Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 01-06-2011, n. 22093 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 5 agosto 2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava, a far data dal 14 gennaio 2010 (data della prima violazione), la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, in precedenza concessa a B.M. con ordinanza del 25 marzo 2009.

Il Tribunale sottolineava che B. si era reso responsabile di plurime violazioni delle prescrizioni, atteso che era stato fermato in compagnia di una persona pregiudicata ed era stato denunciato in distinte occasioni per minaccia, ingiuria e molestia alle persone.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, B., il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, atteso che i fatti su cui si fonda il provvedimento di revoca non sono in alcun modo comprovati e non sono stati sottoposti a verifica giudiziale.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Ai fini della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi, per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova.

La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge correlata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma alla condizione che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, 7 maggio 1998, n. 2566).

2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è conforme ai principi in precedenza enunciati. Ai fini della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato elementi ulteriori e diversi rispetto alle denunce-querele (destinate al vaglio giurisdizionale) e, in particolare, le risultanze dell’osservazione della personalità, evidenzianti che, dopo un primo periodo caratterizzato da regolarità della condotta, il ricorrente aveva posto in essere comportamenti trasgressivi delle prescrizioni a lui imposte, da ricondurre, tra l’altro, all’interruzione del trattamento disintossicante da sostanze alcoliche e alla ripresa del consumo delle stesse.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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