Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22088 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Belluino, in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a W.F., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter e del reato di cui all’art. 6 stessa Legge, accertati il (OMISSIS).

2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, personalmente, chiedendone l’annullamento perchè violati, a suo avviso, l’art. 129 c.p.p. e le norme incriminatici contestate col capo di imputazione.

Deduce, in particolare, il ricorrente che risultava acquisito agli atti la prova documentale che a favore dell’imputato era stato riconosciuto lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 circostanza questa integrante giustificato motivo, esimente rispetto alla condotta criminosa contestata e che, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 il giudicante non avrebbe tenuto conto della modifica legislativa di cui alla L. n. 94 del 2009, sostanzialmente abrogati va delia contravvenzione in parola.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la inammissibilità della doglianza.

4. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.

4.1 La sentenza ex art. 444 c.p.p., come strutturalmente concepito dal legislatore, non contiene un vero e proprio giudizio e l’intervento del giudice, per il controllo della legittimità dell’accordo intervenuto fra le parti, finisce col rispondere a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, tesa ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell’art. 112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell’azione penale (Sez. 6, sentenza n. 4120/2007, ric. Krajicova; Cass., Sez. 3, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone; Id., 11 dicembre 1992, Greco).

In tale ottica al giudice compete la sola funzione di controllare il rispetto delle regole del procedimento, dovendosi egli limitare a prendere atto dell’accordo stesso e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti, ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità da lui eseguito, mediante:

a) l’identificazione del fatto, qual è delineato nell’imputazione;

b) la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso;

c) l’inesistenza di qualcuna delle cause di non punibilità indicate nell’art. 129 c.p.p.;

d) la corrispondenza ai limiti edittali e la congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell’art. 27 Cost..

4.2 Ciò posto sul piano dei principi, giova ribadire che fondatamente deduce la ricorrente difesa la insussistenza dei reati contestati.

4.2.1 Ed in vero, quanto al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, il relativo disposto normativo è stato modificato ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 9, art. 1, comma 22, lett. che punisce l’inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato".

Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione condivisa dal Collegio (Sez. Un. 24 febbraio 2011), hanno stabilito che la modificazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari.

Poichè nel caso di specie si verte in un caso di contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 ad un cittadino extracomunitario irregolare, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

4.2.2.Venendo ora al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, stessa legge, osserva la Corte che nella fattispecie concreta il ricorrente ha opposto un valido motivo giustificativo della contestata inottemperanza all’ordine questorile. L’imputato, infatti, è stato regolarmente dichiarato dal Tribunale di Palermo, con provvedimento del 15.3.2010, persona ammissibile alla protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) status previsto dalla richiamata norma, attuativa della direttiva 2004/83CE, in favore di quanti, pur non riconoscibili come rifugiati politici, nei Paesi di origine correrebbero rischi effettivi di subire uno dei gravi danni contemplati all’art. 14 della citata normativa.

4.3 In costanza pertanto di tali oggettive risultanze fattuali e giuridiche, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto, in applicazione della disciplina portata dall’art. 129 c.p.p., assolvere l’imputato perchè la prima condotta di cui all’imputazione non costituisce reato e perchè la seconda condotta contestata non sussiste.

5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ed in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter stesso Decreto, perchè il fatto non sussiste. Dichiara la cessazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione due volte alla settimana alla Questura di Belluno disposta con ordinanza 14.12.2010 del Tribunale di Venezia -sezione riesame. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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