Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-06-2011, n. 3387 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 56 del 15 febbraio 2006 ilo TAR dell’Umbria ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra L. V. per l’annullamento del provvedimento 23 agosto 2005, n. 27833 di reiezione dell’istanza di accertamento di conformità presentata dalla medesima in relazione ad opere di sopraelevazione, effettuate senza titolo, in un fabbricato in località San Valentino del Comune di Orvieto.

2. – Con l’appello in epigrafe il citato ente locale ha chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:

i)- contrasto della "sanatoria giurisprudenziale" rispetto alla normativa statale e regionale in materia di accertamento di conformità;

ii)- errata interpretazione ed applicazione della normativa statale e regionale in materia di accertamento di conformità; carenza e/o insufficienza della motivazione;

iii)- violazione del principio di legalità ed errata interpretazione e/o applicazione della normativa statale e regionale in materia di accertamento di conformità sotto altro profilo;

iv)- violazione della divisione costituzionale dei poteri, con particolare riferimento all’art. 103 della Costituzione; esorbitanza della funzione giurisdizionale.

3. – Con memoria si è costituita in giudizio la sig.ra L. V. sostenendo, con articolata motivazione, che l’appello è infondato e va, quindi, respinto.

4. – Con dichiarazioni scritte depositate sia dall’appellante Comune sia dall’appellata sig.ra L. V., rispettivamente recanti le date del 13 gennaio 2011 e del 14 febbraio 2011, dette parti si sono date reciprocamente atto che è intervenuta la cessazione della materia del contendere, tenuto conto della documentazione allegata all’istanza anzidetta del Comune di Orvieto ed in particolare della nota di detto Ente locale n. 43727 del 6 dicembre 2010.

5. – All’udienza pubblica del 5 aprile 2001 l’appello è stato introitato per la decisione.

6. – Il Collegio, viste le citate dichiarazioni di entrambe le parti del presente giudizio e la documentazione allegata all’istanza del Comune appellante, non può non dare atto che è intervenuta nelle more del giudizio la cessazione della materia del contendere e disporre in tale senso, su concorde avviso della parte appellata, compensando tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 4712 del 2006, come in epigrafe proposto, dà atto che è cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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