T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 4999 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 marzo 2011 e depositato il successivo 18 aprile 2011, la D. s.r.l. impugna il provvedimento con il quale in data 25 gennaio 2011 l’Amministratore Delegato di C. Spa – a conclusione della "procedura ristretta" indetta con bando di gara n. 1/2010 – ha disposto "a favore della Società I.S. SRL l’aggiudicazione definitiva del servizio triennale di prelievo, trasporto e conduzione a centri autorizzati di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti negli impianti aziendali, compresa la fornitura di idonei cassoni/contenitori dislocati in tutti i depositi", chiedendone l’annullamento;

Rilevato che – in linea con l’avviso già reso nel corso dell’udienza pubblica del 26 maggio 2011, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm. – il ricorso de quo risulta tardivamente proposto, atteso che – a fronte di un provvedimento che, per stessa ammissione della ricorrente, è stato "ricevuto dall’utente in data 27 gennaio 2011" – lo stesso è stato notificato soltanto in data 21 marzo 2011 e, dunque, ben oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 120, comma 5, cod.proc.amm.;

Rilevato, peraltro, che sussistono concreti profili di inammissibilità, tenuto conto che:

– il ricorso risulta proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte di una concorrente già esclusa dalla gara in data 14 dicembre 2010 (nel corso della seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte economiche), ossia da parte di un soggetto che – proprio in quanto "non ammesso alla successiva fase di gara" – è da considerare titolare di una posizione che in nulla si discosta dall’interesse di fatto di qualsiasi altro operatore e, dunque, risulta privo di una posizione legittimante per carenza di interesse (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 7443/2009);

– le censure formulate attengono essenzialmente al provvedimento di esclusione (o, più precisamente, "di non ammissione alla successiva fase di gara"), il quale non risulta formalmente impugnato;

– volendo poi ritenere che anche il provvedimento di esclusione (comunicato alla società ricorrente in data 14 dicembre 2010) costituisce oggetto di impugnativa, l’irricevibilità del gravame per tardività sarebbe – in ogni caso – evidente, con la conseguenza del persistere dei motivi di inammissibilità di cui sopra;

Ritenuto che, ciò detto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

Ritenuto, peraltro, che le spese devono seguire la soccombenza ed essere, pertanto, liquidate a favore della C. S.p.A. in Euro 2.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3247/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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