Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 01-06-2011, n. 22096 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

, Dott. STABILE Carmine che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 14.07.2010 la Corte d’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva in execitivis, nei confronti di V.A., vincolo di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra tutti i reati di cui alle sentenze 21.02.2005 della stessa Corte d’appello e 30.05.2006 della Corte d’assise d’appello della stessa sede, rideterminando quindi la pena unica complessiva in anni 12 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.- Con la stessa ordinanza era peraltro rigettata la richiesta del V. relativa ai reati di cui alla sentenza 10.11.2004, rilevato trattarsi di fatti connessi ad un’organizzazione criminosa del tutto diversa, in termini oggettivi e soggettivi, rispetto a quella giudicata con le precedenti sentenze.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a errato diniego della continuazione con riguardo ai reati di cui alla sentenza 10.11.2004 essendovi rilevanti elementi sintomatici, quali la stessa zona di commissione dei fatti, la stesa tipologia di reati, le stesse modalità esecutive, la contiguità temporale; la sentenza di cognizione riconosceva poi rapporti operativi tra le due associazioni criminose contemporaneamente partecipate da esso ricorrente; b eccessiva pena determinata per la riconosciuta continuazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

Non è fondato il primo motivo di ricorso v. sopra sub 2.a. Ed invero la Corte territoriale ben ha vagliato – contrariamente all’assunto del ricorrente – anche gli elementi di carattere formale ora proposti nel ricorso (contiguità spazio-temporale, omogeneità delle condotte), correttamente rilevando, peraltro, la loro insufficienza a determinare per ciò solo il vincolo della continuazione, a fronte di circostanze del caso specifico di segno opposto. E’ del tutto logica e coerente, invero, l’affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui l’odierno istante non poteva prevedere, al momento di compiere i primi fatti di spaccio inserito in una singola societas criminis, che successivamente sarebbe entrato in gruppo associato diverso per il quale avrebbe compiuto ancora altre condotte di illecita movimentazione degli stupefacenti. Il mutato contesto non può non costituire una frattura, organizzativa, ma anche logica e psicologica, tra la prima serie di fatti e la seconda. La collocazione temporale dei reati stessi, così come il diverso quadro operativo, conferma in sostanza tale assunto. Ciò posto, una diversa lettura in fatto non è consentita in questa sede di legittimità.

Non può essere accolto neppure il secondo motivo di ricorso v. sopra sub 2.b: la Corte territoriale ben ha dato conto delle ragioni che ha posto a fondamento del suo giudizio in punto rideterminazione della pena complessiva, quanto ai reati riconosciuti riconduciteli al vincolo della continuazione, secondo corretti parametri valutativi immuni da censure di legittimità. Del resto la riduzione complessiva di anni due di reclusione, per plurimi reati di notevole gravità (importazione e distribuzione di stupefacenti di vario tipo, in forma associata e perdurata nel tempo), non può dirsi estranea a ragionevoli criteri di congruità.

Il ricorso è quindi infondato in ogni sua prospettazione. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente V.A. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *