T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 03-06-2011, n. 986 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino di nazionalità senegalese, riferisce di essere entrato in Italia con regolare visto di ingresso il 15 gennaio 2001 e di avere svolto lecitamente numerose attività lavorative subordinate, in virtù del rinnovo, sempre conseguito, del permesso di soggiorno.

Tuttavia, in occasione dell’ultima richiesta di rinnovo, in data 25 agosto 2009, ricorrente riceveva dalla Questura di Firenze comunicazione, ex art. 10 bis, legge n. 241/1990, in cui gli veniva comunicato che, essendo titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione scaduto il 22 luglio 2007, tale titolo non avrebbe potuto essere rinnovato attesa la mancata dimostrazione del possesso di un reddito proveniente da fonte lecita.

Nonostante l’interessato ritenesse di aver fornito all’amministrazione i chiarimenti e la documentazione richiesta atta a dimostrare, tra l’altro, che la parziale inadeguatezza del reddito trovava giustificazione nelle lesioni subite in conseguenza di un sinistro stradale, con il provvedimento in epigrafe l’istanza per il rilascio della nuova autorizzazione al soggiorno veniva rigettata.

Contro tale atto ricorre il sig. N.S. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Difetto di presupposti. Eccesso di potere per il sufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

2. Difetto di presupposti sotto ulteriore profilo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 1039 depositata il 7 luglio 2010 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 17 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui la Questura di Firenze ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il nuovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla circostanza che l’interessato non risulterebbe avere lavorato negli anni 2007, 2008 e 2009; che avrebbe già usufruito di un permesso di soggiorno per attesa occupazione con validità sei mesi, non dimostrando di avere altro titolo per permanere sul territorio nazionale; e infine lo straniero non avrebbe dimostrato di disporre di un reddito proveniente da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Assume per converso il ricorrente che l’Amministrazione, oltre a non tener conto delle giustificazioni fornite per chiarire l’insufficiente produzione del reddito, non avrebbe valorizzato la circostanza sopravvenuta della sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno, stipulato con la Coop. sociale agricola "Per la Goana" con sede in Grosseto che, in prospettiva, gli consentirebbe di produrre un reddito conforme ai parametri normativi evocati dall’Amministrazione.

La tesi merita condivisione.

Come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, anche se la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data del provvedimento medesimo, tuttavia, in applicazione dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, l’amministrazione è tenuta a valutare, se portati a sua conoscenza, gli elementi sopravvenuti prima del provvedimento conclusivo che possano eventualmente portare a un provvedimento favorevole per lo straniero (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 dicembre 2009, n. 2456; T.A.R. Liguria, sez. II, 21 ottobre 2009, n. 2899).

Sotto tale profilo non può non assumere rilevanza la circostanza che il ricorrente ha dimostrato all’Amministrazione di avere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno e che il salario mensile percepito appare sufficiente al proprio sostentamento.

Invero, le norme di cui all’art. 4 comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 in combinato con il successivo art. 5 comma 5, secondo cui lo straniero è tenuto a dimostrare la disponibilità di "mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno", non indicano un determinato livello di reddito, almeno per quel che riguarda il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per attesa occupazione (T.A.R. Valle d’Aosta, 15 dicembre 2010, n. 83).

Occorre, infatti, rimarcare che l’importo dell’assegno sociale al quale fare riferimento per la valutazione di congruità dei mezzi sussistenza costituisce, per quanto attiene al rinnovo del permesso di soggiorno, un parametro tendenziale non vincolante, ma da apprezzarsi secondo ragionevolezza in funzione dell’attuale situazione lavorativa dell’interessato.

Ne discende che, avendo il ricorrente dimostrato la disponibilità di un reddito che, permanendo l’attuale condizione lavorativa, potrà consentirgli di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni di vita, tale circostanza doveva essere adeguatamente valutata dall’Amministrazione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *