Cass. pen., sez. I 30-10-2008 (09-10-2008), n. 40529 Legittimazione del difensore dell’indagato – Procura speciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 26 maggio 2008 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 324 c.p.p., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di P.S. contro il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, poichè non era munito di procura speciale per presentare la specifica richiesta.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del P. lamentando violazione degli artt. 355, 324 e 571 c.p.p., nonchè vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Ha all’uopo rilevato che la procura speciale al difensore non era prevista dall’art. 355 c.p.p. per la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministro, come ritenuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27777 del 2006 per tutti i casi di sequestro.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è in effetti fondato.
Il difensore della persona contro cui vengono svolte le indagini è espressamente indicato dall’art. 355 c.p.p. fra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di riesame contro il decreto del Pubblico Ministero di convalida di sequestro e ciò in quanto il difensore dell’indagato può esercitare tutti i diritti e le facoltà che competono a quest’ultimo, anche in tema di sequestro operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria, in base alla procura rilasciata ai sensi dell’art. 96 c.p.p., pacificamente posseduta nella specie dal difensore del P..
Il provvedimento impugnato ha ritenuto nel caso in esame il difensore, per potere richiedere il riesame, dovesse essere munito di procura speciale ed ha all’uopo richiamato la sentenza di questa Corte n. 41243 del 2006, rv. 235403, che però riguarda il diverso caso del terzo che, vantando il diritto alla restituzione del bene sequestrato, proponga richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 c.p.p.. Il richiamo è quindi inconferente: è evidente che il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale poichè, al contrario di quanto previsto per l’imputato, il potere di impugnazione spetta al terzo, mentre il difensore può agire per il terzo solo se munito di procura speciale (art. 100 c.p.p.), ma nel caso di indagato (che interessa nella specie) il difensore non ha necessità di alcuna procura speciale, essendo sufficiente quella rilasciata dall’indagato ai sensi dell’art. 96 c.p.p., di cui era in possesso il difensore del P. e che lo autorizzava a presentare richiesta di riesame nell’interesse dell’indagato, fino a diversa volontà di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 99 c.p.p..
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame della richiesta nel merito.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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