Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22087 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 luglio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, provvedendo sulle istanze proposte da B.P., detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto in esecuzione della residua pena di anni tredici di reclusione di cui alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna del 30 maggio 2003, irrevocabile il 30 marzo 2005, ha ammesso l’istante alla detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. Pen., fino al 30 giugno 2011, salvo proroga, e ha ordinato allo stesso di non allontanarsi dal domicilio del fratello, individuato come luogo di esecuzione della misura, senza l’autorizzazione del competente Magistrato di sorveglianza.

2. Il Tribunale argomentava la decisione rilevando che:

– il condannato aveva chiesto il rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p., comma 1, n. 2, anche nelle forme della detenzione domiciliare;

– il Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 18 giugno 2010 aveva denegato il chiesto differimento provvisorio ai sensi dell’art. 684 c.p.p., comma 2;

– alla luce della documentazione medica in atti e della complessità del quadro clinico le condizioni di salute del richiedente ultrasettantenne erano effettivamente assai critiche e le cure necessarie erano rese difficoltose dalla condizione detentiva;

– l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con l’esecuzione penale integrava le condizioni per disporre il rinvio (facoltativo) dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p., comma 1, n. 2;

– tale differimento provvisorio, atteso l’impegnativo curriculum criminale dell’istante, doveva essere "opportunamente" concesso nelle forme della detenzione domiciliare per la sua idoneità a consentire la sottoposizione alle cure necessarie.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, B.P., che ne chiede l’annullamento denunciando, con unico motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 146 e 147 cod. pen. e art. 47-ter, comma 1- ter, Ord. Pen., e vizio di motivazione.

Il ricorrente, in particolare, censura:

– l’erronea ritenuta ricorrenza della fattispecie di rinvio meramente facoltativo dell’esecuzione della pena, per essere esso ricorrente ultrasettantenne in condizioni di salute di tale gravità da essere incompatibili con il regime carcerario;

– l’apodittica motivazione della concessione della detenzione domiciliare in presenza delle condizioni del differimento dell’esecuzione della pena, che doveva essere disposto senza possibilità di scelta;

– la mancanza di motivazione, esaustiva e convincente, della sussistenza di concrete, attuali ed eccezionali esigenze cautelari o di ragioni di tutela della sicurezza o della salute pubblica ostative all’obbligatorio rinvio dell’esecuzione della pena, non essendo sufficiente il generico riferimento all’impegnativo curriculum criminale, non riferito a concreti e attuali motivi di sicurezza di rilevanza eccezionale;

– l’illegittima applicazione della detenzione domiciliare in luogo del rinvio della esecuzione della pena, in mancanza di alcuna valutazione circa la compatibilità delle condizioni di salute con le finalità rieducative della pena e con il possibile successivo reinserimento sociale di esso ricorrente e circa la prognosi infausta quoad vitam della infermità fisica.

4. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

5. In data 2 marzo 2011 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha ampliato le argomentazioni svolte con il ricorso, dopo averle richiamate, sottolineando l’omesso superamento della presunzione di pericolosita attenuata, collegata alle sue condizioni gravi di salute e alla sua età, con la prova contraria concernente la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato che, mentre la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato, il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147 c.p., n. 2, mira a evitare che l’esecuzione della pena avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, supponendo che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere cure e trattamenti tali da non potere essere praticati in regime di detenzione intramuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 11 (Sez. 1, n. 5715 del 19/10/1999, dep. 15/11/1999, Di Girolamo, Rv. 214419; Sez. 1, n. 6952 del 07/12/1999, dep. 14/02/2000, Saraco, Rv. 215203; Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, dep. dep. 06/03/2000, Ranieri, Rv. 215494; Sez. 1, n. 25691 del 20/05/2004, dep. 08/06/2004, Trjkovic, Rv. 228144; Sez. 1, n. 45758 del 14/11/2007, dep. 06/12/2007, De Witt, Rv. 238140; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, dep. 10/07/2008, Graziano, Rv. 240602; Sez. 1, n, 26806 del 27/05/2008, dep. 03/07/2008, Nunnari, Rv. 240867; Sez. 1, n. 27313 del 24/06/2008, dep. 04/07/2008, Commisso, Rv. 240877;

Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Aquino, Rv.

244132).

Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all’esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell’infermità e di un’eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l’espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell’impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l’istituto del differimento previsto dal codice penale.

Se, invece, le condizioni di salute, particolarmente gravi, non presentino tuttavia le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano però astanti contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall’art. 47-ter, comma 1, lett. c), Ord. Pen., può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi della citata disposizione.

3. Di tali condivisibili principi non è stata fatta, nel caso di specie, esatta interpretazione e corretta applicazione.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che le condizioni di salute del B., evidenziate nella loro gravità dalla documentazione medica in atti, "risultano essere effettivamente assai critiche", tali da doversi "ragionevolmente escludere" la loro compatibilità con l’esecuzione penale per la necessità di cure rese difficoltose dalla condizione detentiva.

Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto che ricorressero ragioni, individuate nell’impegnativo curriculum criminale dell’istante, per "opportunamente" concedere il differimento provvisorio della pena nelle forme di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. Pen. e per disporre, per l’effetto, la detenzione domiciliare fino al 30 giugno 2011, salvo proroga, comunque idonea a consentire la sottoposizione dell’istante alle cure necessarie.

4. Tale valutazione non solo trascura la diversità dei presupposti e delle finalità della detenzione domiciliare rispetto al differimento della pena previsto dall’art. 147 c.p., comma 1, n. 2, ma si pone in contraddizione con le emergenze processuali e con le stesse premesse dell’ordinanza, che sulla base delle prime ha concluso per la grave infermità fisica del condannato e per la sua incompatibilità con l’esecuzione della pena introducendo il riferimento a un generico curriculum criminale, non meglio specificato quanto alle sue caratteristiche e alla sua incidenza in rapporto alle esigenze di tutela della collettività corretta dunque di adeguata base fattuale.

5. L’ordinanza impugnata va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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