T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-06-2011, n. 4998 Destituzione e dispensa dall’impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 23 settembre 2009 e depositato il successivo 14 ottobre 2009, il ricorrente – ispettore capo della Polizia di Stato, dispensato dal servizio "per fisica inabilità" con provvedimento in data 30 ottobre 2008, assegnatario di un alloggio individuale di sevizio – impugna l’atto con il quale, in data 29 luglio 2009, il Ministero dell’Interno, Questura di Roma, Ufficio Servizi Tecnico Logistici, gli ha comunicato "quanto previsto dagli artt. 78 del D.M. del 6 agosto 1992…. significando che la concessione dell’alloggio cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro" e, quindi, che "si resta in attesa di conoscere la data del rilascio dell’alloggio in godimento".

Ai fini dell’annullamento, il ricorrente – dopo aver rappresentato di versare in precarie condizioni economiche e di salute – deduce i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI 6 AGOSTO 1992 N. 574. DIFETTO DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO E CARENZA DI POTESTA" ESECUTORIA. VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED ECONOMICITA’. CONTRADDITTORIETA" DI COMPORTAMENTO E VIOLAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE. La diffida non è stata preceduta da alcun provvedimento di cessazione della concessione e, dunque, è nulla o, comunque, annullabile per difetto dell’atto presupposto. D’altra parte, subito dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 bis l. n. 266/1999 e precisamente in data 26 settembre 2001 il ricorrente ha chiesto al Ministero di acquisire la proprietà dell’alloggio. L’Amministrazione ha, poi, consentito al ricorrente di mantenere l’uso dell’alloggio "dopo che ad esso gli è stato notificato, in data 16/04/2009, il decreto del 30 ottobre 2008" di dispensa dal servizio, "ingenerando aspettative ed affidamenti che non possono essere delusi senza un preavviso sufficiente a dar modo al malcapitato di organizzarsi".

Con atto depositato in data 23 ottobre 2009 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 3 novembre 2009 – ha prodotto documenti.

Con ordinanza n. 5128 del 6 novembre 2009 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione, "ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile".

Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4652 dell’11 ottobre 2010.

All’udienza pubblica del 12 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente impugna il provvedimento in data 29 luglio 2009, con il quale l’Ufficio Servizi Tecnico Logistici della Questura di Roma – dopo aver rappresentato di essere venuto a conoscenza che il predetto ha cessato il servizio in data 30 ottobre 2008 – gli ha comunicato che, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. 6 agosto 1992, le concessioni relativa ad alloggi di servizio cessano "al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro" e, dunque, che "si resta in attesa di conoscere la data del rilascio dell’alloggio in godimento".

In particolare, il ricorrente denuncia i vizi di violazione di legge (in particolare, del D.M. n. 574 del 6 agosto 1992) ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Le censure formulate sono infondate per le ragioni di seguito esposte.

2. Al riguardo, appare doveroso ricordare cha la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine a questioni similari (cfr., tra le altre, n. 509 del 2008; n. 512 del 2008; n. 513 del 2008; n. 873 del 2008).

Atteso che non si ravvisano motivi per discostarsi dall’orientamento assunto, tanto più ove si consideri che lo stesso ha trovato conferma in sede di appello (C.d.S., Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4662), il Collegio ribadisce che:

– ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 574 del 1992, la concessione onerosa dell’alloggio individuale cessa ex lege. Tale circostanza determina la chiara inutilità della previa adozione di un "provvedimento di cessazione della concessione": in capo all’Amministrazione residua unicamente la possibilità di esperire attività di "natura doverosamente ricognitiva";

– in tal senso depone anche l’art. 8, comma 4, del D.M. in esame, il quale configura un mero "avviso di cessazione della concessione", a cui l’atto in epigrafe è chiaramente riconducibile, anche per espressa dizione riportata nell’"oggetto";

– l’eventuale ritardo dell’Amministrazione nell’adozione dell’atto in esame è inidoneo a comportare il consolidamento di situazioni automaticamente contrarie al quadro normativo – in specie alla disposizione di cui al richiamato art. 7 D.M. n. 574 del 1992 – e, quindi, ad ingenerare aspettative e/o affidamenti;

Stante il contenuto del ricorso, si aggiunge, ancora che:

– la circostanza che il ricorrente abbia formulato domanda in data 26 settembre 2001, volta ad ottenere l’alienazione dell’alloggio di servizio, è priva di rilevanza in quanto del tutto estranea al procedimento in esame. Al riguardo, è sufficiente osservare che l’avviso di cessazione della concessione di cui trattasi risulta basato unicamente sul rilievo dell’intervenuta cessazione del rapporto di servizio del dipendente assegnatario dell’alloggio e, dunque, si fonda su presupposti di fatto propri, che per nulla investono la domanda di cui sopra né risentono della fondatezza o meno di quest’ultima (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1890);

– preso atto della disciplina della materia e, in particolare, della natura vincolata dell’atto impugnato, la condizioni personali del ricorrente non possono costituire un motivo ostativo alla cessazione della concessione e, comunque, al "rilascio dell’alloggio". In proposito, non va dimenticato che la ratio complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell’alloggio a personale in attività di servizio sia per alleviare difficoltà abitative che per salvaguardare esigenze di buon funzionamento dell’Amministrazione. Ciò detto, l’esistenza del rapporto di servizio non può non costituire il presupposto per la concessione del beneficio dell’alloggio ma anche per il suo persistere.

In conclusione, l’atto impugnato è stato correttamente adottato.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8075/2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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