Cass. pen., sez. II 29-10-2008 (21-10-2008), n. 40443 Contumacia dell’imputato – Ipotesi – Dichiarazione – Legittimità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento del 30.11.2007, il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell’esecuzione, rigettò la richiesta di C.P. di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza n. 677 in data 11.5.2007 del Tribunale di Cosenza.
Avverso tale ordinanza ricorre il difensore di C.P. deducendo:
1. violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), art. 420 quater c.p.p., art. 441 c.p.p., comma 1, art. 442 c.p.p., comma 3 e art. 556 cod. proc. pen. in quanto, non avendo mai C. ricevuto notifica dell’estratto contumaciale della sentenza 11.5.2007 ed avendo rilevato la annotazione della stessa sul certificato del casellario, aveva chiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza e la sospensione dell’esecuzione della stessa; il Tribunale aveva rigettato l’istanza sull’assunto che, essendo stata rilasciata al difensore procura speciale per richiedere il giudizio abbreviato, l’imputato aveva rinunciato ad essere presente e non poteva dichiararsi la contumacia, ma le massime giurisprudenziali citate nel provvedimento attengono a procedimenti di applicazione di pena e non al giudizio abbreviato, mentre alla luce della riforma del giudizio abbreviato, avrebbe dovuto essere dichiarata la contumacia dell’imputato e conseguentemente avrebbe dovuto essere notificato l’estratto contumaciale;
2. violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. in quanto era stata richiesta altresì la restituzione nel termine per impugnare la menzionata sentenza in quanto C. non aveva avuto conoscenza della sentenza stessa.
Il ricorso è fondato.
Nel procedimento relativo all’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’art. 447 cod. proc. pen. prevede, nell’ipotesi di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, la fissazione di udienza nel corso della quale il pubblico ministero ed il difensore sono ascoltati se compaiono, il che caratterizza tale procedimento in modo diverso e spiega perchè la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che in ipotesi di difensore munito di procura speciale non si faccia luogo a dichiarazione di contumacia neppure nelle fasi preliminari al dibattimento o all’udienza preliminare.
In tal senso questa Corte si è espressa con varie pronunzie (fra le altre v. sentenza Sez. 1 n. 6326 del 17.11.1999 dep. 3.2.2000 rv 215219: "Allorquando l’imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, acconsente implicitamente a che questo si svolga in sua assenza, sicchè egli è rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. Ne consegue che la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione".
Il giudizio abbreviato si caratterizza invece per la pienezza del contraddittorio.
Infatti questa Corte, Sez. 4^, con sentenza n. 49334 del 13.10.2004 dep. 23.12.2004 ha affermato che "il rinvio dell’art. 441 c.p.p., comma 1 alle disposizioni previste per l’udienza preliminare comporta che siano applicabili, anche nel giudizio abbreviato, le nuove norme sul contraddittorio".
Appare opportuno riportare il relativo passaggio della menzionata sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso il B. ha dedotto la nullità del giudizio abbreviato: per non essere stato dichiarato "contumace", ma solo "non comparso", omettendo così il GIP ogni controllo sulle cause dell’assenza dell’imputato; per avere il GIP applicato il procedimento camerale di cui all’art. 127 c.p.p., anzichè le norme che disciplinano l’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma 1; per non essere stato dato avviso all’imputato del rinvio dell’udienza del 20.2.2002 al 27.2.2002.
Va premesso che, nell’assetto originario del rito speciale, caratterizzato dal rinvio alle norme sull’udienza preliminare per la regolazione del contraddittorio, l’istituto della contumacia e la disciplina dell’assenza non rilevavano nel giudizio abbreviato, così come non rilevavano appunto nell’udienza preliminare. Con la riforma attuata mediante la legge Carotti, ed in particolare con l’introduzione dell’art. 420 bis c.p.p. e segg. nel corpo delle norme sull’udienza preliminare, il legislatore ha letteralmente spostato dalla sede dibattimentale a quella preliminare l’intera e complessa disciplina del contraddittorio, regolando tra l’altro l’eventuale rinnovazione degli avvisi in favore dell’imputato, la dichiarazione di sua contumacia, le conseguenze della sua assenza dopo la costituzione delle parti.
