Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Luigi Viola Componente
Ettore Manca Componente – relatore
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 741/93 presentato da:
– Pupillo Immacolata, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Massari ed elettivamente domiciliata in Brindisi, presso lo studio del difensore;
contro
– il Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Brancasi ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Palumbo, alla via Manifattura dei Tabacchi 1;
e nei confronti
– di Lapolla Pancrazio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cataldo Lolli e Lelio Lolli ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Martucci, alla via Matteo da Lecce 6;
per l’annullamento
– del provvedimento in data 23.12.92, n. 3299, con il quale il Sindaco del Comune di San Pancrazio S.no comunicava, facendolo proprio, il parere espresso dalla C.E.C. sulla domanda di concessione edilizia presentata dalla ricorrente il 5.5.92;
– del silenzio rigetto e/o rifiuto formatosi a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato nell’atto di diffida e messa in mora notificato al Sindaco l’11.1.93.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato intimato.
Visti gli atti della causa.
Designato alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Massari e Brancasi.
Osservato quanto segue:
fatto e diritto
1.- Nel ricorso si espone che:
1.1 la sig.ra Pupillo è proprietaria di un lotto di terreno sito in San Pancrazio Salentino alla via Galvani, posizionato tra le proprietà Lapolla/De Gioia e Tedesco.
1.2 Sia i primi che il secondo, peraltro, realizzavano le proprie abitazioni violando le n.t.a. vigenti, le quali imponevano la costruzione in aderenza al confine o ad una distanza minima da esso di 5 metri.
1.3 In data 5.5.92, quindi, la ricorrente presentava istanza di concessione edilizia relativamente ad un progetto che prevedeva la costruzione in aderenza.
1.4 Difettando, tuttavia, la distanza minima di 10 metri dalle abitazioni antistanti richiesta dal R.E.C. per le zone “C1”, il Comune respingeva l’istanza.
1.5 Analoga sorte aveva la domanda di riesame presentata il 4.12.92 dalla Pupillo, avendo rilevato dapprima la C.E.C. e poi il Sindaco la “mancanza delle distanze legali tra costruzioni” (provv. del 23.12.92).
2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame.
3.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.
4.- Quanto, anzitutto, alle questioni preliminari poste dalle parti, deve osservarsi che:
– sussiste la giurisdizione di questo T.a.r., come precisato dal costante indirizzo della giurisprudenza secondo il quale la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una concessione edilizia -o del “corrispondente” diniego- che si assume illegittima per violazione delle norme sulle distanze legali non attiene ad un rapporto di natura privatistica fra proprietari confinanti, ma, invece, al rapporto pubblicistico con l’ente territoriale ed è intentata a garanzia di una posizione di interesse legittimo (cfr. fra le altre, T.a.r. Sicilia Catania, I, 10 luglio 2007, n. 1194; T.a.r. Basilicata Potenza, 21 febbraio 2007, n. 59; T.a.r. Liguria Genova, I, 13 luglio 2006, n. 823).
– il ricorso è ricevibile, posto che l’atto impugnato, del 23.12.92, non aveva carattere meramente confermativo di quello precedente del 30.6.92, che d’altronde dal secondo non veniva neppure richiamato, ma presupponeva invece un esame nuovo ed ulteriore dell’istanza di concessione, anche da parte della Commissione Edilizia Comunale.
– nessun rilievo rispetto alla ricorrente -anche quanto al cd. principio della prevenzione- aveva la concessione in sanatoria in precedenza rilasciata al controinteressato Lapolla (“La concessione edilizia rilasciata in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 produce effetti esclusivamente nei rapporti tra privato costruttore e p.a., senza incidere sui diritti dei terzi eventualmente pregiudicati dall’attività edificatoria”: fra le altre, Cassazione civile, II, 18 gennaio 2008, n. 992. Ed ancora: “il condono edilizio interessa i rapporti fra la p.a. ed il privato costruttore, che può fruirne anche se l’edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali, restando però impregiudicati i diritti dei terzi, che possono far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive”: fra le altre, Consiglio Stato, IV, 30 dicembre 2006, n. 8262).
4.2 Esaminando, infine, il merito del ricorso, il Tribunale ritiene che lo stesso debba essere, come già scritto, accolto, posto che le valutazioni che la p.a. poneva a base delle concessioni rilasciate ai controinteressati, in specie laddove reputava -pur se implicitamente- il mancato rispetto delle distanze previste dal R.E.C. compatibile con lo stato dei luoghi e con gli interessi che la normativa di settore tende a tutelare, non possono che valere anche rispetto alla Pupillo, la quale subiva, incolpevolmente, la predetta violazione: il Comune dovrà dunque compiere sul punto, come già fatto rispetto ai Lapolla/De Gioia ed ai Tedesco, una valutazione in concreto dell’accoglibilità dell’istanza, tenendo dunque conto delle specifiche e particolari condizioni dell’area e dei fabbricati -oltre che delle decisioni dell’A.G.O., pure “interessata” alla vicenda dalla stessa Pupillo-, ed applicando criteri di giudizio analoghi a quelli in precedenza usati rispetto alle domande dei vicini confinanti.
5.- In ragione di quanto fin qui esposto, e nei sensi precisati, il ricorso va pertanto accolto.
6.- Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità del caso in oggetto, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 741/93 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, all’udienza del 16 luglio 2008.
Aldo Ravalli – Presidente
Ettore Manca – Relatore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 14 gennaio 2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it