Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-06-2011, n. 3401 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza impugnata il TAR del Lazio, adito dal sig. G. M. per l’annullamento della nota del 6 agosto 2010 con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli ha comunicato la sua non idoneità all’arruolamento, quale Carabiniere effettivo in ferma quadriennale, in detta Arma per mancanza del "…profilo attitudinale richiesto…" per espletare le relative mansioni.

La motivazione, resa in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a., può essere così riassunta:

– il sindacato del G.A., alla stregua della giurisprudenza in materia, va limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusione;

– l’esame della documentazione di causa consente di escludere la presenza di alcun plausibile elemento sintomatico di eccesso di potere nella valutazione e nei giudizi resi, attesa la specificità e la completezza degli accertamenti sanitari ai quali il ricorrente è stato sottoposto sia sotto il profilo psicologico che psichiatrico;

– in particolare, è da escludere che l’Amministrazione sia incorsa in eccesso di potere per contraddittorietà, a fronte di precedenti giudizi di idoneità emessi nei confronti del ricorrente, potendo "…l’attitudine subire modificazioni nel corso del tempo…", anche in considerazione del fatto che per il reclutamento come carabiniere in ferma quadriennale l’Amministrazione è tenuta ad esaminare con maggior rigore la personalità del candidato, essendo questi chiamato a svolgere "…un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo…";

– analogamente neppure è contraddittorio il giudizio negativo impugnato, se raffrontato all’idoneità conseguita dal ricorrente in occasione dello svolgimento del servizio militare quale VFB nella Marina Militare ed al curriculum relativo a tale servizio, "…tenuto conto della diversità di status e di professionalità che contraddistingue il militare volontario della Marina rispetto al Carabiniere effettivo, il quale deve possedere particolari requisiti di idoneità attitudinale…";

– il denunziato difetto di istruttoria è insussistente, in quanto gli accertamenti attitudinali sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle "norme tecniche", approvate, preventivamente, con determinazione del 7 marzo 2009 del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma, come risulta in atti di causa;

– sono infondati, infine, anche i motivi di censura relativi alla pretesa inidoneità dei colloqui svolti in sede di accertamento attitudinale ed all’asserita inadeguatezza della motivazione della impugnata determinazione, potendosi evincere da tutti gli atti del procedimento le ragioni che hanno condotto a ritenere inidoneo attitudinalmente il M..

2. – Con l’appello in epigrafe il sig. M. ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:

i) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del bando di concorso e della determinazione n. 201/6251995 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri; eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, della carenza istruttoria e di motivazione, dell’arbitrio e difetto di presupposto, nonché della contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione;

ii)- violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e violazione del principio dell’affidamento;

iii)- erroneità della sentenza appellata laddove ha disposto la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite, sussistendo "…senz’altro giustificati motivi per disporre quanto meno la compensazione delle spese di giudizio…";

iv)- erroneità della stessa sentenza laddove non ha accolto la richiesta di accertamenti istruttori da effettuarsi in contraddittorio per superare il contrasto esistente tra gli elementi di prova forniti dal ricorrente ed il giudizio negativo dell’Amministrazione, fatto oggetto di impugnazione.

3. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha rappresentato oralmente le proprie tesi difensive in sede di discussione dell’istanza cautelare proposta dall’appellante.

4. – Nella camera di consiglio del 5 aprile 2011, convocata per la discussione di detta istanza cautelare, il ricorso in epigrafe, previa avvertenza alle parti della volontà del Collegio di procedere a sentenza semplificata, è stato introitato per la relativa decisione.

5. – L’appello è infondato.

5.1 – Con il primo dei motivi di impugnazione proposti il sig. M. sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente giudicato legittimo l’operato dell’Amministrazione in quanto:

– avrebbe preso in considerazione esclusivamente la documentazione relativa alla valutazione psicoattitudinale effettuata dalla stessa Amministrazione, non considerando, dunque, come invece avrebbe dovuto, "tutti i principi di prova forniti dall’appellante circa la propria idoneità all’arruolamento di che trattasi…", quale la relazione tecnica di parte che, contrariamente a quanto affermato da controparte, non si è affatto limitata ad accertare l’idoneità psicofisica dell’appellante, peraltro non oggetto di giudizio, bensì l’idoneità attitudinale del ricorrente a svolgere le funzioni del Carabiniere effettivo; di qui l’arbitrarietà e l’illogicità del giudizio negativo impugnato;

– non avrebbe considerato, inoltre che ha superato, dapprima, il giudizio di idoneità per l’arruolamento nella Marina Militare, quale volontario in ferma prefissata biennale, prestando il relativo servizio, e che, successivamente, ha superato, pur non risultando poi tra i vincitori, anche (il 29 settembre 2009) gli accertamenti attitudinali nell’ambito di un concorso presso lo stesso Ministero della Difesa per l’arruolamento di volontari in ferma prefissata quadriennale, sempre della Marina Militare.

