Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22224

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A mezzo del difensore D.L.V. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe che ha dichiarato inammissibili gli appelli presentati nei confronti della sentenza di condanna del D.L. emessa il 6 maggio 2010 dal Gup presso il Tribunale di Torino.

Gli appelli sono stati dichiarati inammissibili, con ordinanza emessa de plano, per differenti ragioni: quello personale dell’imputato, perchè privo dei motivi; quello del difensore, perchè tardivo.

Con un primo motivo si contesta la legittimità della procedura seguita dalla Corte di appello, che ha pronunciato ordinanza di inammissibilità in camera di consiglio, senza la previa instaurazione del contraddicono, e ciò pur dopo che era stato emesso e notificato il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza per la trattazione del gravame.

Il motivo è infondato, come esattamente osservato dal PG presso questo Corte.

Infatti, la declaratoria d’inammissibilità dell’appello derivante da vizi formali può essere legittimamente adottata pur dopo l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza camerale, in quanto le cause di inammissibilità sono sempre rilevabili anche di ufficio e il loro esame è preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione di ordine processuale arg. ex Sezione 1^, 13 luglio 1998, Varriale, rv.

211598.

Con altro motivo si contesta la ritenuta tardività dell’appello del difensore.

Anche tale motivo è infondato in fatto, giacchè, sempre come esattamente opinato dal PG presso questa Corte, il Gup all’udienza (in data 10 maggio 2010) ha dato lettura non del solo dispositivo ma anche della contestuale motivazione, onde l’appello proposto (in data 21 giugno 2010) era da ritenere senz’altro tardivo (In applicazione dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), che prevede il termine di quindici giorni).

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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