Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.R. chiede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Trieste del 25 gennaio 2010 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 5 marzo 2007 che lo ha dichiarato colpevole dei reati di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2 e art. 186 C.d.S., comma 7 e lo ha condannato alla pena di giorni trenta di arresto ed Euro 900,00 di ammenda. Il ricorrente deduce che l’atto di citazione per il giudizio di appello gli è stato notificato in carcere ove era detenuto per espiazione di pena, e che il giudizio era stato celebrato in violazione dell’art. 420 ter c.p.p., commi 1 e 2 stante l’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore. Tale norma impone il rinvio dell’udienza quando l’imputato detenuto non è presente e non ha fatto esplicita rinuncia a comparire.

Il ricorrente lamenta anche l’illegittima dichiarazione di contumacia dell’imputato ai sensi dell’art. 420 quater cod. peroc. pen. non essendo stata accertato il motivo dell’assenza dell’imputato detenuto.

Inoltre il ricorrente deduce di non avere ricevuto neanche l’estratto contumaciale della sentenza d’appello che almeno gli avrebbe consentito di prendere conoscenza della decisione ai fini della sua impugnazione.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, egli aveva rinunciato espressamente a comparire nel giudizio di appello con dichiarazione del 15 gennaio 2010 in atti. Conseguentemente, proprio in forza dell’art. 420 ter c.p.p., comma 1 invocato dal ricorrente, non doveva operarsi alcun rinvio ad altra udienza, non sussistendo i presupposti indicati da tale norma per detto rinvio, non ravvisandosi alcun caso di impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggior o legittimo impedimento, stante l’espressa rinuncia a comparire da parte dell’imputato detenuto.

Conseguentemente infondata è la lamentela per la mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, in quanto all’imputato che chieda o consenta che l’udienza si svolga in sua assenza, il quale è rappresentato dal difensore anche con riguardo alla fase dibattimentale del giudizio (art. 420-quinquies, comma 1, e art. 484 c.p.p., comma 2-bis), non è dovuta la notifica dell’avviso di deposito della sentenza con l’estratto contumaciale, adempimento che l’art. 548 cod. proc. pen., comma 3 prescrive per l’imputato contumace ma non per quello assente Cass.1 3 maggio 2004 n. 24593;

Cass. 9 gennaio 2009 n. 16919).

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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