La tesi è errata poiché oblitera, come correttamente già rilevato dal primo Giudice, che esiste piena autonomia tra le procedure di reclutamento militare, certamente per il profilo inerente la verifica del requisito dell’attitudine a svolgere le funzioni proprie del grado di Carabiniere, rispetto a quelli di volontario in ferma breve nella Marina Militare, sia essa biennale o quadriennale, tenuto conto della possibile mutevolezza del profilo psicologico di ciascun soggetto che può anche condurre ad un venir meno progressivo dell’idoneità attitudinale, pure a distanza di tempo non considerevole.

Nella specie, peraltro, non costituisce prova contraria a tale avviso il rilievo della decorrenza tra le prime due valutazioni attitudinali e quella qui contestata di non molto tempo, ben potendosi ragionevolmente verificare anche in breve tempo e per effetto di precedenti esperienze militari una evoluzione peggiorativa della sfera psicologica del soggetto.

In breve, l’Amministrazione non può non attenersi, in ogni singola procedura di valutazione attitudinale, che alle risultanze degli accertamenti in essa e per essa specificamente effettuati che, nella fattispecie in esame, sono correttamente riportati nel "Raccoglitore prove attitudinali" del 4 agosto 2010, nella "Relazione psicologica" redatta dall’Ufficiale Psicologo il 5 agosto 2010 e nella "Scheda di valutazione" redatta dall’Ufficiale Perito Selettore il 6 agosto 2010, atti dai quali emergono elementi che razionalmente sono stati valutati non sufficienti a comprovare l’idoneità dell’interessato a svolgere con continuità le mansioni di aspirante carabiniere.

Ciò perché le valutazioni attitudinali espresse in sede di arruolamento sono basate sugli esiti delle prove fornite dagli interessati secondo protocolli predeterminati, per cui alcuna incidenza possono avere precedenti accertamenti, non venendo in rilievo la necessità di valutare il soggetto nella sua globalità, in funzione della sua ordinaria esistenza, bensì in relazione alle peculiari funzioni da svolgere una volta acquisito il grado militare per cui concorre.

Nella specie, ritiene il Collegio che non sia ravvisabile alcuno dei vizi dedotti, considerato:

– per un verso, che non ha valore determinante il singolo atto di accertamento o la singola espressione utilizzata, dovendosi avere presente non solo gli elementi emergenti dalla "Relazione psicologica", ma anche i dati emergenti dal "Raccoglitore prove attitudinali" e dalla fondamentale "Scheda di valutazione" redatta dall’Ufficiale Perito selettore all’esito di colloquio diretto con l’aspirante;

– per altro verso, che ciò che conta è il giudizio conclusivo ritraibile da tutti detti atti del complessivo procedimento volto alla verifica delle attitudini dell’aspirante.

In breve, le singole espressioni, in sé considerate, non possono costituire segno di contraddittorietà se, poste in correlazione con tutte le altre contenute negli atti di accertamento, trovano, come nella specie, una loro razionale giustificazione nella dialettica procedimentale posta in essere dai vari organi tecnici partecipanti.

Infine, giova precisare che non possono avere incidenza neppure contrarie indicazioni acquisite mediante esami svolti presso strutture diverse da quelle militari, essendo evidente e ragionevole, in ragione delle specifiche e peculiari funzioni da esercitarsi dagli appartenenti ad un Arma come quella dei Carabinieri, che la valutazione sia rimessa dalla legge esclusivamente ad organi tecnici specificamente esperti in materia, in virtù non soltanto delle conoscenze scientifiche, ma anche dell’esperienza peculiare discendente dal servizio prestato.

5.2 – Non diversa sorte negativa deve essere poi riservata anche al secondo motivo di impugnazione tenuto conto che le precedenti idoneità attitudinali conseguite dall’appellante, in relazione a procedure di selezione per servizi militari da volontario in ferma breve, non potevano e non possono generare alcuna legittima aspettativa, non solo per tutte le ragioni già espresse nel capo di motivazione che precede, ma anche per la considerazione che l’accertamento attitudinale, per sua natura, non ha effetti permanenti ed irreversibili allorquando esso sia riferito, come nella specie, a situazioni professionali distinte e diverse.

5.3 – Il terzo motivo di appello è privo di ogni pregio essendo regola processuale ordinaria, sia ex art. 91 del codice di procedura civile, sia ex art. 26 del codice del processo amministrativo che l’onere delle spese di giudizio segua in capo al soccombente, salvo diversa valutazione discrezionale del Collegio giudicante in relazione alla peculiarità del caso o della materia, ovvero ad altre ragioni concretamente individuate come valide.

5.4 – Infine, la richiesta istruttoria di cui al quarto motivo di impugnazione non può non essere rigettata tenuto conto delle considerazioni svolte nel capo di motivazione 5.1 che precede.

6. – In conclusione, l’appello è infondato e come tale non può non essere rigettato.

7. – Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, ritiene il Collegio che le stesse, in deroga alla previsione dell’art. 26 del C.P.A., possano essere integralmente compensate tra le parti,valutandosi prevalente su quella regola, da parte dello stesso Collegio (a differenza di quello di prime cure, impregiudicata, come detto, la sopra riconosciuta intangibilità del relativo giudizio), la natura della controversia, in quanto analoga a quelle in materia di lavoro.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1747 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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