T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 5001 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente impugna l’avviso orale emesso dal Questore di Roma, comunicatogli in data 16 febbraio 2011, chiedendone l’annullamento;

– a tale fine il ricorrente denuncia – in particolare – di non essere un soggetto socialmente "pericoloso", "asociale" o "antisociale" e che, essendo bisognoso di cure, ha necessità di muoversi liberamente da Roma;

Rilevato che le censure avanzate sono infondate per le ragioni di seguito indicate:

– l’avviso orale di cui all’art. 4 della legge n. 1423/1956 consiste nell’avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano "elementi di fatto" che facciano ritenere l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 1 della medesima legge n. 1423/1956, e non ha altro effetto se non quello di consentire la proposta all’autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione delle misure di prevenzione (cfr. tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 7370; C.d.S., Sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1023; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 19 ottobre 2010, n. 7000; TAR Piemonte, Sez. II, n. 2102/2009);

– il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato a norma dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 non richiede, comunque, la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficiente anche elementi di fatto tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dare luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione;

– ciò detto, il provvedimento impugnato risulta correttamente adottato in quanto fa riferimento e si basa sulla condotta tenuta dall’interessato desumibile dai precedenti di polizia da cui si trae il pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica;

– al riguardo, lo stesso ricorrente ammette di aver violato più volte la legge penale nel corso degli anni e – in particolare – per quanto attiene le indagini afferenti agli "ultimi due anni", a cui il provvedimento impugnato fa, tra l’altro, espresso riferimento, o ammette i fatti contestati o, comunque, non adduce elementi idonei a confutare la sussistenza di quest’ultimi (tenuto anche conto delle date a cui risalgono i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto, peraltro, che le spese devono seguire la soccombenza ed essere liquidate in Euro 1.500,00 a favore del Ministero dell’Interno;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3344/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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