Oggi dunque il rinvio dell’art. 441 c.p.p., comma 1 alle disposizioni previste per l’udienza preliminare comporta che siano applicabili, anche nel giudizio abbreviato, le nuove norme sul contraddittorio (Cass. 11.10.2000, Matranga; Cass. 2.10.2001, Morelli; Cass. 183.2003, Massimilla ed altri).
Si osserva, però, che la prevalente giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che "l’omissione della formale dichiarazione di contumacia non integra, di per sè sola, alcuna nullità della sentenza poichè una simile sanzione non è prevista dall’ordinamento processuale" (Cass. 16.12.1997 n. 1324; conformi n. 746 del 1997 e n. 8948 del 1995; difforme n. 882 del 1997). Il sistema delle garanzie delineato dal codice di rito non si conforma infatti a criteri di mera formalità espressiva ma a quelli del rispetto delle forme funzionali alla tutela delle varie espressioni del diritto della difesa. Nella specie, la citazione del B. per il giudizio abbreviato è regolarmente avvenuta con doppia notifica, sia presso l’avvocato di fiducia, sia presso il proprio domicilio in (OMISSIS), a mani della madre D.V.A., capace e convivente. Stante la regolare citazione a giudizio, la verifica di una causa di impedimento a comparire dell’imputato, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., va effettuata solo se dedotta dalla parte, o comunque nel caso che l’impedimento risulti dagli atti, circostanza che non si evince in alcun modo dall’esame del verbale di udienza del 20.2.2002 (e neppure del 27.2.2002). In tal senso Cass. 6.4.1995, Primavera; Cass. 24.9.1997, Sgarbi).
Infatti, l’art. 420 ter c.p.p., comma 1, espressamente dispone che "quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche di ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’art. 419 c.p.p., comma 1". Solo in caso di prova risultante dagli atti o di deduzione dell’impedimento da parie dell’interessato o della difesa, il giudice è tenuto all’osservanza di quanto disposto dall’art. 420 ter c.p.p.. Nella specie, poi, l’indicazione specifica di un legittimo impedimento non è stata formulata neppure nel giudizio di legittimità.
E’, di conseguenza, evidente che, essendo stato l’imputato regolarmente citato per il giudizio abbreviato, e non essendo comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, il rinvio della prima udienza del 20.2.2002 a quella successiva del 27.2.2002, non andava comunicato. La decisione adottata, che pur da rilievo alla disciplina del contraddittorio nel giudizio abbreviato, ma ritiene che non costituisce lesione di una garanzia difensiva la omessa dichiarazione di contumacia nel caso in cui risulti la regolare citazione a giudizio dell’imputato, e non risultino cause di impedimento a comparire, rende irrilevante nel presente giudizio l’eccezione di illegittimità costituzionale delle norme che regolano il giudizio abbreviato a seguito di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.".
Il Collegio condivide tale orientamento anche perchè, se è vero che il giudizio abbreviato può essere richiesto dal difensore munito di procura speciale, tuttavia è prevista anche la partecipazione dell’imputato all’udienza, come può desumersi dall’art. 441 cod. proc. pen. che prevede che il giudizio si svolga in camera di consiglio, ma che se tutti gli imputati ne fanno richiesta abbia luogo in pubblica udienza, nonchè dall’art. 442 c.p.p., comma 3 che prevede che la sentenza sia notificata all’imputato non comparso.
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:
"Nel giudizio abbreviato si applicano le disposizioni sulla contumacia anche nell’ipotesi in cui il difensore dell’imputato assente sia munito di procura speciale".
P.Q.M.
Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Cosenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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