Cass. pen., sez. I 30-10-2008 (02-10-2008), n. 40524 Competenza a disporlo dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Vista l’ordinanza in epigrafe, che ha confermato, in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo di un impianto di autolavaggio, adottato in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 659 c.p. sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica disposta in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c. e di esposti presentati da abitanti della zona nonchè di una perizia stragiudiziale di parte;
visto il ricorso con cui il difensore lamenta violazione della legge processuale sull’assunto dell’incompetenza del g.i.p. ad emettere il decreto di sequestro una volta intervenuto, come nella specie, il decreto che dispone il giudizio e confuta la valenza probatoria della consulenza disposta nel giudizio civile, le cui risultanze sono state reiteratamente disattese in quella stessa sede, richiamando, altresì, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di emissioni sonore prodotte nell’ambito di attività produttive, riconducibili alla previsione dell’art. 659 c.p., comma 2, la rilevanza penale della condotta è circoscritta alla sola violazione delle prescrizioni dell’autorità diverse da quelle dettate dalla L. n. 447 del 1995 in tema di limiti delle emissioni stesse, essendo l’inosservanza di queste ultime sanzionata in via amministrativa ex art. 10, comma 2, della citata L.;
ritenuta l’infondatezza del primo motivo, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale (v. Cass., sez. 1, 9.11.2004, Elefante, in CED Cass., rv. 230604) secondo il quale il g.i.p. è competente ad emettere il decreto di sequestro preventivo richiesto dopo il rinvio a giudizio e prima della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, in applicazione analogica del disposto dell’art. 317 c.p.p., comma 2, ultima parte, (nella specie non risulta confutata l’affermazione contenuta nel decreto del g.i.p. secondo cui la trasmissione del fascicolo per il dibattimento al giudice della cognizione non era ancora avvenuta);
attesa, per contro, la fondatezza delle ulteriori censure, non risultando specificati gli elementi identificativi della condotta illecita di cui si è ravvisato il fumus nè chiarito a quale delle diverse ipotesi tipizzate dai due commi della norma incriminatrice il fatto sarebbe riconducibile e ravvisandosi carenza motivazionale in punto di valenza dimostrativa apoditticamente assegnata alla consulenza tecnica disposta nel procedimento ex art. 700 c.p.c., nonostante le diverse valutazioni alle quali era pervenuto il giudice civile, della cui esistenza si da conto nella parte narrativa del provvedimento censurato senza, tuttavia, che le stesse, come pure le difformi risultanze delle misurazioni effettuate dall’ARPA, risultino criticamente prese in esame e confutate nel merito, ai fini del giudizio sulla configurabilità del fumus commissi delicti, da condurre alla stregua delle emergenze processuali;
ritenuto, conclusivamente, doveroso l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo, esauriente esame in ordine ai punti sin qui evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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