Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 01-06-2011, n. 22052 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

anni, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14.5.2010 la Corte di appello di Palermo – in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna, in data 11.6.2009 – condannava C.S. alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, commesso l'(OMISSIS).

Il C., sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, aveva l’obbligo, tra gli altri, di presentarsi alla Stazione Carabinieri di Ghibellina il lunedì e il giovedì di ogni settimana tra le ore 19,00 e le ore 19,30.

Dalle prove assunte era risultato che l’imputato si era presentato ai suddetti Carabinieri con cinque minuti di ritardo, in data (OMISSIS), e con venti minuti di ritardo in data (OMISSIS).

La Corte territoriale riteneva non penalmente rilevante il primo ritardo, mentre il secondo di venti minuti non appariva in alcun modo scusabile, non avendo l’imputato fornito spiegazioni o allegato una qualche giustificazione.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, eccependo l’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, in quanto l’impugnazione era stata presentata presso la Cancelleria del Tribunale di Marsala e non presso quella della sezione distaccata di Partanna, sede del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, con violazione quindi del disposto dell’art. 582 c.p.p..

Con un secondo motivo ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto la L. n. 1423 del 1956, art. 9 punirebbe soltanto l’inosservanza della prescrizione e non il mero ritardo nell’osservanza della stessa, elemento che – secondo il ricorrente – avrebbe potuto dar luogo solo ad un giudizio di riesame al fine di valutare l’adeguatezza della misura.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Le sezioni distaccate del Tribunale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere considerate uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni interne dell’ufficio unico da cui dipendono, come è dimostrato, fra l’altro, dall’esistenza di un unico ufficio del pubblico ministero e di un unico giudice per le indagini preliminari, competenti per l’intero territorio del circondario, nonchè dal fatto che non è configurabile alcun conflitto di competenza tra sedi distaccate e sede principale (v. Sez. 1, sent. n. 2001 del 3.5.1994, Rv. 198057 e Sez 1, sent. n. 42172 del 29.11.2006, Rv. 235571). Pertanto, il Pubblico Ministero, presentando l’appello presso la Cancelleria del Tribunale di Marsala, non si è avvalso della facoltà – riservata, per il disposto dell’art. 582 c.p.p., comma 2, solo alle parti private – di presentare l’atto di impugnazione nella cancelleria di un Tribunale diverso da quello che aveva emesso il provvedimento impugnato, poichè la sezione di Partanna fa parte del Tribunale di Marsala.

Non può essere accolto neppure il secondo motivo dedotto dal ricorrente, poichè, con giurisprudenza costante (V. ex multis Sez. 1, sent. n. 3512 del 10.12.1985, Rv. 172619), questa Corte ha stabilito che qualunque ritardo del sorvegliato, anche lieve, nel rientro a casa ovvero nella presentazione all’autorità di Polizia incaricata del controllo, importa inosservanza degli obblighi prescritti con la misura di prevenzione, e la maggiore o minore entità del ritardo, senza un giustificato motivo, potrà influire solo nella misura della pena, ma non può valere quale scriminante dell’inosservanza della norma. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *