Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-06-2011, n. 3396 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dott. I. venne sottoposto a procedimento penale nel periodo in cui ricopriva l’incarico di Procuratore Capo presso il Tribunale di Rovigo ed in relazione ai presunti illeciti ad esso ascritti venne dal CSM disposto il suo trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.

Di qui una serie di giudizi volti all’annullamento di tale provvedimento che il CSM ha adottato per due volte, essendo stato il primo provvedimento annullato dal giudice amministrativo.

In particolare, con sentenza n.223 del 23 maggio 1996, il T.A.R. Lazio ha rigettato il ricorso, ma la pronuncia venne riformata da questo Consiglio con sentenza n.100 del 12 febbraio 1997, ravvisandovisi il vizio del difetto d’istruttoria e violazione del contraddittorio.

Riattivato d’ufficio il procedimento dal CSM, anche il secondo provvedimento per incompatibilità ambientale venne contestato dal dott. I. in sede giurisdizionale; il ricorso venne accolto dal T.a.r. Lazio con sentenza n.2068 del 2000, cui è seguita, su appello dell’Amministrazione, e dopo il rigetto dell’istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado, la sentenza di questo Consesso n.2785 del 2004, con la quale, sulla base del fatto che il ricorrente era stato collocato a riposo per raggiunti limiti d’età, venne dichiarata l’improcedibilità per carenza sopravvenuta d’interesse alla decisione del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della predetta sentenza impugnata.

Nel giudizio in esame, si discute ora della legittimità del diniego dell’Amministrazione, reso su conforme parere dell’Avvocatura dello Stato, ed opposto alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nei predetti giudizi ed avanzata dal dott. I. ex art 18 della legge n.135 del 1997.

Con la sentenza in epigrafe il giudice di primo grado ha accertato l’illegittimità, per come esteso nella sua totalità, del detto diniego di rimborso delle spese legali ed ha annullato almeno in parte il provvedimento impugnato.

L’Amministrazione chiede la riforma della sentenza di primo grado, deducendone, con articolate argomentazioni, l’errata valutazione di circostanze rilevanti in fatto ed in diritto.

Parte appellata ha replicato producendo in un unico atto tanto il controricorso che un appello incidentale (rispetto alla parte in cui il ricorso di prime cure era stato respinto): nel primo è contenuta anche un’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità del gravame.

Entrambe le parti hanno depositato memoria di replica in prossimità dell’udienza di discussione.

All’udienza del 17 maggio 2011 il ricorso è stato chiamato ed al termine della discussione è stato trattenuto in decisione.

Il collegio ritiene che l’appello dell’Amministrazione sia fondato.

La disposizione intorno alla quale, senza alcun dubbio, è incentrato il giudizio in esame è l’art.18 del decreto legge 25 marzo 1997 n.67, convertito in legge 23 maggio 1997 n.135.

Dispone detta norma che " le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato".

Corrisponde ad un orientamento univoco della giurisprudenza sia civile che amministrativa l’affermazione che la norma in esame è caratterizzata dalla finalità di evitare che i dipendenti statali debbano essere esposti all’onere delle spese legali, per i giudizi promossi nei loro confronti per fatti connessi all’espletamento del servizio (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 26 aprile 2010, n. 8478; Cassazione civile sez. I 03 gennaio 2008 n. 2); si vuole anche che il suo ambito d’applicazione e rigorosamente circoscritto a quanto emerge dal suo contenuto testuale, non essendo la norma stessa espressione di un principio generale, da essa derivando un onere a carico dell’Amministrazione (v. Cassazione civile, sentenza sopra citata)

Condizione indispensabile affinché della norma possa invocarsi fondatamente l’applicazione è allora che il dipendente sia stato ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell’ufficio;cioè, appunto, " in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali" e da tale accusa sia stato pienamente assolto ovvero sia stata comunque accertata l’assenza della sua responsabilità.

