Cass. pen., sez. II 29-10-2008 (08-10-2008), n. 40420 Presenza sul luogo del reato – Configurabilità del concorso – Condizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 2.5.2008 il GIP del Tribunale di Forlì disponeva l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di B.H.K., B.S. e G.E., siccome indagati del reato di estorsione nei confronti di S. B..
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame B.H.K. contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 27.5.2008 il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l’istanza condannando l’impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto B.H.K. lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
In particolare la difesa lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 110 e 629 c.p., art. 292 c.p.p., lett. c) e art. 273 c.p.p.; nonchè violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a carico di B.H. K. ed alla condotta concorsuale nella realizzazione del reato contestato, nonchè mancanza di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza dai quali desumere l’elemento soggettivo del reato.
Rileva in particolare la difesa che la pretesa condotta agevolatrice posta in essere dall’indagato sarebbe consistita nella semplice presenza dello stesso nei luoghi ove erano stati commessi i fatti; di conseguenza, non avendo il Tribunale del riesame fornito la prova che tale presenza si fosse attuata in modo da rafforzare o agevolare il proposito delittuoso dell’autore materiale del reato, doveva ritenersi la evidente illogicità della motivazione sul punto, oltre che la palese violazione di legge in tema di interpretazione della disposizione dell’art. 110 c.p. e delle norme che richiedono la esistenza di un grave quadro indiziario al fine di giustificare l’emissione di un provvedimento restrittivo.
Chiede quindi l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
Il ricorso non è fondato.
Osserva in proposito il Collegio che ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato il contributo concorsuale, che può realizzarsi attraverso forme differenziate ed atipiche, assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, anche senza la condotta di agevolazione, sarebbe egualmente commesso.
In ordine a siffatta condotta agevolatrice deve ritenersi, siccome evidenziato da questa Corte (Cass. sez. 6, 15.4.1993 n. 7957, rv.
194897), che anche la semplice presenza, purchè non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, ogni qual volta sia servita a fornire all’autore del fatto un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta criminosa.
Orbene nel caso di specie il Tribunale del riesame ha correttamente posto in evidenza come la presenza dell’odierno ricorrente fosse stata già riscontrata in occasione dell’incontro avuto dagli estorsori con la parte offesa presso il (OMISSIS) la sera del (OMISSIS); ed ha altresì rilevato come tale presenza si fosse reiterata la sera del 29.4.2008 allorchè sarebbe dovuta avvenire la consegna del danaro da parte del S.B. agli odierni indagati, essendosi il B.H.K. trovato sull’autovettura sopraggiunta sul posto dell’incontro.
Tali elementi consentono di escludere la asserita presenza causale dell’odierno ricorrente, trattandosi di una presenza ripetutasi nei momenti cruciali dell’operazione delittuosa, ove si osservi che il primo incontro concerneva la quantificazione della richiesta estorsiva, mentre l’ultimo incontro riguardava la consegna del danaro agli estorsori.
E pertanto non può dubitarsi che la presenza, reiterata ed anche per questo chiaramente non accidentale, del predetto avesse la funzione di rafforzare l’effetto intimidatorio nei confronti della vittima, ponendo in evidenza che l’autore materiale della condotta estorsiva, il G., aveva il sostegno di altre persone.
Alla stregua di quanto sopra appare senz’altro corretta la determinazione del Tribunale del riesame, le cui conclusioni appaiono suffragate dalla corretta lettura ed interpretazione degli atti di causa, di talchè non può dubitarsi che nel caso di specie ci troviamo in presenza di una serie di indizi di indubbia gravità, attualmente certi, ed idonei a fondare un apprezzabile fumus di colpevolezza, dovendosi in proposito rilevare che in sede di giudizio de libertate gli indizi non vanno valutati secondo gli stessi parametri richiesti nel giudizio di merito, per come risulta dal fatto che l’art. 273 c.p.p. richiama espressamente l’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 ma non il comma 2 del medesimo art..
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento; a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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