Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22213 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

asoin De Prosperi Giovanni.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 13.3.2009 (e successivo del 17.3.2010) il G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi disponeva il sequestro preventivo dell’impianto di stoccaggio di rifiuti speciali di proprietà della Vidori Servizi Ambientali s.p.a., nonchè delle relative pertinenze, rilevando la sussistenza di gravi indizi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260.

Con ordinanza in data 19.4.2009 il Tribunale di Brindisi rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse della Vidori Servizi Ambientali s.p.a. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza in data 10.2.2010, in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa del V., annullava con rinvio la richiamata ordinanza del Tribunale di Brindisi. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 22.7.2010, effettuata una nuova valutazione del compendio indiziario, rigettava l’istanza di riesame proposta dal V., ritenendo sussistente il fumus commissi delicti in relazione alla gestione abusiva di un traffico di ingenti quantitativi di rifiuti tossico- nocivi. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi del 22.7.2010 ha proposto ricorso per cassazione V.G., a mezzo dei difensori, deducendo l’inosservanza della legge penale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, art. 256, comma 3, art. 258, comma 4; la violazione della legge processuale, in relazione all’art. 623 c.p.p., lett. a) e art. 627 c.p.p., comma 3; la mancata assunzione di elementi decisivi e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato.

All’udienza del 10.3.2011 l’avv. Giovanni Vasoin De Prosperi depositava procura speciale e documentazione attestante l’intervenuto dissequestro dell’impianto della Vidori Servizi Ambientali s.p.a., con provvedimento del G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi del 3.11.2010; e dichiarava di non avere altrimenti interesse alla coltivazione del ricorso. Il Procuratore Generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Il ricorso è inammissibile, stante la rinuncia al gravame di legittimità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 589 c.p.p., e art. 591 c.p.p., lett. d). Si osserva che la rinunzia è derivata dal conseguimento degli obiettivi ai quali era diretto il medesimo ricorso che occupa, evenienza che esclude la condanna del ricorrente alle spese ed alla ammenda. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 616 cod. proc. pen. regola le ipotesi in cui il ricorso risulti inammissibile perchè manifestamente infondato, o proposto fuori termine, o mediante difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; e che diversamente, quando l’inammissibilità deriva dalla rinuncia al ricorso collegata alla circostanza che il ricorrente ha ottenuto in altra sede la pronuncia favorevole che si attendeva dalla stessa Corte – come nel caso di specie – appare iniquo ed irragionevole condannare la parte stessa alle spese ed alla penalità aggiuntiva del pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, Rv.

234859).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza porre a carico della parte nè le spese processuali nè l’ammenda.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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