Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20243 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

D.C.T., nato in (OMISSIS), ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto del Giudice di pace di Lecce in data 30 ottobre 2008, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il cittadino straniero ha proposto opposizione all’ordine di lasciare il territorio nazionale, impartito dal Questore di Lecce il 28 luglio 2008 in ragione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce il 13 settembre 2007.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata tardivamente spedita il 17 dicembre 2009, oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., e non risultando prodotto in atti l’avviso di ricevimento di detta raccomandata comprovante l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che non ha svolto difese in questa sede (Cass. 2005/2722).

Stante la mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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