Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5 ottobre 2010 il Tribunale del riesame di Venezia, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da P.S. e relativa all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Venezia in data 28 luglio 2010 nell’ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. Il Tribunale territoriale ha motivato detto provvedimento individuando i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. nelle dettagliate dichiarazioni rese da R.M., imputato per reato connesso, testimone oculare delle cessioni di droga a M. U. da parte del P.. Il Tribunale ha escluso l’inattendibilità di tali dichiarazioni non ravvisando alcun interesse o ragione del R. per rendere dichiarazioni false.

Inoltre le medesime dichiarazioni risultano riscontrate da quelle rese da F.B..

Il P. propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), illogicità della motivazione della impugnata ordinanza, carenza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in tema di chiamata in correità e di riscontri estrinseci individualizzanti, contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata. In particolare il ricorrente deduce la mancanza di gravita indiziaria in quanto la chiamata in correità non sarebbe attendibile in assenza di riscontri individualizzanti sul fatto contestato. Il ricorrente lamenta anche l’errata valutazione di attendibilità della stessa chiamata in correità, in particolare con riferimento all’asserito disinteresse del R., a fronte di un sospetto cambiamento della versione dei fatti a distanza di un anno. Si assume, inoltre, contraddittorietà della motivazione in relazione ai riscontri esterni individualizzanti, stante, soprattutto, la genericità delle affermazioni della F. non riferite agli specifici episodi di cessione contestati.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso contiene censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonchè l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che "l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;

n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell’art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.

D’altra parte l’ordinanza impugnata ha attentamente valutato l’attendibilità della chiamata in correità posta a fondamento dell’ordinanza impugnata appellata, sia facendo compiuta e logica valutazione sull’attendibilità soggettiva del R., sia con riferimento alla sussistenza dei riscontri costituiti, nel caso in esame, dalle dichiarazioni di F.B.E. valutate non generiche con giudizio logico e compiuto che sfugge ad ogni censura di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento nonchè la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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