Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 01-06-2011, n. 22054 Testimoni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13.1.2010 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 2.10.2008 con la quale B.A. era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per detenzione di una pistola clandestina, ricettazione e detenzione di tredici proiettili.

Dalla predetta sentenza della Corte di appello si evince che il difensore dell’imputato aveva chiesto tempestivamente al Tribunale, in sede di ammissione prove, l’escussione dei testi S. A., D.R. e M.A. nonchè del geometra S.F., il quale aveva redatto due consulenze sullo stato dei luoghi, e che il Tribunale non aveva ammesso i testi, in quanto il capitolato, indicato in relazione alle prime tre posizioni, appariva assolutamente generico.

La difesa aveva eccepito, nei motivi d’appello, la mancata assunzione di una prova decisiva in violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d), essendo un suo diritto ex art. 495 c.p.p. ottenere l’ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, con riferimento all’audizione dei testi indicati e del consulente.

La Corte territoriale riteneva che le circostanze sulle quali la difesa aveva chiesto che fossero sentiti i testi (sulla esatta dinamica dei fatti) fossero evidentemente generiche e, quanto meno per i primi due testi, non poteva nemmeno affermarsi che gli stessi figurassero tra i protagonisti dei fatti articolati nel capo di imputazione.

Anche con riferimento al rigetto della richiesta di escussione del S. ed all’acquisizione delle sue consulenze, la Corte riteneva corretta la decisione dei primi Giudici, in quanto la difesa non aveva indicato le circostanze sulle quali ci sarebbe stato un potenziale ed ipotetico contrasto circa l’esatta ubicazione del fabbricato.

Correttamente il Tribunale, secondo il Giudice dell’appello, aveva riservato l’apprezzamento circa l’eventualità della rilevanza dell’audizione del S. e dell’acquisizione degli elaborati dallo stesso redatti all’esito del dibattimento, ritenendo poi irrilevante sentirlo, dopo l’esaustività dei dati acquisiti attraverso le testimonianze dei Carabinieri Sa. e A..

Attraverso queste testimonianze si era appurato che la finestra dell’appartamento dove si trovava l’imputato – dalla quale erano stati lanciati i pezzi della pistola – era ubicata non alle spalle dell’appartamento ma lateralmente ad esso e non vi erano altre finestre sulla medesima facciata.

La richiesta di rinnovazione del dibattimento, avanzata nei motivi d’appello, aveva ad oggetto unicamente l’espletamento di esperimento giudiziale che la Corte riteneva assolutamente non necessario, in quanto dalla testimonianza dei suddetti Carabinieri risultava in modo inequivoco, a prescindere da eventuali imprecisi ricordi sulla dimensioni della finestra dell’abitazione del B., che le parti dell’arma erano state scagliate proprio da quella finestra e dal B., identificato dai verbalizzanti anche attraverso il colore della felpa che indossava.

Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo come motivi la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso dell’istruttoria dibattimentale e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Nei motivi di ricorso si è sostenuto che sul richiedente grava l’onere di indicare in modo specifico le circostanze sulle quali si chiede l’ammissione del teste, solo quando queste si discostino dal capo di imputazione, ampliando la tematica che si intende proporre nell’istruttoria dibattimentale.

L’audizione delle testi S. e D. (vicine di casa dell’imputato) nonchè di M. (moglie dell’imputato) era stata richiesta "sulla esatta dinamica dei fatti", con evidente riferimento al capo di imputazione, e quindi non era necessario precisare le circostanze, secondo quanto ribadito più volte dalla giurisprudenza.

Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per il disposto dell’art. 468 c.p.p., la parte che intende chiedere l’esame di testimoni deve indicare le circostanze su cui deve vertere l’esame. Correttamente il ricorrente sostiene che non occorre una indicazione specifica delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame, quando le stesse coincidono con il fatto contestato nel capo di imputazione, e che una specificità delle circostanze è invece necessaria, quando si vogliono introdurre altri temi probatori.

Nel caso in esame, al B. era contestata nel capo di imputazione la sola detenzione presso la propria abitazione di una pistola, senza alcun riferimento alle circostanze attraverso le quali era stata attribuita al predetto la disponibilità dell’arma (lancio della pistola, smontata in pezzi, da una finestra dell’abitazione da parte dell’imputato, appena lo stesso si era accorto che gli agenti stavano per procedere ad una perquisizione domiciliare).

L’inserimento nella lista testi di vicini di casa e della moglie dell’imputato, chiamati a deporre "sulla esatta dinamica dei fatti", non consentiva al Tribunale, prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale, di comprendere quale potesse essere l’oggetto delle suddette testimonianze, e quindi appare giustificata la decisione di non ammettere i testi indicati.

Giustificata appare anche la non escussione del geometra S. F. – del quale era stato chiesto l’esame per descrivere lo stato dei luoghi – una volta accertato tramite le testimonianze degli operanti che la finestra dalla quale erano stati lanciati i pezzi della pistola non era ubicata alle spalle dell’appartamento (dove vi erano anche altre finestre dello stesso stabile), ma lateralmente ad esso, in una facciata dove non vi era alcun’altra finestra. Il ricorrente si duole della mancata assunzione di prove decisive richieste dalla difesa, ma anche a prescindere dalla effettiva decisività della prove in questione e dalla inammissibilità della prova testimoniale per mancata specificazione dell’oggetto della prova, si deve osservare che la difesa dell’imputato non ha chiesto nei motivi di appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per sentire le persone sopra indicate, limitandosi a chiedere l’espletamento di un esperimento giudiziale, richiesta quest’ultima che la Corte di appello ha motivatamente respinto.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, e al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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