Cass. pen., sez. I 30-10-2008 (02-10-2008), n. 40513 Iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel certificato civile – Abolizione della riabilitazione del fallito e del registro dei falliti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l’istanza di G. G. volta ad ottenere che, a seguito dell’abolizione, ad opera del D.Lgs. n. 5 del 2006, della riabilitazione civile del fallito, già prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 142 e ss., e del pubblico registro dei falliti, di cui al citato R.D., art. 50, nel certificato del casellario giudiziale non compaia più l’iscrizione della sentenza del Tribunale di Cagliari che in data 30.9.1987 aveva dichiarato il suo fallimento. Il Tribunale di Cagliari, pronunciando in qualità di giudice dell’esecuzione, ha ritenuto che l’unica conseguenza desumibile dalle suddette abolizioni consista nella mancata iscrizione, nel casellario giudiziale, delle sentenze di riabilitazione del fallito, trattandosi di istituto ormai espunto dall’ordinamento, ferma restando quella della sentenza dichiarativa di fallimento, prevista dal non modificato D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3 (Disposizioni in materia di casellario giudiziale), anche in relazione al disposto del citato D.P.R., art. 5, lett. i), secondo cui l’eliminazione dell’iscrizione dei provvedimenti dichiarativi di fallimento e di chiusura dello stesso è prescritta solo in ipotesi di revoca del fallimento con provvedimento definitivo. Il giudice a quo ha, inoltre, rilevato che, paradossalmente, mentre a norma del citato D.P.R., art. 3, lett. q), nel certificato dell’imprenditore fallito e riabilitato continuerebbero a comparire l’annotazione di entrambi i provvedimenti, in quello del soggetto, come il G., non riabilitato nè più riabilitabile, non dovrebbe comparire neppure l’iscrizione relativa al suo fallimento.
Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, precisando di non aver chiesto la cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento dal casellario giudiziale ma solo che l’annotazione della stessa non compaia più nel certificato civile del casellario di cui al D.P.R. n. 313 del 2002, art. 26 e rilevando l’irragionevole disparità di trattamento cui la reiezione dell’istanza darebbe luogo tra chi, dichiarato fallito e definitivamente riabilitato, avrebbe, in base al citato articolo, lettera b), diritto ad ottenere un certificato civile privo dell’annotazione di entrambi i provvedimenti e chi, come il G., non potendo più ottenere la riabilitazione, continuerebbe a veder annotato sul suo certificato la sentenza dichiarativa di fallimento.
Il ricorso è fondato.
Il mancato coordinamento, da parte del legislatore, tra il D.P.R. n. 313 del 2002 ed il D.Lgs. n. 5 del 2006, attuativo della riforma della disciplina delle procedure concorsuali, deve trovare soluzione a livello interpretativo, secondo una prospettiva ermeneutica costituzionalmente orientata che elimini le disparità di trattamento denunciate dal ricorrente.
E’ vero, infatti, che solo l’imprenditore dichiarato fallito e successivamente riabilitato a norma del R.D. n. 267 del 1942, art. 142 e segg., avrebbe, secondo il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 26, lett. b), la possibilità di ottenere un certificato civile del casellario giudiziale privo dell’annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento, mentre l’imprenditore dichiarato fallito, pur dopo l’avvenuta chiusura del fallimento, non potendo più, in vigenza del D.Lgs. n. 5 del 2006, accedere alla riabilitazione, verserebbe nella permanente ed insuperabile impossibilità di ottenere altrettanto, con evidente lesione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della carta fondamentale. Per eliminare tale irragionevole disarmonia deve, pertanto, ritenersi che l’abolizione dell’istituto della riabilitazione civile del fallito (sostituito, ad opera del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 128, dal nuovo e differente istituto della "esdebitazione") nonchè del registro dei falliti renda, a fallimento ormai chiuso, la situazione dell’imprenditore dichiarato fallito assimilabile a quella del fallito riabilitato e comporti, al pari che per quest’ultimo, la mancata annotazione nel certificato di cui al D.P.R. n. 313 del 2002, art. 26, della sentenza dichiarativa di fallimento, non potendosi più verificare la condizione già richiesta dal citato D.P.R., art. 26, lett. b), e dovendosi, pertanto, la sopravvenuta impossibilità di riabilitazione equiparare al suo conseguimento. La soluzione qui accolta è coerente con la chiara volontà del legislatore, desumibile dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 153, comma 1, circa l’immediata entrata in vigore di quanto previsto dagli artt. 45, 46, 47 e 152, di attribuire immediata efficacia precettiva alle nuove disposizioni che disciplinano in senso più favorevole le limitazioni personali attinenti allo status di fallito, rimuovendo gli ostacoli in grado di incidere negativamente sulla sua vita privata e sull’esercizio dei suoi diritti civili. Detta soluzione appare, altresì, in linea con le statuizioni della sentenza n. 39/2008 della Corte costituzionale che, richiamandosi anche alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell’art. 8, par. 2, CEDU circa i rigorosi limiti segnati, in una società democratica, all’ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del R.D. n. 267 del 1942, artt. 50 e 142 quanto alla previsione che le incapacità personali derivanti al fallito dall’iscrizione nell’ormai abolito pubblico registro dei falliti e protraentisi sino alla sentenza definitiva di riabilitazione perdurino oltre la chiusura della procedura concorsuale.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, potendo questa Corte direttamente provvedere, in forza dell’art. 620 c.p.p., lett. l), e nei limiti specificati con il ricorso in esame, a dettare i conseguenti provvedimenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone che nel certificato civile del casellario giudiziale non compaia l’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento 30.9.1987 Trib. Cagliari nei confronti di G.G..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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