Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

istante Marcello, del foro di Roma, che conclude per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.S. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado di condanna per il reato di lesioni personali colpose conseguenti a incidente stradale, e contro la successiva ordinanza di correzione dell’errore materiale (per mancata sottoscrizione del dispositivo da parte del giudice).

Si duole del fatto che il giudice non avrebbe correttamente pronunciato sentenza ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, sostenendo erroneamente che sarebbero residuati, pur a fronte di (parziale) avvenuto risarcimento, ulteriori danni da ancora risarcire, in relazione agli esiti permanenti parziali dell’incidente e di alcune ulteriori pretese della parte civile sulle lesioni e in punto di danno da lucro cessante.

Prospetta la nullità della sentenza per omessa sottoscrizione del dispositivo, ritenendo abnorme la correzione dell’errore materiale disposta dal giudice.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima doglianza, come è noto, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell’intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dall’art. 35, comma 2, sull’idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare "le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione": tale ultima valutazione va ovviamente rapportata alle caratteristiche del caso esaminato, nel senso che la natura del reato può richiedere effettivamente un dippiù rispetto al risarcimento che per altri reati invece non è richiesto (cfr.

Sezione 4, 24 settembre 2008, n. 41043,Proc. gen. App. Genova in proc. Barlocco, non massimata sul punto).

L’apprezzamento del giudice non è sindacabile in questa sede se supportato da adeguata motivazione in fatto: qui, indiscutibile, ove si consideri gli argomenti sviluppati dal giudicante (sopra riportati) in punto dei danni non coperti dall’avvenuto risarcimento.

Anche la seconda doglianza non può trovare accoglimento: la non volontaria sottoscrizione del dispositivo integra un mero errore materiale, che ben può essere sanato con la procedura ex art. 130 c.p.p. (cfr. Sezione 5, 24 maggio 1984,n. 7357, Napoli, rv. 165669).

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione liquidate in favore della parte civile in Euro 1.300,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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