto solo dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765, che ha soppresso la limitazione contenuta nell’art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150, l’obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e, quindi, anche alle zone fuori del centro abitato; cfr., fra le molte, T.a.r. Basilicata Potenza, 22 agosto 2006, n. 526; T.a.r. Lazio Roma, II, 6 giugno 2005, n. 4485).
– dalla relazione tecnica che accompagnava l’istanza di sanatoria emergeva come quest’ultima riguardasse anche il fabbricato rurale, sicchè, avendolo il Comune ritenuto abusivo, avrebbe comunque dovuto, prima di ordinarne la demolizione, provvedere sull’istanza medesima (l’Autorità Comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di concessione in sanatoria, in quanto nell’eventuale sussistenza della conformità del manufatto alla disciplina urbanistica la pronuncia positiva sarebbe inutiliter data: in definitiva, una volta presentata un’istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, l’Autorità urbanistica è tenuta a delibare l’istanza medesima prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive; cfr., fra le molte, T.a.r. Lazio Roma, II, 9 giugno 2008, n. 5656).
5.- In ragione di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque accolto.
6.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella complessiva somma di 1.000 euro, oltre agli accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 2407/93 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di 1.000 euro oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, all’udienza del 16 luglio 2008.
Aldo Ravalli – Presidente
Ettore Manca – Relatore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 14 gennaio 2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it