Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-06-2011, n. 3391 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dello Stato G. Palatiello;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n.377752/T32 notificato il 3/9/2008, il Carabiniere L. I. veniva trasferito d’autorità per incompatibilità ambientale dal 1^ Reggimento paracadutisti "Tuscania " di Livorno, sua sede di servizio, al 4^ BTg Veneto quale addetto senza alloggio di servizio.

L’interessato impugnava con ricorso introduttivo innanzi al Tar per la Toscana tale provvedimento nonché a mezzo di successivi "motivi aggiunti" gli altri atti e documenti prodotti in giudizio dall’Amministrazione, denunciandone la illegittimità sotto vari profili.

L’adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con sentenza n.200/09 accoglieva il proposto gravame ritenendo fondato il dedotto vizio procedimentale costituito dalla violazione dell’art.7 e ss. della legge n.241/90.

Avverso tale sentenza ha interposto appello il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,ritenendola errata oltreché ingiusta.

Si è costituito in giudizio il sig. L. che ha contestato la fondatezza dell’appello e ha riproposto i mezzi di impugnazione dichiarati assorbiti in primo grado.

Con ordinanza n.2307 dell’8 maggio 2009 questa Sezione, in accoglimento della relativa istanza cautelare, ha disposto la sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza.

Tanto premesso, nelle more del giudizio, con nota difensiva non notificata alla parte resistente e depositata il 18 marzo 2011 il patrocinio del Ministero della Difesa ha dichiarato di rinunciare all’appello.

Tale rinuncia viene giustificata con il fatto che i difensori del sig. L. hanno fatto presente, con nota del 12 gennaio 2010 (allegata in copia) che il loro assistito non ha più interesse all’esecuzione della sentenza qui impugnata.

Sulla scorta di quanto rappresentato e dichiarato dall’Avvocatura dello Stato va dato atto della sostanziale sopravvenuta carenza di interesse del Ministero della Difesa. alla decisione di merito del proposto gravame, sicché non resta al Collegio che dichiarare, appunto, l’improcedibilità dell’appello.

Sussistono, peraltro, in ragione degli esiti della controversia de qua, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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