Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22161 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di N.A. E. avverso la sentenza emessa in data 27.5.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala che riteneva il N. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13, C.d.S., per essere stato sorpreso il 12.1.2008 dalla Polizia stradale alla guida di un motoveicolo Ape cc 50 con patente di guida revocata a tempo indeterminato dal Prefetto di Trapani con ordinanza n. 99/2000 e condannato alla pena di Euro 2.260,00 di ammenda.

Deduce l’erronea applicazione della legge penale assumendo che per il motociclo in questione non è obbligatorio il possesso della patente di guida, essendo stato introdotto il 1.7.2004 il c.d. "patentino" (certificato di idoneità alla guida), non parificato alla patente.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il fatto contestato non è sanzionato penalmente.

Per i ciclomotori (fino a 50 cc), come nel caso di specie, non è prescritta la patente di guida bensì (anche per i maggiorenni a decorrere dall’1.10.2005), il solo certificato di idoneità alla guida, ex art. 116 comma 1 bis C.d.S. che non rappresenta una vera e propria patente. Del resto, l’art. 116 C.d.S., comma 1 ter stabilisce che coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. L’art. 116, comma 13 bis, prevede per coloro che non muniti di patente (o revocata deve intendersi) guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 2 bis (che richiama il comma 1 bis) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 541,80 ad Euro 2.168,25. Peraltro, come reiteratamente affermato da questa Corte, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione atteso che non sussiste, in tal caso, alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa; nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Cass. pen. Sez. 4, 18.9.2006 n. 36580, Rv.

235372; 6.5.2010, n. 27343, Rv. 247855 ed altre precedenti conformi, tra cui: Sez. Un. 30.1.2002 n. 12136, Rv. 221039).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Va, comunque, disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Trapani in ordine all’illecito amministrativo residuale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è previsto dalla legge come reato.

Atti al Prefetto di Trapani per l’illecito amministrativo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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