Nel caso di specie, i giudizi amministrativi in relazione ai quali il dott. I. assume d’essere stato ingiustamente accusato e per i quali chiede il rimborso delle spese, a prescindere dal fatto che si siano conclusi o meno con il riconoscimento delle sue ragioni, non rientrano nel paradigma di cui al predetto art. 18, non trattandosi di procedimenti promossi nei suoi confronti per far constatare una sua responsabilità dei tre generi indicati dalla norma; né il loro oggetto ha portato all’affermazione formale, cioè con sentenza passata in giudicato, della sua estraneità o non estraneità ai fatti emersi in sede penale; si tratta di procedimenti originati da altra azione, promossa dallo stesso dott. I. al fine di paralizzare un trasferimento per incompatibilità ambientale ad altra sede di servizio.

Tanto meno la pretesa applicazione della norma in esame può essere giustificata dall’adozione nell’ambito dei suddetti procedimenti giurisdizionali di provvedimenti non definitivi emessi in sede di cautelare.

In nessuno dei giudizi amministrativi predetti, in sostanza, è stata esaminata una responsabilità del dott. I. in conseguenza "di fatti e atti connessi con il servizio", di cui egli sia stato chiamato a rispondere in veste di "mandatario " dell’Amministrazione.

Giustamente quindi l’Amministrazione appellante – con argomento cui non è opponibile l’eccezione di parte appellata concernente la violazione del divieto di "nova" in appello, trattandosi di deduzione che trae ragione dal percorso argomentativo della sentenza impugnata – si sofferma sulle condizioni astrattamente richieste affinché possa essere legittimamente adottato un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di un dipendente dell’Amministrazione.

Ed esclude che tra queste vi sia l’accertamento ovvero la verifica di una responsabilità del dipendente trasferito, avendo tale tipo di provvedimento l’esclusiva finalità di rimuovere una situazione che "oggettivamente" è causa di inefficienza del servizio ovvero di lesione al prestigio dell’Amministrazione (Consiglio Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4716).

Va, allora, posta in evidenza l’insufficienza della sentenza di primo grado che, pur muovendo dall’esatta premessa dell’essere "stata pronunciata sentenza favorevole" al dipendente ai fini dell’applicazione dell’art.18 della legge n.135 del 1997, ritiene che "alla prima decisione del Tar Lazio (n.2068/2000),vale a dire quella con la quale veniva accolto il ricorso per evidente difetto di istruttoria, debba essere attribuito tale ultimo valore".

Chiarita nei segnalati termini la finalità e la portata dell’art.18 della legge n.135 del 1997, ne discende sia l’infondatezza dell’appello incidentale, per la parte relativa alla seconda versione del giudizio sull’incompatibilità conclusosi con la decisione di improcedibilità in appello, sia la manifesta infondatezza dell’eccezione di costituzionalità della predetta disposizione che, oltre al resto, sorregge siffatto gravame incidentale

Parte appellante fonda le sue deduzioni al riguardo appunto sulla sentenza in rito di questo Consesso n.2785/2004, con la quale venne dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, avendo il ricorrente lasciato il servizio per raggiunti limiti d’età, e annullata senza rinvio la sentenza che lo aveva riconosciuto fondato.

Secondo parte appellante l’art.18 citato sarebbe incostituzionale ove si debba ritenere che le sentenze in rito, quale quella citata, impediscano la sua applicazione, e sarebbe errata la sentenza di primo grado emessa nel presente giudizio che sul contenuto in rito della medesima decisione ha implicitamente escluso che ivi è mancato l’accertamento dell’assenza di ogni sua responsabilità.

Entrambe le deduzioni vano respinte, atteso che, quand’anche la decisione di questo Consesso fosse stata di merito, ciò sarebbe stata circostanza comunque irrilevante, per quanto sopra osservato in sede di esame dell’appello principale,, ai fini del riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute.

Il ricorso del’amministrazione deve, pertanto, essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata. E contestualmente va respinto l’appello incidentale dell’Invidiato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, accoglie quello principale e respinge quello incidentale e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata, con reiezione integrale del ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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